Cassazione Penale, Ordinanza n. 08180/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano sostanzialmente una riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese dalla Corte territoriale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per occupazione arbitraria di immobile. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che gli indizi valorizzati dai giudici di merito non erano stati correttamente apprezzati ai fini della prova della responsabilità in relazione al reato contestato. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 633 c.p., osservando che egli non era presente all'interno dell'immobile e che mancavano elementi, come utenze attive, idonei a dimostrare una invasione o un'occupazione in atto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
La censura sull'apprezzamento degli indizi è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sollecitare una nuova valutazione di fatto, riservata al giudice di merito.
art. 633 c.p.
Il reato di invasione/occupazione arbitraria di immobile è stato richiamato come fattispecie contestata; la Corte ha ritenuto non consentita in cassazione la contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
art. 639-bis c.p.
È richiamato nel capo d'imputazione insieme all'art. 633 c.p. come norma connessa alla contestazione, senza ulteriore sviluppo argomentativo nel provvedimento.
art. 110 c.p.
È richiamato come disposizione sul concorso di persone nel reato per la contestazione mossa all'imputato.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui è preclusa alla Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti.
- La censura ex art. 192 c.p.p. è inammissibile quando, sotto l'apparente denuncia di illogicità o erronea valutazione indiziaria, mira in realtà a ottenere un riesame del merito già compiutamente deciso dal giudice di appello.
- La Suprema Corte può sindacare solo vizi di legittimità della motivazione, non una 'rilettura' autonoma degli elementi fattuali posti a base della condanna.
- Quando il giudice di merito abbia esposto una motivazione logicamente e giuridicamente adeguata sulla riferibilità della condotta all'imputato, il ricorso che contesti solo la lettura degli indizi deve essere dichiarato inammissibile.
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