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Sentenza

Sentenza n. 1460/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento per l'annullamento a) del decreto dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 89 in data 1 marzo 2023, con cui, su istanza di ENGAS S.r.l., sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, la costruzione e l’esercizio di un impianto di digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti organici finalizzato alla produzione di biometano nel territorio del Comune di Enna, zona industriale di Dittaino; b) del decreto dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 100 in data 24 marzo 2023, con cui è stata conclusa favorevolmente, la conferenza dei servizi di cui all’art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 ed è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico ambientale; c) del parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica n. 425/2022 in data 1 dicembre 2022; d) dei verbali e dei pareri acquisiti nel corso della conferenza dei servizi; e) del decreto assessoriale n. 304/Gab in data 23 dicembre 2022, recante il provvedimento positivo, con condizioni, relativo alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006; e) del decreto del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 159 in data 14 marzo 2023, recante l’autorizzazione integrata ambientale, con condizioni, ai sensi dell’art. 29-sexies del decreto legislativo n. 152/2006; f) del decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 92 in data 28 gennaio 2025, con cui, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 152/2006, è stato attestato l’esito positivo della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali relative alla macrofase ante operam del citato decreto del n. 304/Gab in data 23 dicembre 2022, unitamente ai pareri acquisiti; g) del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con ordinanza n. 3 in data 21 novembre 2024 del Presidente della Regione con le funzioni di commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti, nella parte in cui, nel valutare la situazione impiantistica regionale rapportata al fabbisogno, si considerano separatamente gli impianti di compostaggio e quelli di digestione anaerobica; e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202500589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Titoli autorizzatori, ambientali e paesaggistici relativi alla costruzione e all’esercizio di un impianto di digestione anaerobica e compostaggio per la produzione di biometano, nonché atti connessi e Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare dal 2021 di un impianto di compostaggio autorizzato fino al 2032 per 20.000 tonnellate annue, ha impugnato il provvedimento autorizzatorio unico ambientale e gli altri titoli relativi all’impianto di ENGAS, sostenendo di averne avuto conoscenza soltanto il 3 febbraio 2025, quando ha rilevato l’allestimento del cantiere sul terreno confinante. Ha dedotto, in particolare, la violazione dei criteri di prossimità e autosufficienza nella gestione dei rifiuti, l’omessa considerazione della capacità dell’impianto già esistente e della convenzione per il conferimento dei rifiuti provinciali, l’insufficiente istruttoria sull’idoneità dell’area e sugli effetti territoriali, urbanistici, sociali e ambientali dell’intervento, nonché l’omessa o erronea valutazione dell’effetto cumulo delle emissioni e del traffico veicolare. Ha contestato inoltre la considerazione separata degli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, la capacità sovrabbondante del nuovo impianto, l’erronea affermazione circa la mancata operatività dell’impianto esistente e la mancata dimostrazione della titolarità del flusso dei rifiuti. Infine, ha dedotto la tardività dell’avvio dei lavori rispetto al termine previsto dal decreto autorizzatorio e l’assenza di prova della comunicazione delle modifiche nella compagine societaria di ENGAS ai fini delle verifiche antimafia. È stato chiesto anche il risarcimento del danno. ENGAS e la S.R.R. hanno eccepito l’irricevibilità per tardività, in ragione della pubblicazione degli atti sui siti istituzionali regionali, nonché, quanto alla S.R.R., l’inammissibilità per carenza di interesse e il difetto di legittimazione passiva. Le amministrazioni regionali hanno richiamato la documentazione tecnica e hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di ARPA Sicilia e della Prefettura di Enna.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di ARPA Sicilia e della Prefettura di Enna, poiché non erano stati impugnati provvedimenti da esse adottati, compensando le spese nei loro confronti. Nel merito processuale ha dichiarato irricevibile l’impugnazione del provvedimento autorizzatorio unico ambientale e dei decreti autorizzativi e ambientali connessi, nonché dell’ordinanza di approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti, ritenendo decorso il termine per ricorrere dalla scadenza del periodo di pubblicazione legale sui siti informatici istituzionali regionali. Il PAUR, adottato ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7, d.lgs. 152/2006, incorpora la VIA e gli altri titoli necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto; per gli atti regionali soggetti a pubblicazione non è quindi possibile far decorrere il termine dalla successiva percezione dell’avvio dei lavori o dalla richiesta di accesso. Il TAR ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse e genericità, l’impugnazione del decreto relativo alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali, trattandosi di controllo riferito a un titolo ormai consolidato e non essendo state formulate specifiche censure su eventuali inadempimenti. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’impugnazione del parere istruttorio conclusivo, dei verbali, dei pareri della conferenza di servizi e degli ulteriori pareri, perché atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività. Il ricorso è stato pertanto definito senza esame delle censure sostanziali sull’istruttoria ambientale, sull’effetto cumulo, sulla prossimità e autosufficienza, sui termini di inizio dei lavori e sulle verifiche antimafia. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle parti costituite, liquidate in euro 2.750,00 per ciascuna parte, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003

    Costituisce la base normativa del decreto autorizzatorio per la costruzione e l’esercizio dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili.

  • art. 27-bis, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Disciplina la conferenza di servizi conclusiva del procedimento di provvedimento autorizzatorio unico regionale; nel PAUR confluiscono la VIA e gli altri titoli necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Disciplina il provvedimento positivo di valutazione di impatto ambientale confluito nel PAUR.

  • art. 29-sexies d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell’autorizzazione integrata ambientale confluita nel procedimento autorizzatorio.

  • art. 28 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali della VIA; il relativo provvedimento è stato ritenuto non autonomamente lesivo rispetto al titolo ormai consolidato, in assenza di specifiche censure.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Quando non è richiesta la notificazione individuale, il termine per ricorrere decorre dal giorno in cui scade il termine della pubblicazione prevista dalla legge o in base alla legge.

  • art. 32 l. 69/2009

    È richiamato quale fonte dell’obbligo di pubblicazione sui siti informatici dei più importanti atti dell’amministrazione regionale, inclusi decreti dirigenziali, assessoriali e presidenziali.

  • art. 12, comma 2, l.r. 5/2011

    Rinvia all’art. 32 l. 69/2009 per la pubblicazione degli atti dell’amministrazione regionale, rendendo la pubblicazione idonea a far decorrere il termine d’impugnazione.

  • art. 68 l.r. 21/2014

    È menzionato quale ulteriore fonte regionale in materia di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede la pubblicazione degli atti amministrativi e non è richiesta una comunicazione individuale, il termine per impugnare decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione, indipendentemente dalla successiva conoscenza concreta dell’atto acquisita mediante l’avvio dei lavori o l’accesso documentale.
  • Nel provvedimento autorizzatorio unico regionale previsto dall’art. 27-bis, comma 7, d.lgs. 152/2006 confluiscono la valutazione di impatto ambientale e gli altri titoli necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto; l’impugnazione tardiva del PAUR rende irricevibili anche le contestazioni rivolte ai titoli in esso confluiti.
  • Il provvedimento di verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali non è autonomamente utilmente impugnabile per contestare la legittimità del titolo ambientale originario ormai consolidato, salvo che siano dedotti specifici inadempimenti o vizi propri della verifica.
  • Pareri, verbali e altri atti endoprocedimentali della conferenza di servizi non sono autonomamente impugnabili in assenza di autonoma lesività; le relative censure devono essere rivolte contro il provvedimento conclusivo che recepisce gli effetti dell’istruttoria.
  • La richiesta di accesso agli atti e la successiva conoscenza dell’avvio dei lavori non spostano il dies a quo del termine d’impugnazione quando l’atto era soggetto a pubblicazione legale idonea a garantirne la conoscibilità secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliRifiutiTermini e notificazione del ricorso
RamiAmbienteResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesse

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