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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/836

Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica in modo sostanziale il quadro del meccanismo unionale di protezione civile, rafforzando rescEU, l’ERCC e la rete della conoscenza, e introducendo obiettivi europei di resilienza alle catastrofi. Aggiorna anche il quadro finanziario 2021-2027, includendo risorse derivanti dal bilancio UE e dallo strumento per la ripresa, con regole specifiche su ammissibilità, riparti di spesa e flessibilità di bilancio. Vengono inoltre semplificati i meccanismi di mobilitazione, ampliato il ricorso a risorse di trasporto e logistiche e disciplinati visibilità, controlli antifrode e partecipazione dei paesi terzi. Il regolamento è applicabile dal 1° gennaio 2021.

Rafforza e aggiorna il meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) modificando la decisione n. 1313/2013/UE, con nuove regole su prevenzione, preparazione, risposta, finanziamento e coordinamento operativo.

Ambito di applicazione

Si applica al meccanismo unionale di protezione civile e alle attività connesse di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo, comprese emergenze sanitarie gravi, incendi boschivi, eventi CBRN, catastrofi tecnologiche, radiologiche, ambientali, inquinamento marino e dissesto idrogeologico, all’interno e, in casi previsti, al di fuori dell’Unione. Riguarda la Commissione, gli Stati membri, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), il pool europeo di protezione civile, le risorse di rescEU, la rete unionale della conoscenza, i paesi terzi che partecipano al meccanismo e, per aspetti finanziari e di controllo, i beneficiari dei fondi UE e i soggetti coinvolti nell’esecuzione degli interventi. Esclude, per gli atti di terrorismo e le catastrofi radiologiche, le azioni di risposta sul piano operativo, limitandosi a preparazione e risposta; disciplina inoltre l’uso nazionale delle risorse rescEU solo quando non siano richieste per operazioni unionale.

Modifica del meccanismo unionale di protezione civile

Il regolamento interviene sulla decisione n. 1313/2013/UE per rafforzare in modo significativo il meccanismo unionale di protezione civile, in particolare la componente rescEU, alla luce dell’esperienza della pandemia di COVID-19, dell’aumento delle catastrofi legate ai cambiamenti climatici e della necessità di una risposta più rapida, coordinata e flessibile. Il legislatore valorizza la solidarietà tra Stati membri, l’integrazione con le politiche UE e l’esigenza di disporre di risorse operative, finanziarie e logistiche adeguate per emergenze interne ed esterne all’Unione.

Ambito materiale e finalità

Il meccanismo unionale continua a perseguire la protezione di persone, ambiente e beni, incluso il patrimonio culturale, da catastrofi naturali e provocate dall’uomo. L’ambito comprende espressamente atti di terrorismo, catastrofi tecnologiche, radiologiche e ambientali, inquinamento marino, dissesto idrogeologico ed emergenze sanitarie gravi; tuttavia, per terrorismo e catastrofi radiologiche, il meccanismo copre solo preparazione e risposta.

Resta ferma la responsabilità primaria degli Stati membri nella prevenzione, preparazione e risposta. Il ruolo dell’Unione è complementare e si concretizza nella cooperazione, nel coordinamento e nel sostegno operativo e finanziario, senza sostituire le politiche nazionali o l’integrazione della resilienza nelle altre politiche e nei fondi dell’Unione.

Obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi

Il regolamento introduce gli "obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi" come base comune non vincolante per sostenere azioni di prevenzione e preparazione rispetto a catastrofi che possano produrre effetti transfrontalieri multinazionali. Tali obiettivi devono essere elaborati dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri e fondarsi su scenari attuali e prospettici, dati storici, analisi dell’impatto intersettoriale e considerazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

Gli Stati membri devono elaborare e aggiornare le proprie valutazioni del rischio e la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o subnazionale, includendo, se del caso, la cooperazione transfrontaliera. Devono inoltre fornire alla Commissione sintesi dei rischi principali, con particolare attenzione ai rischi transfrontalieri e a quelli poco probabili ma ad alto impatto, e partecipare su base volontaria a esami inter pares sulla capacità di gestione dei rischi. Il regolamento insiste anche sul miglioramento della raccolta dei dati sulle perdite causate da catastrofi, in coerenza con impegni internazionali come il quadro di Sendai, l’Accordo di Parigi e l’Agenda 2030.

ERCC, allerta rapida e supporto operativo

L’ERCC viene confermato e rafforzato come centro operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, al servizio degli Stati membri e della Commissione. Esso coordina, monitora e coadiuva in tempo reale la risposta alle emergenze a livello dell’Unione e opera in stretto contatto con le autorità nazionali di protezione civile e con i pertinenti organismi dell’Unione.

Tra le attività di preparazione della Commissione rientrano la gestione dell’ERCC e del CECIS, lo sviluppo di sistemi transnazionali di allerta rapida, il rafforzamento della conoscenza situazionale, la traduzione delle informazioni scientifiche in informazioni operative, la costituzione di partenariati scientifici europei e l’assistenza agli Stati membri nella predisposizione di squadre di esperti e supporto logistico. È inoltre prevista la promozione di programmi di valutazione volontaria inter pares delle strategie di preparazione e di altre azioni complementari di supporto.

Strumenti spaziali e servizi di emergenza

Il regolamento valorizza l’uso, nella gestione delle emergenze, delle infrastrutture spaziali dell’Unione, tra cui Galileo, Copernicus e GOVSATCOM. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare i servizi di emergenza forniti da tali sistemi; nel caso di Galileo, se ne avvalgono previa individuazione e comunicazione alla Commissione delle autorità nazionali autorizzate.

Pianificazione, scenari e pool europeo di protezione civile

La Commissione e gli Stati membri devono collaborare per migliorare la pianificazione intersettoriale della gestione dei rischi di catastrofi a livello di Unione. La pianificazione include l’elaborazione di scenari per prevenzione, preparazione e risposta, basati su valutazioni del rischio, panoramiche dei rischi, capacità disponibili, carenze, dati sulle perdite, mappatura delle attività e piani di mobilitazione dei mezzi di risposta.

La Commissione definisce con atti di esecuzione le tipologie e le quantità dei principali mezzi di risposta necessari per il pool europeo di protezione civile, sulla base dei rischi individuati e delle carenze esistenti. Monitora i progressi verso gli obiettivi di capacità e incoraggia gli Stati membri a colmare eventuali carenze significative, potendo offrire sostegno finanziario e tecnico secondo le disposizioni richiamate dal regolamento.

rescEU: definizione, acquisizione e uso

Una parte centrale della riforma riguarda rescEU, definito come riserva di capacità complementari da utilizzare quando le risorse nazionali non sono sufficienti. La Commissione ne definisce le categorie mediante atti di esecuzione, tenendo conto di scenari, rischi emergenti e carenze a livello UE, soprattutto nei settori degli incendi boschivi, degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, della risposta sanitaria d’emergenza e dei trasporti/logistica.

Le risorse rescEU possono essere acquistate, affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dagli Stati membri. Per colmare carenze nei trasporti e nella logistica, la Commissione può essa stessa acquisire tali risorse; nei casi di urgenza debitamente giustificati può inoltre acquisire direttamente altre risorse e servizi di sostegno già definiti o ulteriormente definiti come rescEU mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili. È ammesso anche il ricorso a procedure di aggiudicazione congiunta e a sovvenzioni dirette agli Stati membri.

Le risorse rescEU restano ubicate nello Stato membro che le acquisisce, e possono essere usate a fini nazionali solo se non sono contemporaneamente necessarie per operazioni del meccanismo unionale. In casi debitamente giustificati e nel rispetto dei principi umanitari, possono essere mobilitate anche al di fuori dell’Unione.

Rete della conoscenza in materia di protezione civile

La Commissione istituisce una rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile per raccogliere, trattare e diffondere informazioni e conoscenze rilevanti per il meccanismo unionale. La rete coinvolge attori della protezione civile, centri di eccellenza, università e ricercatori e deve favorire una partecipazione equilibrata sotto il profilo di genere.

La rete svolge funzioni di formazione ed esercitazione, sistema delle lezioni apprese, promozione della ricerca e dell’innovazione e gestione di una piattaforma online. Il programma formativo mira a migliorare coordinamento, compatibilità e complementarità tra le diverse risorse e a potenziare le competenze degli esperti mobilitati. La rete serve anche a rafforzare la cooperazione con organizzazioni internazionali e paesi terzi, in coerenza con gli impegni di Sendai.

Notifica, consulenza e missioni di esperti

Se una catastrofe in atto o imminente all’interno dell’Unione può avere effetti transfrontalieri multinazionali o colpire altri Stati membri, lo Stato interessato deve notificarla immediatamente agli Stati membri potenzialmente colpiti e, se gli effetti sono potenzialmente significativi, anche alla Commissione.

La Commissione può inviare squadre di esperti per consulenza in materia di prevenzione, preparazione o risposta, sia all’interno sia all’esterno dell’Unione. Le squadre possono includere esperti della Commissione, di altri servizi UE, di agenzie ONU o di altre organizzazioni internazionali, oltre a esperti designati dagli Stati membri. La selezione avviene sulla base di qualifiche, esperienza, formazione nel meccanismo unionale, conoscenza linguistica e adeguatezza complessiva rispetto alla situazione specifica.

Trasporto, logistica e sostegno finanziario

Il regolamento rafforza in modo specifico il sostegno al trasporto e alla logistica, riconosciuti come fattore essenziale per la tempestiva erogazione di assistenza sia dentro sia fuori l’Unione. La Commissione può facilitare l’accesso ad attrezzature e risorse di trasporto/logistiche tramite scambio di informazioni, mappatura, individuazione di risorse commerciali e integrazione di risorse aggiuntive.

Sono previste regole articolate di finanziamento: in generale l’assistenza dell’Unione può coprire fino al 75 % dei costi ammissibili per il trasporto di risorse non pre-impegnate e per il sostegno logistico; in alcune ipotesi può arrivare al 100 %, ad esempio per locazione breve di depositi, trasporto tra Stati membri, riconfezionamento, distribuzione coordinata, costi operativi di rescEU in catastrofi poco probabili ma di impatto molto elevato, mobilitazioni fuori dall’Unione e, per il trasporto di merci, mezzi e servizi logistici da e verso paesi terzi, anche il 100 % dei costi diretti. Sono inoltre previste regole particolari per le catastrofi ambientali soggette al principio "chi inquina paga", con obbligo di rivalsa e successivo rimborso all’Unione.

Dotazione finanziaria e fondi per la ripresa

Per il periodo 2021-2027 la dotazione finanziaria del meccanismo unionale è fissata a 1.263.000.000 EUR a prezzi correnti. A ciò si aggiungono fino a 2.056.480.000 EUR a prezzi correnti provenienti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa, destinati a misure connesse alla preparazione e alla risposta, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2020/2094.

L’allegato I ridetermina la ripartizione della dotazione: 5 % per la prevenzione, 85 % per la preparazione e 10 % per la risposta, con margini di flessibilità indicati in allegato. Il regolamento consente inoltre alla Commissione di adottare programmi di lavoro annuali o pluriennali e, per gli stanziamenti non utilizzati, il riporto automatico limitato all’anno successivo e destinato solo alle azioni di risposta.

Visibilità, comunicazione e controlli antifrode

Il regolamento rafforza gli obblighi di visibilità dei finanziamenti UE: i destinatari e gli Stati membri devono rendere nota l’origine dell’assistenza, utilizzare l’emblema dell’Unione e garantire una comunicazione proattiva verso media e portatori di interesse. La Commissione deve inoltre realizzare azioni di informazione e comunicazione e può conferire medaglie per riconoscere contributi straordinari al meccanismo.

Sul piano della tutela finanziaria, gli accordi con paesi terzi e le convenzioni operative devono assicurare i diritti di controllo della Commissione, della Corte dei conti, dell’OLAF e, ove applicabile, dell’EPPO. I paesi terzi partecipanti devono concedere i diritti e gli accessi necessari, inclusi i controlli e le verifiche sul posto dell’OLAF.

Governance, atti delegati e relazioni periodiche

La Commissione può adottare atti delegati per modificare l’allegato I e l’allegato I bis entro il 31 dicembre 2027, con possibilità di revoca da parte di Parlamento europeo o Consiglio e controllo parlamentare mediante termine di obiezione di due mesi, prorogabile di ulteriori due mesi. La Commissione presenta programmi di lavoro annuali o pluriennali, riferisce ogni due anni al Parlamento e al Consiglio sui progressi relativi agli obiettivi di resilienza, agli obiettivi di capacità e alle risorse rescEU, e riesamina la ripartizione finanziaria alla luce delle valutazioni periodiche.

Infine, la Commissione deve valutare l’applicazione del meccanismo entro il 31 dicembre 2023 e successivamente ogni cinque anni, con una comunicazione su efficacia, efficienza dei costi e prosecuzione dell’attuazione, corredata, se del caso, di proposte di modifica.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e mira espressamente a garantire continuità di finanziamento e attuazione all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Disposizioni principali

Finalità del meccanismo unionale

Il meccanismo mira a proteggere persone, ambiente e beni, incluso il patrimonio culturale, da ogni tipo di catastrofe naturale o provocata dall’uomo, comprese le conseguenze di atti di terrorismo, catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, inquinamento marino, dissesto idrogeologico ed emergenze sanitarie gravi. La responsabilità primaria resta agli Stati membri, mentre il meccanismo promuove solidarietà, cooperazione e coordinamento; per terrorismo e catastrofi radiologiche copre solo preparazione e risposta.

Obiettivi di resilienza e pianificazione del rischio

Introduce gli "obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi" come obiettivi non vincolanti per sostenere prevenzione e preparazione contro catastrofi con effetti transfrontalieri multinazionali. Gli Stati membri devono aggiornare valutazioni dei rischi, sintesi delle principali esposizioni e misure prioritarie, partecipare su base volontaria a peer review e migliorare la raccolta di dati sulle perdite da catastrofi; la Commissione coopera con gli Stati membri per definire e sviluppare tali obiettivi.

ERCC e azioni generali di preparazione

Rafforza l’ERCC come centro operativo attivo 24/7, incaricato di coordinare, monitorare e coadiuvare in tempo reale la risposta alle emergenze nell’Unione e fuori dall’Unione. La Commissione gestisce l’ERCC e il CECIS, sviluppa sistemi di allerta rapida transnazionali, conoscenza situazionale, partenariati scientifici, supporto logistico alle squadre di esperti, interoperabilità dei moduli, supporto della nazione ospitante e programmi di valutazione inter pares delle strategie di preparazione.

Uso dei servizi spaziali dell’Unione

Prevede che, quando i servizi di emergenza sono forniti da Galileo, Copernicus, GOVSATCOM o altre componenti del programma spaziale, ogni Stato membro possa decidere se utilizzarli. Se uno Stato membro ricorre ai servizi di emergenza di Galileo, deve individuare e comunicare alla Commissione le autorità nazionali autorizzate a usarli.

Scenari, obiettivi di capacità e pool europeo di protezione civile

La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione intersettoriale della gestione dei rischi e sviluppare scenari di prevenzione, preparazione e risposta, basati su valutazioni del rischio, panoramiche dei rischi, capacità di gestione, dati sulle perdite e mappatura delle attività. La Commissione definisce, con atti di esecuzione, le tipologie e quantità dei principali mezzi di risposta del pool europeo di protezione civile e monitora le carenze significative, incoraggiando gli Stati membri a colmarle con eventuale sostegno UE.

rescEU: definizione, acquisizione e mobilitazione

La Commissione definisce con atti di esecuzione le risorse rescEU, in particolare per lotta aerea agli incendi, incidenti CBRN, risposta sanitaria d’emergenza, trasporti e logistica. Le risorse possono essere acquistate, affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dagli Stati membri; in caso di urgenza debitamente giustificata la Commissione può acquisirle direttamente con atti di esecuzione immediatamente applicabili. Sono previste sovvenzioni dirette agli Stati membri e, per le acquisizioni, procedure di aggiudicazione congiunta; le risorse restano ubicate nello Stato membro che le acquisisce.

Rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile

Istituisce una rete per raccogliere, trattare e diffondere conoscenze rilevanti per il meccanismo unionale, coinvolgendo attori della protezione civile, centri di eccellenza, università e ricercatori. La rete gestisce formazione ed esercitazioni, programma delle lezioni apprese, promozione di ricerca e innovazione e una piattaforma online dedicata; la Commissione e gli Stati membri promuovono una partecipazione equilibrata sotto il profilo di genere.

Notifica delle catastrofi e squadre di esperti

In caso di catastrofe in atto o imminente con effetti transfrontalieri multinazionali o che colpisca altri Stati membri, lo Stato interessato deve notificare immediatamente gli Stati membri potenzialmente colpiti e, se gli effetti sono significativi, la Commissione. La Commissione può selezionare, nominare e inviare squadre di esperti per consulenza su prevenzione, preparazione o risposta, includendo esperti degli Stati membri, della Commissione, di altri servizi UE, delle Nazioni Unite o di organizzazioni internazionali.

Trasporto e logistica

La Commissione può aiutare gli Stati membri ad accedere ad attrezzature e risorse di trasporto e logistiche tramite scambio di informazioni, materiale cartografico, assistenza nell’individuazione di risorse commerciali e integrazione di risorse aggiuntive. È possibile che l’assistenza richiesta consista esclusivamente in risorse di trasporto e logistica. Per l’assistenza in questo ambito sono previsti criteri specifici, tassi di finanziamento fino al 75 % o al 100 % in ipotesi particolari, e copertura integrale per i costi di trasporto di risorse rescEU in determinate circostanze.

Finanziamento 2021-2027 e strumenti UE per la ripresa

Fissa la dotazione finanziaria del meccanismo unionale per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2027 a 1.263.000.000 EUR a prezzi correnti e prevede ulteriori risorse fino a 2.056.480.000 EUR a prezzi correnti a valere sul regolamento (UE) 2020/2094. La ripartizione percentuale della dotazione e dell’importo straordinario è: prevenzione 5 % ± 4 punti, preparazione 85 % ± 10 punti, risposta 10 % ± 9 punti. È prevista anche la possibilità di riportare automaticamente gli stanziamenti non utilizzati per le sole azioni di risposta fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

Visibilità, controlli e tutela degli interessi finanziari

Impone ai beneficiari e agli Stati membri obblighi di visibilità del finanziamento UE, con riferimenti al meccanismo unionale, emblema dell’Unione e comunicazione proattiva verso media e portatori di interesse. Le convenzioni e gli accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali devono garantire i diritti di audit, controllo e verifica della Commissione, della Corte dei conti, dell’OLAF e, se del caso, dell’EPPO; i paesi terzi partecipanti devono riconoscere gli stessi diritti e accessi.

Atti delegati, comitologia e relazioni periodiche

La Commissione può modificare l’allegato I e l’allegato I bis mediante atti delegati entro il 31 dicembre 2027, con possibilità di revoca da parte di Parlamento e Consiglio e termine di obiezione di due mesi prorogabile. La Commissione adotta programmi di lavoro annuali o pluriennali, riferisce ogni due anni su operazioni, obiettivi di resilienza e capacità, e valuta l’applicazione della decisione entro il 31 dicembre 2023 e successivamente ogni cinque anni.

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