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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19946/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo violato il giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza della Corte d'appello di Lecce; ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal rapporto di lavoro instaurato da una ex lettrice di madre lingua straniera con l'Università di Bari mediante successivi contratti a termine ai sensi dell'art. 28 d.P.R. n. 382/1980, poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato in forza di una transazione giudiziale del 1998 che aveva riconosciuto anche differenze retributive fino al 31 ottobre 1994. Successivamente la lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento di un trattamento economico proporzionato e sufficiente ex art. 36 Cost., parametrato al ricercatore confermato a tempo definito, ottenendo una decisione favorevole della Corte d'appello di Lecce nel 2013, poi passata in giudicato anche per effetto del rigetto del ricorso dell'università con ordinanza di cassazione n. 10300/2016. Dopo il decesso della lavoratrice, l'erede ha proseguito l'azione chiedendo il pagamento delle differenze retributive e degli interessi legali. La Corte d'appello di Bari ha accolto solo parzialmente la domanda, negando le differenze retributive per il periodo successivo al 31 dicembre 2008. Nel ricorso per cassazione l'erede ha dedotto: 1) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza del 2013 avesse già definitivamente escluso l'applicazione dell'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010 e che tale accertamento precludesse ogni nuova contestazione anche per i periodi successivi, in base all'ultrattività del giudicato nei rapporti di durata; 2) motivazione apparente ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 156, comma 2, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 3) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice avrebbe pronunciato su domande non proposte, come la disapplicazione dell'art. 26 l. n. 240/2010 e il riconoscimento di mansioni superiori. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, perché il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Lecce aveva già escluso l'applicazione della norma interpretativa anche per il periodo successivo al 1° novembre 1994, in ragione del consolidamento della situazione antecedente; pertanto la Corte d'appello di Bari non poteva riaprire la questione e applicare diversamente l'art. 26, comma 3, alla stessa vicenda sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 28 d.P.R. n. 382/1980

    norma richiamata quale base dei contratti di lettorato originari, poi superata dalle vicende successive del rapporto

  • art. 36 Cost.

    richiamato come parametro di retribuzione proporzionata e sufficiente invocato dalla parte ricorrente

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno, una volta formato, impedisce la riapertura delle questioni già definitivamente decise

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per censurare la pretesa motivazione apparente della sentenza di merito

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione per dedurre la nullità della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione e pronuncia oltre i limiti del chiesto

  • art. 26, comma 3, legge n. 240/2010

    norma di interpretazione autentica ritenuta inapplicabile nel giudizio già definito con giudicato, poiché la precedente sentenza aveva escluso la sua applicazione alla fattispecie

  • D.L. n. 2/2004, convertito con L. n. 63/2004

    richiamato come fonte della disciplina dei collaboratori linguistici e del trattamento economico correlato

  • sentenza CGCE 26 giugno 2001, causa C-212/99

    richiamata come precedente eurounitario posto a base della disciplina favorevole ai lettori/collaboratori linguistici

  • sentenza CGCE n. 276/2008

    richiamata nel ricorso come ulteriore parametro eurounitario invocato dalla parte

  • Cass. n. 6752/2008

    richiamata per il principio di diritto sul trattamento economico dei collaboratori linguistici rispetto al ricercatore confermato a tempo definito

  • Cass., S.U. n. 11501/2008

    richiamata per il principio secondo cui il giudicato esterno si interpreta come una norma

  • Cass. n. 30838/2018

    richiamata in senso conforme sul criterio di interpretazione del giudicato esterno

  • Cass. n. 10300/2016

    richiamata per evidenziare che il precedente ricorso dell'università era stato rigettato e che alcune questioni erano state già coperte da giudicato

  • Cass. n. 20765/2018

    richiamata per il principio di ultrattività del giudicato nei rapporti di durata

  • Cass. n. 5792/2013

    menzionata nel ragionamento della corte di merito e richiamata nel ricorso come precedente giurisprudenziale

Massime di principio

  • Il giudicato esterno, per la sua forza imperativa, va interpretato con criteri analoghi a quelli delle norme giuridiche; l'eventuale errore nell'interpretazione del contenuto del giudicato è denunciabile in cassazione come violazione di legge.
  • Nei rapporti di durata e nelle obbligazioni periodiche, il giudicato copre non solo il dedotto e il deducibile al momento della decisione, ma impedisce anche la riapertura di questioni già risolte, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto idonee a modificare il contenuto del rapporto.
  • Quando una sentenza passata in giudicato ha escluso l'applicazione di una norma interpretativa a una determinata vicenda sostanziale, il giudice successivo non può riesaminare la stessa questione sotto il profilo sostanziale se ciò contrasta con l'accertamento ormai definitivo.
  • La sopravvenienza normativa non può essere applicata per rimettere in discussione un assetto ormai consolidato dal giudicato, se la precedente decisione ha già valutato e negato la sua incidenza sul rapporto oggetto di causa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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