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Sentenza

Sentenza del 16/04/2019 n. 2389 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro - Imposta di registro - Acquisto immobile da parte di G.E.I.E - Imposta in misura fissa - Applicazione - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto che all'acquisto dell'immobile da parte del G.E.I.E. si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, e non proporzionale, quando l'operazione rientra negli atti propri del G.E.I.E. e beneficia della relativa agevolazione fiscale. La decisione si pone in linea con il principio affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 24001/2013.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale applicabile all'acquisto di un immobile effettuato da un Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.), per il quale era stata invocata l'agevolazione prevista per gli atti propri del G.E.I.E. Si discuteva, in particolare, se le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovessero essere applicate in misura proporzionale oppure in misura fissa ai sensi dell'art. 4, lettera g), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 4, lettera g), della Tariffa, parte prima

    Agli atti propri del G.E.I.E. si applicano le imposte in misura fissa, secondo quanto previsto dalla disposizione richiamata.

    L'acquisto immobiliare compiuto dal G.E.I.E., se qualificabile come atto proprio dell'organismo e assistito dall'agevolazione prevista, è soggetto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa anziché proporzionale.

Massime di principio

  • Per determinare il regime fiscale di un acquisto immobiliare occorre verificare non solo il bene trasferito, ma anche la natura del soggetto acquirente e la qualificazione dell'atto come atto proprio dell'organismo agevolato.
  • Quando una norma speciale prevede un'imposizione in misura fissa per gli atti propri di un ente, tale regime può prevalere sull'ordinaria tassazione proporzionale, purché siano rispettati tutti i presupposti soggettivi e oggettivi dell'agevolazione.
  • L'applicazione dell'imposta fissa deve essere valutata sulla base della funzione concreta dell'operazione e del collegamento con l'attività istituzionale dell'ente, non sulla sola natura immobiliare dell'acquisto.
  • In casi analoghi è opportuno verificare il testo vigente della norma, la documentazione relativa all'ente e all'operazione, nonché la giurisprudenza applicabile, inclusa Cass. n. 24001/2013.

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