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Sentenza

Sentenza del 15/02/2016 n. 189 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

Cartella di pagamento - redditi soggetti a tassazione separata - avviso bonario - necessità - art. 12, comma 5, Legge n. 212/2000 - art. 1, comma 412, Legge n. 311/2014

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La cartella di pagamento è stata ritenuta nulla perché non preceduta dall'avviso bonario. L'obbligo di comunicazione preventiva è stato ritenuto applicabile anche alle liquidazioni automatiche relative a redditi soggetti a tassazione separata; tale adempimento non può essere escluso in ragione della particolare natura dei redditi o della procedura automatizzata. La mancata comunicazione determina l'invalidità della successiva cartella.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione automatica di redditi soggetti a tassazione separata, sostenendo che la cartella avrebbe dovuto essere preceduta dall'avviso bonario previsto dall'art. 1, comma 412, della Legge n. 311/2014, in attuazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000. La contestazione riguardava quindi l'omessa comunicazione preventiva e la conseguente lesione del diritto del contribuente a fornire chiarimenti o a beneficiare della definizione agevolata.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Prevede, nei casi stabiliti dalla legge, la comunicazione preventiva delle irregolarità risultanti dai controlli automatizzati, così da consentire al contribuente di fornire chiarimenti o documenti prima dell'iscrizione a ruolo.

  • Art. 1, comma 412, Legge n. 311/2014

    Disciplina l'invio dell'avviso bonario nell'ambito della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata. L'avviso deve precedere la cartella di pagamento.

  • Redditi soggetti a tassazione separata

    La liquidazione automatica di tali redditi rientra nell'ambito dell'obbligo di comunicazione preventiva; la tassazione separata non costituisce un'eccezione all'obbligo di inviare l'avviso bonario.

Massime di principio

  • Quando una cartella deriva da una liquidazione automatica per la quale la legge impone una comunicazione preventiva, l'omissione dell'avviso bonario può comportare la nullità della cartella.
  • L'obbligo di avviso bonario può applicarsi anche a procedure automatizzate e a categorie reddituali particolari, come i redditi soggetti a tassazione separata, se la normativa non prevede un'espressa esclusione.
  • La comunicazione preventiva tutela il contraddittorio e consente al contribuente di correggere errori, fornire documenti o definire la pretesa prima della riscossione coattiva.
  • In una situazione analoga, è opportuno verificare la natura della pretesa, la procedura di liquidazione utilizzata e l'eventuale obbligo normativo di invio dell'avviso bonario prima della cartella.
  • L'assenza dell'avviso bonario non determina automaticamente l'invalidità di ogni cartella: occorre che si tratti di un caso in cui la comunicazione preventiva sia specificamente prescritta dalla legge.

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