Cassazione Penale, Sentenza n. 24976/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore nazionale antimafia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva accolto il reclamo di Di Carluccio e annullato il decreto ministeriale di applicazione del regime 41-bis. Il ricorso deduceva violazione di legge e apparenza di motivazione: l'ordine speciale mira a impedire il mantenimento o la ripresa dei collegamenti del detenuto con l'associazione criminale, valutazione che deve tener conto, tra l'altro, della caratura criminale del soggetto, del ruolo nel clan, della perdurante operatività e della sopravvenienza di nuove incriminazioni. Il PNM sosteneva che tali indici erano presenti nel caso (ruolo verticistico, condanna irrevocabile, nuova ordinanza di custodia cautelare per reati connessi) e che il Tribunale aveva indebitamente basato la decisione su un unico elemento novativo (le dichiarazioni del collaboratore Puzio), omettendo di considerare e motivare adeguatamente sugli altri elementi rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'art. 41-bis richiede una valutazione prognostica dei collegamenti con l'organizzazione criminale sulla base di elementi oggettivi (ruolo, ampiezza e stabilità delle relazioni, operatività dell'organizzazione, nuove condanne o procedimenti). Ha censurato l'ordinanza impugnata per mancanza o apparenza di motivazione, perché non aveva valorizzato dati fondamentali presenti negli atti (posizione verticistica del detenuto, operatività del sodalizio, nuova ordinanza di custodia cautelare del giugno 2019 e la condanna irrevocabile del novembre 2019). Ha annullato l'ordinanza e rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma per la rinnovazione del giudizio con motivazione conforme al modello legale richiesto.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
richiedono il riscontro di "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva"
La norma impone una valutazione prognostica (non un accertamento probatorio in termini di certezza) della sussistenza di collegamenti con l'organizzazione criminale; ai fini di tale prognosi vanno considerati elementi oggettivi come la caratura e il ruolo del detenuto, l'ampiezza e la stabilità delle relazioni, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove condanne o procedimenti
Massime di principio
- La valutazione per l'applicazione del regime 41-bis è prognostica: non richiede prova di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, ma una ragionevole previsione di collegamenti con la criminalità organizzata basata su elementi concreti
- Devono essere considerati insieme e motivati singolarmente elementi quali il ruolo ricoperto nel sodalizio, l'ampiezza e la stabilità delle relazioni criminali, la perdurante operatività dell'organizzazione e l'emergere di nuove indagini o condanne
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono rafforzare la valutazione, ma non possono sostituire la necessaria valutazione degli altri indici oggettivi presenti negli atti
- Se il giudice di merito omette di valutare o di motivare su fattori oggettivi rilevanti (es. nuova ordinanza di custodia, condanne irrevocabili, ruolo verticistico), la decisione è vulnerabile a cassazione per carenza o apparente motivazione
- In presenza di elementi plurimi e convergenti che indicano la capacità di mantenere o riprendere collegamenti con l'organizzazione, l'adozione del regime differenziato è giustificabile; la difesa deve mirare a contestare la concreta capacità di collegamento o l'attendibilità degli elementi posti a fondamento
- Il rinvio al giudice di merito comporta l'obbligo per quest'ultimo di rinnovare il giudizio seguendo il modello legale indicato dalla Cassazione e motivando esaustivamente la valutazione prognostica
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24940/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24943/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24944/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24945/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24947/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24948/2022 del 30/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →