Cassazione Penale, Sentenza n. 38427/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per tentata estorsione e minaccia, deducendo: (i) vizio di motivazione e travisamento probatorio perché la persona offesa sarebbe inattendibile e la versione difensiva supportata da messaggi whatsapp e dichiarazioni del coimputato sarebbe stata ignorata; (ii) errata qualificazione della condotta e mancata applicazione dell'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) avendo versato una caparra di euro 1.000 e ritenendo di aver diritto a un contratto di locazione; (iii) mancata concessione dell'attenuante della provocazione ex art. 62 n.2 c.p.; (iv) ostacolo di precedente giudicato ex art. 649 c.p.p., per una precedente sentenza del Giudice di pace sullo stesso episodio; (v) omissione della valutazione e applicazione delle nuove misure sostitutive previste dagli artt. 132 e 20-bis c.p. (D.Lgs. 150/2022) e mancata motivazione dell'esclusione di sanzioni sostitutive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e già adeguatamente contestati dalla Corte territoriale; ha ritenuto la persona offesa credibile e valida prova i messaggi acquisiti, come fondamento del giudizio di colpevolezza. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 393 c.p. perché il ricorrente non aveva una legittima pretesa ma anzi risultava debitore e pretendeva somme ingiustificate; ha escluso l'attenuante della provocazione perché non è emerso un fatto ingiusto subito dall'imputato; ha ritenuto infondato il profilo di precedente giudicato in quanto la pronunzia richiamata riguarda episodio distinto; riguardo alle pene sostitutive, ha spiegato che le norme di cui al capo III della L. 689/1981 e all'art. 20-bis c.p. si applicano con il regime transitorio previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n.150/2022 e che, se il procedimento è pendente in Cassazione, il condannato, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, potrà proporre incidente di esecuzione entro 30 giorni dal passaggio in giudicato per chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende. Sentenza depositata il 5 luglio 2023, estensore la Consigliera Borsellino.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la condotta fosse esercizio delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che non sussistesse legittima pretesa dell'imputato e quindi l'articolo non fosse applicabile.
art. 62 n. 2 cod. pen.
Invocata come attenuante per provocazione; la Corte ha escluso l'attenuante perché non è emerso alcun fatto ingiusto subito dall'imputato che giustifichi la reazione.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'ostacolo di precedente giudicato; la Corte ha ritenuto che la pronunzia citata dal ricorrente riguardasse un episodio distinto e quindi non operasse il proscioglimento per precedente giudicato.
art. 132 cod. pen.
Norma sulle misure sostitutive delle pene detentive brevi; il ricorrente lamentava la mancata applicazione. La Corte ha spiegato che le nuove disposizioni sono soggette al regime transitorio e possono essere richieste con incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato, se il ricorso in Cassazione è rigettato o dichiarato inammissibile.
art. 20-bis cod. pen.
Introduzione di ulteriori misure sostitutive; la Corte ha richiamato il regime transitorio previsto dal D.Lgs. n.150/2022 e la possibilità di proporre incidente di esecuzione per ottenere le pene sostitutive una volta passata in giudicato la sentenza.
art. 95 del D.Lgs. n.150 del 10 ottobre 2022
Norma transitoria che disciplina l'applicazione delle nuove regole sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti; la Corte l'ha indicata come base per la procedura che permette al condannato di richiedere l'applicazione di pene sostitutive dopo il passaggio in giudicato mediante incidente di esecuzione.
capo III Legge 24 novembre 1981 n.689
Richiamato insieme all'art. 20-bis c.p. e all'art. 95 del D.Lgs. 150/2022 come quadro normativo relativo alle pene sostitutive, la cui applicazione nel caso di ricorso in Cassazione è soggetta ai rimedi post‑sentenza indicati dalla Corte.
Massime di principio
- La testimonianza della persona offesa, se ritenuta attendibile e coerente con altri elementi probatori, può da sola fondare la condanna.
- Per qualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 c.p. è necessario che esista una pretesa legittima e documentabile; la mera convinzione soggettiva non è sufficiente.
- L'attenuante per provocazione richiede la prova di un fatto ingiusto effettivamente subito dall'imputato; l'allegazione generica non è idonea.
- Il precedente giudicato ostacola nuovo processo solo se riguarda gli stessi fatti e le stesse parti; pronunce su episodi distinti non impediscono il nuovo giudizio.
- Le nuove disposizioni sulle pene sostitutive introdotte da D.Lgs. 150/2022 trovano applicazione con modalità transitorie: quando il procedimento è pendente in Cassazione e il ricorso è respinto o dichiarato inammissibile, il condannato può chiedere l'applicazione delle pene sostitutive mediante incidente di esecuzione entro i termini previsti.
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