Ordinanza n. 236/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale n. 10 del 21.05.2026, avente ad oggetto “Disciplina delle modalità di accesso alle Marine del Comune di Riomaggiore ai sensi dell’art. 5, comma 4 del Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nelle Marine del Comune di Riomaggiore”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale che disciplina le modalità di accesso alle Marine del Comune di Riomaggiore e regola la procedura per l'assegnazione di 17 concessioni di ormeggio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le due imprese hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale relativa alla disciplina dell'accesso alle Marine. Entrambe avevano presentato domanda per l'assegnazione di una concessione di ormeggio, ma versavano in posizione potenzialmente confliggente: una si era classificata al 17° posto ed aveva ottenuto un posto di ormeggio, mentre l'altra, classificatasi al 21° posto, non lo aveva ottenuto. Il giudice ha inoltre esaminato la dedotta situazione di pericolo grave e irreparabile, prospettata come impossibilità di operare, nonché la legittimità sostanziale della disciplina comunale degli accessi e dell'utilizzazione dello specchio acqueo portuale.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata. Il TAR ha ritenuto che, a un primo sommario esame, il ricorso collettivo apparisse inammissibile, poiché le due ricorrenti erano portatrici di interessi confliggenti rispetto all'assegnazione degli ormeggi: una aveva conseguito l'ormeggio, l'altra no. Ha comunque escluso il periculum in mora, rilevando che il Comune aveva rilasciato ai concorrenti non utilmente classificatisi un'autorizzazione provvisoria, in attesa di una nuova procedura a evidenza pubblica, sicché non risultava una situazione di impossibilità di operare caratterizzata da gravità e irreparabilità. Il TAR ha infine ritenuto, anche sotto il profilo del fumus, che il Comune disponesse di un'ampia facoltà di disciplinare l'uso di una risorsa spazialmente limitata e soggetta alla concorrenza di più categorie di utenti, individuando le destinazioni d'uso delle porzioni dello specchio acqueo, scegliendo il regime concessorio o autorizzatorio e contingentando, anche in termini orari, gli accessi degli operatori commerciali, in ragione della fruibilità e della sicurezza delle Marine. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 4 del Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nelle Marine del Comune di Riomaggiore
Disciplina delle modalità di accesso alle Marine del Comune di Riomaggiore ai sensi dell’art. 5, comma 4
Costituisce la base regolamentare richiamata nell'ordinanza comunale impugnata.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; il giudice ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo è inammissibile quando i ricorrenti, pur impugnando il medesimo atto, si trovano in concreto in conflitto di interessi rispetto agli effetti dell'atto e all'utilità perseguita in giudizio.
- La concessione, da parte dell'amministrazione, di un'autorizzazione provvisoria ai concorrenti non utilmente classificatisi può escludere il periculum in mora derivante dalla prospettata impossibilità di esercitare l'attività, quando tale autorizzazione consenta temporaneamente la prosecuzione dell'operatività in attesa di una nuova procedura pubblica.
- Nella gestione di una risorsa portuale spazialmente limitata e destinata alla fruizione da parte di più categorie di utenti, il Comune può disciplinarne l'uso individuando le destinazioni delle diverse porzioni dello specchio acqueo, scegliendo tra regime concessorio e autorizzatorio e contingentando anche temporalmente gli accessi degli operatori commerciali, quando ciò sia giustificato da esigenze prevalenti di fruibilità e sicurezza.
- La tutela cautelare richiede la presenza sia di una plausibile fondatezza della domanda sia di un pericolo grave e irreparabile; l'assenza di quest'ultimo è sufficiente a giustificare il rigetto della sospensione.
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