Sentenza n. 422/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento - del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali n. 912 del 14.3.2025, di annullamento dei DD.DD. n. 1664 del 13.11.2023 e n. 1479 del 21.6.2024, con i quali era stato approvato il programma di crisi aziendale per il complessivo periodo dal 23.10.2023 al 20.10.2024 e contestualmente era stata autorizzata, per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Softlab Tech s.r.l. addetti all’unità produttiva di via Mario Bianchini, 60, Roma; - del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali n. 993 del 31.3.2025, con il quale non è stata autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 22-bis, co. 1, d.lgs. 14 settembre 2025, n. 148, in favore dei lavoratori dipendenti dell’unità di via Mario Bianchini, 60, Roma, per il periodo dal 21.10.2024 al 31.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di riesame e annullamento dei precedenti decreti di approvazione del programma di crisi aziendale e di autorizzazione della CIGS, nonché decreto di mancata autorizzazione della proroga della CIGS
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i decreti ministeriali sostenendo, anzitutto, il difetto di istruttoria e di motivazione, perché le relazioni ispettive e i provvedimenti non avrebbero esaminato le controdeduzioni della società né indicato con sufficiente precisione quali misure del piano di risanamento fossero rimaste inattuate, in quale misura e se l'inadempimento fosse essenziale e imputabile all'impresa. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 25, comma 6, d.lgs. n. 148/2015, sostenendo che tale disposizione avrebbe imposto una valutazione proporzionata e che la crisi finanziaria non sarebbe stata imputabile alla società; ha contestato l'esercizio del potere di autotutela per mancata indicazione dell'interesse pubblico, omessa comparazione con l'interesse privato e con l'affidamento maturato sulla stabilità del beneficio, anche in ragione della partecipazione a un tavolo di crisi presso il MIMIT. La ricorrente ha poi sostenuto la perentorietà del termine di novanta giorni per la conclusione del riesame e ha censurato la scelta dell'annullamento ex tunc, anziché della revoca ex nunc. Il Ministero ha eccepito l'irritualità della notifica per mancata notificazione agli organi ispettivi e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione relativa alla notifica, affermando che il ricorso deve essere notificato all'amministrazione titolare della paternità giuridica dell'atto finale, non anche agli organi o enti che abbiano partecipato all'istruttoria o adottato atti preparatori. Nel merito, ha ritenuto infondati i primi tre motivi: il Ministero non si è limitato a recepire formalmente le relazioni ispettive, ma ha svolto un autonomo vaglio delle risultanze e delle deduzioni della società. Il decreto indicava sia la mancata attuazione del piano di risanamento sia l'assenza di un'effettiva attività aziendale, rilevando che erano state adottate soltanto misure di taglio della spesa e di riduzione del costo del lavoro. Le stesse dichiarazioni della società avevano confermato la mancata ricapitalizzazione, l'assenza di attività di vendita e prevendita per irregolarità contributiva, la mancata prova di alcune misure di efficientamento e la mancata formazione del personale. Il giudice ha affermato che, pur non essendo necessario raggiungere l'obiettivo finale del programma, l'impresa deve almeno diligentemente adoperarsi per attuare le misure previste dal piano, secondo buona fede e correttezza. Il sindacato giudiziale sulle valutazioni amministrative in materia di CIGS è limitato ai casi di manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o travisamento; nel caso concreto la valutazione ministeriale è stata ritenuta plausibile, istruita e non irragionevole. È stata esclusa la rilevanza dell'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 148/2015, riferito alla CIGO, e comunque è stato osservato che la crisi finanziaria era preesistente e conosciuta dalla società, non costituendo un fattore imprevedibile o esterno riconducibile a caso fortuito, forza maggiore, factum principis o fatto illecito del terzo. Il quarto e il sesto motivo sono stati respinti perché il procedimento previsto dall'art. 25, comma 6, d.lgs. n. 148/2015 non costituisce autotutela ex artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990, ma esercizio di un potere di amministrazione attiva volto a verificare il rispetto degli impegni assunti dall'impresa beneficiaria. Non erano quindi necessari una specifica comparazione degli interessi propria dell'autotutela né l'adozione di una revoca ex nunc invece dell'annullamento. Il quinto motivo è stato respinto perché il termine di novanta giorni per la conclusione del riesame non è qualificato dalla legge come perentorio e il suo decorso non determina la consumazione del potere ministeriale. È stato infine escluso un affidamento incolpevole derivante dalla partecipazione al tavolo di crisi presso il MIMIT, avente finalità e presupposti diversi dalle verifiche ispettive previste dall'art. 25, comma 6. Il ricorso è stato integralmente respinto; le spese sono state compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 41 c.p.a.
il ricorso debba essere notificato all’Amministrazione “che ha emesso l’atto impugnato”
La notificazione deve essere effettuata nei confronti dell’amministrazione titolare della paternità giuridica dell’atto finale, non anche degli organi o enti intervenuti nel procedimento con atti preparatori o partecipativi.
art. 25, comma 6, d.lgs. n. 148/2015
Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali
La disposizione attribuisce all’amministrazione il potere di verificare l’attuazione degli impegni contenuti nel piano e, in caso di mancato svolgimento totale o parziale del programma, di concludere il procedimento di riesame con decreto ministeriale. Il termine di novanta giorni non è perentorio.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 148/2015
finalizzato a un consistente recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze del personale interessato
Il programma di crisi aziendale deve perseguire il recupero occupazionale e può richiedere interventi di riqualificazione e potenziamento delle competenze del personale.
art. 21, comma 3, d.lgs. n. 148/2015
a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni
La CIGS per crisi aziendale è finalizzata a fronteggiare squilibri aziendali mediante un programma di interventi correttivi e non può essere utilizzata come mera copertura di una crisi finanziaria già conosciuta senza concreta attuazione del piano.
art. 11, comma 1, d.lgs. n. 148/2015
situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali
La disposizione disciplina l'integrazione salariale ordinaria e non costituisce il parametro specifico per la verifica dell'attuazione di un programma di crisi aziendale in materia di CIGS. La non imputabilità riguarda comunque fattori oggettivi esterni alla sfera di controllo e prevedibilità dell'imprenditore.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire le ragioni della decisione; nel caso concreto il decreto indicava le omissioni del piano, l'assenza di effettiva attività aziendale e gli elementi istruttori posti a fondamento.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Il richiamo ai principi di buona fede e correttezza non comporta l'applicazione della disciplina dell'autotutela quando il procedimento è volto a verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario di un sostegno pubblico.
artt. 21-quinquies, 21-octies e 21-nonies l. n. 241/1990
Le disposizioni sull'autotutela non disciplinano direttamente il riesame previsto dall'art. 25, comma 6, d.lgs. n. 148/2015, qualificato come esercizio di amministrazione attiva e non come annullamento d'ufficio o revoca.
art. 1, comma 852, l. n. 296/2006
Il tavolo nazionale di crisi presso il MIMIT ha finalità e presupposti diversi dalle verifiche ispettive sull'attuazione del piano di risanamento e, di per sé, non determina un affidamento sulla definitività del trattamento di CIGS.
Massime di principio
- Il procedimento previsto dall’art. 25, comma 6, d.lgs. n. 148/2015, volto a verificare il rispetto degli impegni contenuti nel programma aziendale presupposto alla CIGS, costituisce esercizio di amministrazione attiva e non autotutela decisoria ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990.
- Ai fini del mantenimento della CIGS per crisi aziendale, l’impresa non deve necessariamente conseguire l’obiettivo finale del piano di risanamento, ma deve diligentemente porre in essere le misure e le azioni previste dal programma, secondo buona fede e correttezza; la mera riduzione dei costi o del costo del lavoro non equivale, di per sé, all’attuazione di un piano di risanamento finalizzato alla continuità aziendale e al recupero occupazionale.
- Le valutazioni amministrative in materia di ammissione, mantenimento o annullamento della CIGS sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, manifesta incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti; il sindacato deve arrestarsi quando la decisione amministrativa risulti plausibile rispetto ai presupposti di legge.
- Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 25, comma 6, d.lgs. n. 148/2015 per la conclusione del riesame non è perentorio in assenza di un’espressa qualificazione legislativa e il suo decorso non determina la consumazione del potere amministrativo.
- La crisi finanziaria già esistente e conosciuta dall’impresa al momento della richiesta della CIGS non integra, di per sé, un evento imprevedibile ed estraneo alla sfera di controllo dell’imprenditore tale da escludere l’imputabilità dell’inattuazione del piano; la non imputabilità rileva per fattori esterni quali caso fortuito, forza maggiore, factum principis o fatto illecito del terzo.
- Nel processo amministrativo, il ricorso deve essere notificato all’amministrazione cui è giuridicamente riferibile l’atto finale impugnato, senza necessità di evocare gli organi o gli enti che abbiano partecipato all’istruttoria o adottato atti preparatori.
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