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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38427/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per tentata estorsione e minaccia, deducendo: (i) vizio di motivazione e travisamento probatorio perché la persona offesa sarebbe inattendibile e la versione difensiva supportata da messaggi whatsapp e dichiarazioni del coimputato sarebbe stata ignorata; (ii) errata qualificazione della condotta e mancata applicazione dell'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) avendo versato una caparra di euro 1.000 e ritenendo di aver diritto a un contratto di locazione; (iii) mancata concessione dell'attenuante della provocazione ex art. 62 n.2 c.p.; (iv) ostacolo di precedente giudicato ex art. 649 c.p.p., per una precedente sentenza del Giudice di pace sullo stesso episodio; (v) omissione della valutazione e applicazione delle nuove misure sostitutive previste dagli artt. 132 e 20-bis c.p. (D.Lgs. 150/2022) e mancata motivazione dell'esclusione di sanzioni sostitutive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e già adeguatamente contestati dalla Corte territoriale; ha ritenuto la persona offesa credibile e valida prova i messaggi acquisiti, come fondamento del giudizio di colpevolezza. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 393 c.p. perché il ricorrente non aveva una legittima pretesa ma anzi risultava debitore e pretendeva somme ingiustificate; ha escluso l'attenuante della provocazione perché non è emerso un fatto ingiusto subito dall'imputato; ha ritenuto infondato il profilo di precedente giudicato in quanto la pronunzia richiamata riguarda episodio distinto; riguardo alle pene sostitutive, ha spiegato che le norme di cui al capo III della L. 689/1981 e all'art. 20-bis c.p. si applicano con il regime transitorio previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n.150/2022 e che, se il procedimento è pendente in Cassazione, il condannato, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, potrà proporre incidente di esecuzione entro 30 giorni dal passaggio in giudicato per chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende. Sentenza depositata il 5 luglio 2023, estensore la Consigliera Borsellino.

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la condotta fosse esercizio delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che non sussistesse legittima pretesa dell'imputato e quindi l'articolo non fosse applicabile.

  • art. 62 n. 2 cod. pen.

    Invocata come attenuante per provocazione; la Corte ha escluso l'attenuante perché non è emerso alcun fatto ingiusto subito dall'imputato che giustifichi la reazione.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'ostacolo di precedente giudicato; la Corte ha ritenuto che la pronunzia citata dal ricorrente riguardasse un episodio distinto e quindi non operasse il proscioglimento per precedente giudicato.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sulle misure sostitutive delle pene detentive brevi; il ricorrente lamentava la mancata applicazione. La Corte ha spiegato che le nuove disposizioni sono soggette al regime transitorio e possono essere richieste con incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato, se il ricorso in Cassazione è rigettato o dichiarato inammissibile.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Introduzione di ulteriori misure sostitutive; la Corte ha richiamato il regime transitorio previsto dal D.Lgs. n.150/2022 e la possibilità di proporre incidente di esecuzione per ottenere le pene sostitutive una volta passata in giudicato la sentenza.

  • art. 95 del D.Lgs. n.150 del 10 ottobre 2022

    Norma transitoria che disciplina l'applicazione delle nuove regole sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti; la Corte l'ha indicata come base per la procedura che permette al condannato di richiedere l'applicazione di pene sostitutive dopo il passaggio in giudicato mediante incidente di esecuzione.

  • capo III Legge 24 novembre 1981 n.689

    Richiamato insieme all'art. 20-bis c.p. e all'art. 95 del D.Lgs. 150/2022 come quadro normativo relativo alle pene sostitutive, la cui applicazione nel caso di ricorso in Cassazione è soggetta ai rimedi post‑sentenza indicati dalla Corte.

Massime di principio

  • La testimonianza della persona offesa, se ritenuta attendibile e coerente con altri elementi probatori, può da sola fondare la condanna.
  • Per qualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 c.p. è necessario che esista una pretesa legittima e documentabile; la mera convinzione soggettiva non è sufficiente.
  • L'attenuante per provocazione richiede la prova di un fatto ingiusto effettivamente subito dall'imputato; l'allegazione generica non è idonea.
  • Il precedente giudicato ostacola nuovo processo solo se riguarda gli stessi fatti e le stesse parti; pronunce su episodi distinti non impediscono il nuovo giudizio.
  • Le nuove disposizioni sulle pene sostitutive introdotte da D.Lgs. 150/2022 trovano applicazione con modalità transitorie: quando il procedimento è pendente in Cassazione e il ricorso è respinto o dichiarato inammissibile, il condannato può chiedere l'applicazione delle pene sostitutive mediante incidente di esecuzione entro i termini previsti.

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