Ordinanza n. 1210/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1) del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” del Ministero del Turismo, Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo prot.n. REG_GEN - 267769 del 27.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amdedeo Lasco (doc. n.1), nel prosieguo per brevità anche il “Decreto Concessione Contributi”; 2) della graduatoria pubblicata a seguito del sorteggio del 18.11.2025 di cui alla nota prot.n. REG_GEN - 264763 del 20.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco, relativa all'Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 a valere sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale (doc. n.2), nel prosieguo per brevità anche la “Graduatoria del 20.11.2025”; 3) della nota del RUP prot. n. 258768/25, richiamata nel Decreto sub doc n.1, con la quale è stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini, non conosciuta; 4) delle risultanze della Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso 2024, richiamate nel Decreto sub doc n.1, non conosciute; 5) dei successivi atti del RUP, richiamati nel Decreto sub doc n.1, non conosciuti; 6) dei verbali, delle schede di valutazione e della relazione finale della Commissione di valutazione, non conosciuti; 7) di ogni atto o provvedimento propedeutico, conseguenziale o comunque connesso ai precedenti, tra i quali, per quanto occorrer possa: a. l'Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 03.06.2024 (doc. n.3), nel prosieguo per brevità anche “Avviso Impianti di Risalita 2024” o “Avviso”; b. la precedente graduatoria approvata con nota prot.n. REG_GEN - 264380 del 19.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco (doc. n.4); c. la convocazione della sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio di cui alla nota prot.n. 262568/25 del 14.11.2025 (doc. n.5) d. il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso, non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di concessione dei contributi e graduatoria relativa all'Avviso pubblico per il finanziamento di interventi su impianti di risalita e di innevamento artificiale, nonché gli atti della Commissione di valutazione e del RUP
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di concessione dei contributi, la graduatoria formata all'esito del sorteggio tra le domande con pari punteggio e gli ulteriori atti della procedura, deducendo censure riferite alla valutazione della propria domanda nel settore Alpi. In particolare, ha sostenuto di avere diritto a un punteggio complessivo di 80 punti secondo i criteri previsti dall'Avviso 2024; tale punteggio avrebbe comportato il collocamento in graduatoria tra il terzo e il sesto posto e avrebbe inciso sull'ammissione al finanziamento. Il testo dell'ordinanza non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti. La ricorrente ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti impugnati. Il Collegio ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi a finanziamento nel settore Alpi collocati dalla terza posizione fino all'ultima posizione utile, non evocati in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla graduatoria e alla concessione dei contributi, ritenendo che le questioni, anche alla luce della copiosa documentazione depositata dall'Avvocatura dello Stato, richiedessero un approfondimento nella sede di merito. Ha quindi accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non mediante una specifica sospensione degli atti, ma disponendo la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito per il 28 settembre 2026. Il Collegio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non intimati e ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Ministero del turismo, contenente gli elementi indicati in motivazione. La prova della pubblicazione dovrà essere depositata entro il successivo termine di cinque giorni e l'avviso dovrà rimanere pubblicato sino alla definizione del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Quando le questioni cautelari necessitano di un approfondimento nella sede di merito, il giudice può tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 49 c.p.a.
Il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati e può autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei soggetti da chiamare in giudizio lo giustifica.
art. 41 c.p.a.
La notificazione per pubblici proclami può essere effettuata secondo le modalità stabilite dal giudice, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
art. 1, comma 592, legge 29 dicembre 2022, n. 197
È indicato quale fonte istitutiva del fondo pubblico utilizzato per il finanziamento degli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare investe questioni che, alla luce della documentazione acquisita, richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice può accogliere la tutela cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando sollecitamente l'udienza di merito, senza anticipare la decisione sulle censure sostanziali.
- Nei giudizi di impugnazione di graduatorie per la concessione di contributi pubblici, devono essere chiamati in giudizio i soggetti ammessi al beneficio la cui posizione potrebbe essere pregiudicata dall'accoglimento del ricorso, in quanto controinteressati necessari.
- Quando il numero dei controinteressati rende gravosa o difficoltosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, imponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un avviso con l'indicazione del giudice, delle parti, degli atti impugnati, dei controinteressati, dei motivi e delle domande.
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