Sentenza n. 328/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti trasmessa via p.e.c. in data 8 luglio 2025; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione del documento richiesto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti trasmessa l'8 luglio 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'annullamento del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso e per la condanna delle amministrazioni all'ostensione del documento richiesto. Il ricorso è stato notificato il 1° agosto 2025, prima della formazione del silenzio diniego, poiché l'istanza era stata presentata l'8 luglio 2025. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, con memoria del 18 febbraio 2026, di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha inoltre rilevato che l'istanza era meramente reiterativa di una precedente richiesta dell'11 agosto 2024, già oggetto di un giudizio dinanzi al TAR Lazio, definito con sentenza n. 17387 del 10 ottobre 2024 per cessazione della materia del contendere, a seguito dell'ostensione degli atti da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Da tali circostanze il Collegio ha desunto l'originaria inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente. Pur definendo formalmente il giudizio per cessazione della materia del contendere, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo il ricorso originariamente inammissibile perché proposto prima della formazione del silenzio diniego e concernente un'istanza reiterativa di una richiesta già definita con intervenuta ostensione degli atti. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese in favore delle amministrazioni, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori. È stata inoltre revocata l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della manifesta inammissibilità della domanda.
Massime di principio
- Un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione è originariamente inammissibile se viene proposto prima che sia decorso il termine necessario per la formazione del silenzio previsto dalla disciplina applicabile.
- La reiterazione di un'istanza di accesso già definita con l'ostensione dei documenti richiesti non giustifica, di per sé, un nuovo ricorso avverso il silenzio, quando non emergano una nuova richiesta sostanziale o un diverso interesse attuale all'accesso.
- Quando il ricorrente dichiara sopravvenuta carenza di interesse, il giudizio può essere definito con cessazione della materia del contendere; ai fini delle spese, il giudice può valutare virtualmente quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base dell'originaria fondatezza o ammissibilità della domanda.
- La manifesta inammissibilità della domanda può giustificare la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
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