Parere n. 1454/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- contro U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- e nei confronti di Questore di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto -OMISSIS- dell'8 novembre 2021 diniego concessione cittadinanza italiana;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego di concessione della cittadinanza italiana adottato l’8 novembre 2021
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego è stato fondato su informazioni riservate dalle quali emergevano elementi tali da non consentire di escludere che il coniuge della richiedente potesse generare pericoli per la sicurezza della Repubblica. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, chiedendo anche la sospensione cautelare dell’atto.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la concessione della cittadinanza è espressione di amplissima discrezionalità amministrativa e che, quando il diniego è fondato su esigenze di sicurezza della Repubblica, l’obbligo motivazionale può essere assolto in forma attenuata. È sufficiente che il provvedimento renda comprensibile l’iter logico seguito, anche mediante rinvio per relationem alle informative riservate degli organismi di sicurezza, senza divulgare le fonti, i metodi investigativi e tutti i fatti accertati. Il riferimento al rapporto coniugale della ricorrente e al possibile condizionamento derivante dal legame affettivo è stato ritenuto idoneo a giustificare la valutazione negativa. È stato inoltre escluso che il giudice possa sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle dell’amministrazione competente in una materia caratterizzata da alta amministrazione e da esigenze di sicurezza nazionale. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la violazione dell’art. 10-bis non può essere dedotta in termini meramente formali, dovendo il privato indicare quali elementi avrebbe potuto introdurre nel procedimento e che avrebbero potuto incidere sull’esito; inoltre, la natura riservata delle informazioni ostative impedisce una piena ostensione degli elementi posti a fondamento del futuro diniego. Il parere conclude per il rigetto del ricorso.
Osservazioni
Primo motivo - Difetto di motivazione
La censura è infondata. Nei dinieghi di cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza della Repubblica è legittima una motivazione attenuata, anche per relationem alle informative riservate degli organismi di sicurezza. Non è necessario indicare analiticamente tutte le fonti, i fatti e le valutazioni interne, quando la loro divulgazione possa pregiudicare attività investigative, fonti informative o la sicurezza degli operatori.
Secondo motivo - Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990
La censura è infondata. La denuncia della lesione delle garanzie partecipative non può essere meramente formale: il ricorrente deve indicare gli elementi fattuali o valutativi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto incidere sul provvedimento finale. In ogni caso, le esigenze di riservatezza e sicurezza nazionale possono impedire l’ostensione dei dati sui quali si fonda il diniego, rendendo non configurabile la violazione dell’art. 10-bis nei termini prospettati.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana è oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale, comprendente anche una prognosi sull’affidabilità del richiedente e sulla sua stabile adesione ai valori costituzionali.
art. 3 legge n. 241/1990
Nei procedimenti di cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza, l’obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento consente di comprendere l’iter logico dell’amministrazione, anche mediante motivazione per relationem a informazioni riservate.
art. 10-bis legge n. 241/1990
La violazione del preavviso di rigetto non può essere dedotta in modo meramente rituale; il privato deve indicare quali elementi avrebbe introdotto e come avrebbero potuto influire sull’esito. Le esigenze di segretezza possono inoltre escludere l’ostensione degli elementi riservati.
art. 52 Costituzione
La sicurezza dello Stato-comunità, nella sua integrità e indipendenza, costituisce un interesse di rango superiore rilevante nella valutazione della domanda di naturalizzazione.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Consente l’oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento ulteriore della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana, in quanto espressione del potere dello Stato di ampliare la propria comunità nazionale e produttiva di uno status tendenzialmente irrevocabile, è assistita da un’ampia discrezionalità amministrativa e da una rigorosa verifica prognostica dell’affidabilità del richiedente.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su esigenze di sicurezza della Repubblica, l’amministrazione può anticipare la soglia di prevenzione e fondare la decisione anche su elementi che non consentano di escludere un possibile pericolo, senza necessità di dimostrare l’attualità di un danno o la commissione di specifici illeciti.
- La motivazione di un diniego fondato su informazioni riservate può essere attenuata e resa per relationem mediante il richiamo all’informativa degli organismi di sicurezza, senza divulgare dettagli, fonti o metodi investigativi la cui conoscenza possa compromettere la sicurezza nazionale.
- In materia di naturalizzazione, il rapporto coniugale o familiare con un soggetto ritenuto potenzialmente pericoloso per la sicurezza della Repubblica può costituire elemento valutabile dall’amministrazione, anche se le criticità non riguardano direttamente il richiedente.
- Il sindacato amministrativo sul diniego di cittadinanza fondato su valutazioni di sicurezza non può sostituire le valutazioni prognostiche e di merito dell’autorità competente, restando circoscritto alla verifica dell’adeguatezza logica, dell’istruttoria e dell’assenza di vizi manifesti.
- La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 richiede l’indicazione concreta degli elementi che il privato avrebbe potuto introdurre e della loro possibile incidenza sull’esito; la garanzia partecipativa non opera in modo incompatibile con la tutela di informazioni coperte da riservatezza per ragioni di sicurezza nazionale.
Diniego di cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza della Repubblica
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’interno. La domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato da informazioni riservate concernenti il coniuge della richiedente, dalle quali emergevano elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
Premesse e motivi del ricorso
La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha inoltre formulato un’istanza cautelare. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Consiglio di Stato ha dato atto del rispetto del contraddittorio, rilevando che la relazione ministeriale era stata effettivamente comunicata alla ricorrente.
Discrezionalità nella concessione della cittadinanza
La concessione della cittadinanza italiana è caratterizzata da amplissima discrezionalità amministrativa. La valutazione deve tenere conto dell’interesse della comunità nazionale e può fondarsi su criteri di precauzione e cautela. L’interesse dello straniero all’acquisto della cittadinanza è recessivo rispetto agli interessi connessi alla sicurezza della Repubblica.
Il procedimento richiede una verifica istruttoria particolarmente rigorosa, svolta non soltanto dalle autorità locali di pubblica sicurezza, ma anche dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato. Poiché la cittadinanza costituisce il massimo status riconoscibile dallo Stato ed è tendenzialmente irrevocabile, l’amministrazione può svolgere una valutazione prognostica volta a verificare l’assenza di dubbi significativi sull’affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori costituzionali.
Riservatezza delle informazioni e motivazione attenuata
Il Consiglio di Stato ha ritenuto compatibile con le esigenze di sicurezza nazionale una motivazione sintetica del diniego. Gli accertamenti riservati possono essere esposti mediante formule non analitiche, quando la divulgazione di fonti, fatti, metodi investigativi o identità degli informatori possa compromettere attività di intelligence o l’incolumità degli operatori.
In tale contesto, l’art. 3 della legge n. 241/1990 non impone all’amministrazione di riportare nel provvedimento tutte le informazioni acquisite. È sufficiente che l’atto renda comprensibile il percorso logico seguito e indichi la ragione ostativa, anche mediante rinvio per relationem all’informativa degli organismi di sicurezza. La tutela del diritto di difesa può essere assicurata, ove disposto dall’autorità giudicante, mediante ostensione degli atti in sede processuale con le cautele previste per i documenti classificati.
Rilevanza del rapporto coniugale
Nel caso concreto, il provvedimento aveva valorizzato il rapporto coniugale e il legame affettivo tra la richiedente e il soggetto nei cui confronti erano emerse le criticità. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il legame familiare stretto possa essere considerato nella valutazione del rischio, poiché non è possibile escludere in assoluto che rapporti affettivi e familiari inducano comportamenti o scelte potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza della Repubblica.
La circostanza che le informazioni sfavorevoli riguardino il coniuge, e non direttamente la richiedente, non rende quindi illegittimo il diniego, purché l’amministrazione abbia fondato la propria valutazione su un’istruttoria proveniente dagli organismi istituzionalmente competenti e abbia esplicitato il collegamento logico tra il rapporto familiare e il rischio prospettato.
Esclusione del difetto di motivazione
Il primo motivo è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa riservata costituisca motivazione per relationem adeguata. La natura riservata della documentazione giustifica l’omessa indicazione analitica dei fatti e delle fonti, senza che ciò trasformi la motivazione in una formula meramente apodittica.
Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità amministrativa competente in una materia di alta amministrazione e di sicurezza nazionale. Il sindacato resta pertanto limitato alla verifica della logicità, dell’adeguatezza istruttoria e dell’assenza di vizi manifesti.
Esclusione della violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990
Anche il secondo motivo è stato respinto. La violazione dell’art. 10-bis non può essere dedotta come mera irregolarità formale: il privato deve indicare gli elementi di fatto o le argomentazioni che avrebbe introdotto nella fase partecipativa e spiegare in che modo avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento.
Inoltre, nei procedimenti fondati su informazioni coperte da riservatezza per ragioni di sicurezza nazionale, l’ostensione dettagliata degli elementi ostativi può essere giuridicamente preclusa. La ratio del preavviso di rigetto presuppone infatti che l’interessato possa conoscere gli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare il diniego; tale conoscenza non può essere imposta quando comporti la divulgazione di informazioni secretate o suscettibili di pregiudicare la sicurezza dello Stato.
Esito del ricorso
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’operato del Ministero dell’interno, che si è basato sulle informative degli organismi di sicurezza e ha attribuito prevalenza alla tutela della sicurezza della Repubblica rispetto all’interesse della richiedente alla naturalizzazione. Il parere è stato pertanto espresso nel senso del rigetto del ricorso straordinario.
È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l’interessata, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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