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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32060/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 17/01/2023 (giudizio celebrato in assenza dell'imputato). La Corte distrettuale aveva motivato l'inammissibilità con il mancato deposito, unitamente all'atto di appello, del mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e della dichiarazione o elezione di domicilio, richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. Il ricorrente censura violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 c.p.p. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che l'ordinanza impugnata sia stata adottata senza previa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia e che, nonostante gli sforzi del difensore, l'imputato non è più stato reperito per il rilascio degli atti ex art. 581, comma 1-quater c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che, come riconosciuto dallo stesso difensore, all'atto di impugnazione mancassero il mandato specifico ad impugnare successivo alla sentenza di primo grado e la dichiarazione/elezione di domicilio previsti dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.; in assenza di tali requisiti l'appello è invalido e la Corte distrettuale ha legittimamente dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p., disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Il procedimento in Cassazione si è svolto a trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto tali prescrizioni formali (mandato specifico ad impugnare e dichiarazione/elezione di domicilio) vincolanti e a pena di inammissibilità dell'appello; la loro mancata produzione legittima la dichiarazione di inammissibilità

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte distrettuale di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione priva dei requisiti formali richiesti; la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il ricorso a questa disposizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 334 cod. pen.

    Riferimento al delitto per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado; contesto fattuale della vicenda

  • art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c)

    Norme richiamate dal ricorrente per censurare la procedura; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, non potendo supplire all'assenza dei requisiti formali dell'atto di appello

  • art. 24 Cost.

    Principio costituzionale invocato dal ricorrente (diritto di difesa); la Corte ha ritenuto che l'invocata violazione non possa essere accolta in presenza della mancata produzione dei requisiti formali indispensabili per l'impugnazione

  • art. 23, comma 8 del d.l. n. 137/2020

    convertito in L. n. 176/2020

    Norma che consente la trattazione scritta in Cassazione; applicata nella procedura di questo giudizio per mancanza di richiesta di discussione orale

Massime di principio

  • Quando un giudizio di primo grado si svolge in assenza dell'imputato, l'appello richiede la produzione, a pena di inammissibilità, di un mandato specifico successivo alla sentenza e della dichiarazione o elezione di domicilio (art. 581 c.p.p.).
  • La mancata allegazione di quei documenti formali impedisce alla Corte di entrare nel merito dell'impugnazione e legittima la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Il fatto che il difensore non abbia potuto reperire l'imputato non esonera dall'osservanza dei requisiti formali dell'atto; il difensore deve utilizzare gli strumenti processuali per ottenere o eccepire la mancata possibilità di adempiere prima di proporre impugnazioni in cui mancano i requisiti prescritti.
  • Le censure di violazione dei diritti di difesa o di eguaglianza (art. 24 Cost. e art. 3 Cost.) devono essere fondate e compatibili con la regolarità formale dell'impugnazione: la Cassazione non accoglie motivi manifestamente infondati che tentano di eludere requisiti processuali sostanziali.
  • In Cassazione la trattazione può svolgersi per iscritto se non è richiesta la discussione orale; l'assenza di tale richiesta comporta la decisione sulla base degli atti scritti.

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