Cassazione Penale, Sentenza n. 23060/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per: (1) vizio di motivazione e errata applicazione di legge in ordine alla procedibilità del reato di lesioni, sostenendo che fosse procedibile a querela e che la contestazione dell'art. 577, comma 2 (coniuge divorziato) fosse inapplicabile; (2) errata applicazione della circostanza aggravante del "nesso teleologico" di cui all'art. 61 n.2 c.p. e violazione del divieto di retroattività di un mutamento ermeneutico (overruling), poiché la Corte territoriale avrebbe esteso tale aggravante alle lesioni lievi commesse in funzione di maltrattamenti senza un accertamento soggettivo rigoroso; (3) errata applicazione dell'art. 81 c.p. e mancata concessione della sospensione condizionale della pena, anche in ragione del possibile venir meno del reato di lesioni per difetto di querela e della conseguente pena-base di due anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi attinenti all'interpretazione della legge penale e alla applicabilità dell'aggravante del nesso teleologico, confermando che tale aggravante può sussistere anche in ipotesi di concorso formale di reati quando risulti la finalizzazione soggettiva del reato-mezzo al reato-fine. Ha però annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni personali, perché estinto per prescrizione (fatto del 23/7/2015 più di sette anni e mezzo, con computo del periodo di sospensione per Covid), eliminando la pena di 3 mesi relativa a quel reato e rideterminando la pena complessiva in 2 anni di reclusione. Ha inoltre respinto il motivo sulla retroattività dell'interpretazione giurisprudenziale (overruling), ritenendo esistente un contrasto giurisprudenziale che impedisce l'applicazione del principio di non retroattività dell'overruling. Infine ha confermato la decisione della Corte territoriale di non concedere la sospensione condizionale della pena, ritenendo emergente dalla motivazione un quadro probatorio che giustifica una prognosi di recidiva sfavorevole.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen.
Norma richiamata nella formulazione dell'imputazione (reati contestati); il testo della sentenza non riporta la citazione integrale ma indica che più articoli penali sono stati valutati congiuntamente.
art. 582 cod. pen.
Stabilisce la procedibilità a querela per il delitto di lesioni personali salvo che non ricorrano aggravanti previste dagli artt. 583 e 585; la Corte ha richiamato questo criterio per spiegare quando la procedibilità diventa d'ufficio.
art. 585 cod. pen.
Prevede l'aumento di pena per le ipotesi con circostanze aggravanti indicate nell'art. 576; la Corte lo ha collegato all'art. 576 per giustificare la procedibilità d'ufficio quando ricorre l'aggravante teleologica.
art. 576, comma 1, n. 1 cod. pen.
Contiene la richiamata aggravante teleologica (nesso teleologico) inserita tra le circostanze delittuose che aumentano la pena; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante anche quando il reato di lesioni è funzionale al reato di maltrattamenti.
art. 577, comma 2 cod. pen.
Norma richiamata nel capo di imputazione (ipotesi riferita al coniuge divorziato); il ricorrente aveva censurato la contestazione di tale comma ritenendolo non applicabile alla fattispecie, ma la Corte ha ritenuto prevalente l'applicazione dell'aggravante del nesso teleologico richiamata dall'art. 576.
art. 61 n. 2 cod. pen.
Aggravante del nesso teleologico: la Corte ha interpretato che essa può sussistere anche in caso di concorso formale di reati, purché sia dimostrata la specifica finalizzazione soggettiva del reato-mezzo al reato-fine.
art. 81, comma finale cod. pen.
Richiamato in relazione al cumulo giuridico delle pene; la doglianza relativa alla determinazione della pena e alla sospensione condizionale è stata valutata in base al complesso delle determinazioni della Corte territoriale.
art. 2 cod. pen.
Citato in tema di principio di legalità e retroattività; la Corte ha valutato il rilievo della retroattività giurisprudenziale alla luce dei principi costituzionali.
art. 25 Cost.
Richiamato (come '25 Cast' nel testo) in relazione alla tutela dei diritti e ai limiti dell'applicazione retroattiva di mutamenti interpretativi della legge penale.
art. 7 CEDU
Richiamato in tema di divieto di interpretazione retroattiva sfavorevole; la Corte ha escluso la protezione dell'overruling perché esisteva un contrasto giurisprudenziale non consolidato.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Richiamato come titolo dei poteri della Corte di cassazione per decidere sulla sospensione condizionale della pena quando la valutazione prognostica sia ricognitiva e desumibile dal percorso argomentativo della corte d'appello.
Massime di principio
- L'aggravante del "nesso teleologico" (art. 61 n.2 c.p., richiamata dall'art. 576) può integrarsi anche quando i reati sono in concorso formale: non è necessaria l'alterità materiale delle condotte, ma occorre dimostrare la finalizzazione soggettiva del reato-mezzo al reato-fine.
- Quando il reato di lesioni è funzionale alla commissione di maltrattamenti, la procedibilità può essere d'ufficio se sussiste l'aggravante teleologica; la questione richiede valutazione degli elementi probatori sulla volontà dell'agente.
- Un mutamento di orientamento giurisprudenziale (overruling) non sempre impedisce l'applicazione retroattiva di una nuova interpretazione: la tutela dell'affidamento dell'interessato opera solo se l'orientamento precedente era stabilmente consolidato e ragionevolmente prevedibile; in presenza di contrasto giurisprudenziale non si applica automaticamente il principio di non retroattività.
- In sede di cassazione la verifica di questioni di fatto (es. mancata rigorosità nella prova del nesso teleologico) è limitata: tali censure sono spesso inammissibili se implicano una rivalutazione probatoria che compete al giudice di merito.
- La prescrizione va computata anche tenendo conto dei periodi di sospensione previsti per cause straordinarie (es. sospensione per Covid); l'estinzione per prescrizione comporta l'eliminazione della pena relativa al singolo reato e la rideterminazione della pena complessiva.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata anche dopo una rideterminazione della pena al di sotto della soglia normalmente favorevole, se dalla motivazione di merito emerge una prognosi di recidiva o elementi ostativi alla concessione del beneficio; la Suprema Corte può decidere sulla sospensione quando la prognosi è ricavabile dal percorso argomentativo della corte d'appello.
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