Sentenza n. 7822/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento a) del provvedimento prot. m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0001429 del 14/06/2022 ricevuto a mezzo pec in pari data, con cui il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha respinto “l'istanza di riconoscimento della classe di concorso per il SOSTEGNO nella scuola secondaria II grado (classe di concorso ADSS), presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal sig. Miccoli Carmelo[...]"; b) per quanto occorra, del parere tecnico, di data e protocollo sconosciuto, eventualmente acquisito nell'istruttoria, ancorché non menzionato nel provvedimento, nel quale sarebbero ravvisate differenze sostanziali nei percorsi formativi e/o professionalizzanti seguiti in Romania rispetto ai corrispondenti percorsi formativi e/o professionalizzanti previsti in Italia; c) per quanto occorra, altresì, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019, a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sul istituzionale del Ministero con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUOUFFICIALE.U.0005636; d) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto; per l'accertamento della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso per il SOSTEGNO, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea; nonché per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di docente ovvero alla verifica in concreto delle capacità professionali della ricorrente o, in subordine, mediante l'attivazione di procedure compensative;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento della qualifica professionale acquisita in Romania per l'insegnamento sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego ministeriale del riconoscimento della qualifica professionale acquisita in Romania ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, chiedendo anche l'accertamento della validità dei titoli conseguiti presso università rumene e la condanna delle amministrazioni al riconoscimento del titolo, ovvero alla verifica concreta delle capacità professionali o all'attivazione di misure compensative. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 25 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo conseguito l'abilitazione sul sostegno dopo il superamento del percorso TFA presso un'università italiana, e ha chiesto la compensazione delle spese. La dichiarazione non è stata notificata alle amministrazioni nei termini previsti per la rinuncia formale al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha escluso l'estinzione per rinuncia, perché non erano state rispettate le formalità dell'art. 84, comma 3, c.p.a., in particolare la notifica della rinuncia al Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dell'udienza. Tuttavia, ha ritenuto che la dichiarazione del ricorrente, unitamente al conseguimento dell'abilitazione sul sostegno mediante il percorso TFA italiano e alla mancata opposizione dell'amministrazione, costituisse comportamento e fatto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito processuale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
estinzione del giudizio per rinuncia
L'estinzione per rinuncia non è stata dichiarata perché non risultavano rispettate le formalità previste dalla disciplina della rinuncia.
art. 84, comma 3, c.p.a.
notifica della rinuncia al Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dell'udienza
La rinuncia formale al ricorso richiede il rispetto delle formalità e dei termini di comunicazione stabiliti dalla norma; la loro omissione impedisce la declaratoria di estinzione per rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche quando la rinuncia non è formalmente perfezionata, fatti sopravvenuti univoci e il comportamento processuale delle parti possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e fondare l'improcedibilità.
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Costituiva la base normativa dell'istanza amministrativa di riconoscimento della qualifica professionale acquisita in Romania; il giudice non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- La mancata osservanza delle formalità previste per la rinuncia al ricorso impedisce, di regola, la declaratoria di estinzione per rinuncia, ma non preclude al giudice di accertare autonomamente la sopravvenuta carenza di interesse quando fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e il comportamento delle parti la dimostrino.
- Il conseguimento, nel corso del giudizio, del bene della vita perseguito attraverso un percorso o un titolo alternativo può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione dell'atto amministrativo originariamente lesivo.
- La mancata opposizione dell'amministrazione alla dichiarazione di rinuncia, considerata insieme agli altri fatti sopravvenuti, può concorrere a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, pur non sostituendo le formalità necessarie per l'estinzione per rinuncia.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, le spese di lite possono essere compensate in ragione dell'esito in rito del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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