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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15363/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un lavoratore a percepire, durante i periodi di ferie goduti tra il 2016 e il 2021, una retribuzione comprensiva anche di alcune voci economiche corrisposte in servizio. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del lavoratore e condannato la società al pagamento delle differenze retributive maturate durante le ferie, ritenendo che nella base di calcolo dovessero rientrare l’indennità perequativa, l’indennità compensativa e il ticket mensa. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, valorizzando l’interpretazione delle clausole collettive aziendali e i principi eurounitari sulla retribuzione feriale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per mancato esame del motivo d’appello relativo, in particolare, al ticket mensa; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la natura non feriale di alcune voci che, secondo la ricorrente, sarebbero state assimilabili a indennità saltuarie e variabili o comunque connesse a prestazioni effettive o a rimborsi spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che la Corte d’appello aveva comunque preso posizione sull’appello e aveva deciso unitariamente tutte le censure, con motivazione idonea a comprendere anche il tema del ticket mensa. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta l’interpretazione delle clausole collettive data dal giudice di merito: le indennità perequativa e compensativa erano state considerate collegate all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quindi da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie secondo la nozione eurounitaria di retribuzione feriale. La ricostruzione della Corte territoriale è stata giudicata coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e di legittimità, non introducendo un principio di onnicomprensività, ma applicando il criterio della pertinenza delle voci economiche alle mansioni e al rischio dissuasivo sul godimento effettivo delle ferie. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice non esamina affatto una domanda o eccezione devoluta con specifico motivo di appello e non emette alcun provvedimento, anche implicito, di accoglimento o rigetto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia.

  • art. 1362 c.c.

    l’interpretazione delle clausole collettive deve partire dal tenore letterale e dalla comune intenzione delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    le clausole devono essere interpretate nel loro complesso, coordinandole tra loro e con la ratio dell’assetto regolatorio.

  • art. 7, Direttiva 2003/88/CE

    la retribuzione durante le ferie deve essere mantenuta in modo da garantire al lavoratore un riposo effettivo senza deterrenti economici al godimento delle ferie.

  • art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005

    richiamato in connessione con l’obbligo di riconoscere una retribuzione feriale conforme alla nozione eurounitaria nei settori disciplinati dalla normativa di attuazione dell’accordo europeo sull’orario di lavoro del personale di volo.

  • art. 288, comma 3, TFUE

    il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme alle finalità della disciplina unionale.

  • art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.

    richiamato per fare riferimento ai precedenti di legittimità più recenti nella motivazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando la sentenza di appello, pur senza confutare analiticamente ogni singolo profilo difensivo, mostri di avere esaminato unitariamente le censure e contenga una decisione espressa o implicita di rigetto della domanda o del motivo di gravame.
  • Ai fini della retribuzione durante le ferie, devono essere incluse le voci economiche che presentano un nesso con l’esecuzione delle mansioni e con lo status personale e professionale del lavoratore, poiché una loro esclusione può alterare la situazione economica ordinaria e dissuadere dall’esercizio del diritto alle ferie.
  • L’interpretazione delle clausole collettive che disciplinano la retribuzione feriale deve essere effettuata secondo i criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., coordinando il dato letterale con la struttura complessiva dell’assetto contrattuale e con la sua ratio.
  • La nozione di retribuzione feriale va letta in conformità con il diritto dell’Unione europea: il giudice nazionale deve privilegiare un’interpretazione del diritto interno che assicuri al lavoratore un compenso idoneo a rendere effettivo il diritto al riposo annuale, senza incentivi economici alla rinuncia alle ferie.
  • L’allegazione secondo cui determinate indennità sarebbero meri rimborsi spese o componenti svincolate dalle mansioni deve essere sorretta da specifica dimostrazione; affermazioni meramente assertive non sono sufficienti a sovvertire la qualificazione operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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