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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4209/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 per tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione della non occasionalità dell'attività di gestione rifiuti, sostenendo che mancasse una minima organizzazione e che i rifiuti potessero costituire sottoprodotto o derivare da attività domestica/occasionale (il Tribunale avrebbe valutato solo il dato ponderale e la proprietà del veicolo); 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo che lo smaltimento era avvenuto (documentato) e che il Tribunale aveva dato rilevo improprio al dato ponderale; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per la presumibile incensuratezza dell'imputato, la natura alimentare e non decomposta dei rifiuti, la natura occasionale della condotta e il successivo smaltimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte l'ha ritenuto inammissibile poiché il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 è reato istantaneo ma richiede che la condotta non sia assolutamente occasionale; il Tribunale aveva motivatamente ritenuto la non occasionalità sulla base dell'ingente quantitativo (150 quintali) e dell'uso di un veicolo adeguato, elementi idonei a indicare una minimale organizzazione. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il Tribunale ha correttamente escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. avendo rilevato la gravità del fatto in relazione alla grande quantità di rifiuti. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la concessione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto che richiede elementi positivi in favore dell'imputato; l'assenza di tali elementi legittima il diniego e non richiede analitica motivazione per la decisione negativa. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. 152/2006

    Si tratta di reato istantaneo: è sufficiente una sola condotta che rientri nelle ipotesi tipiche, purché costituisca attività non occasionale. La non occasionalità si desume da indici quali peso/quantità dei rifiuti, natura dei rifiuti, uso di veicolo adeguato e numero di soggetti coinvolti.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede il concorso di tutti i presupposti normativi; la mancata esistenza anche di un solo presupposto (ad es. gravità/quantità del fatto) legittima il diniego. La motivazione che evidenzi l'assenza di un presupposto è adeguata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di condannare al pagamento di una sanzione pecuniaria in capo al ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità.

Massime di principio

  • La qualificazione della condotta come gestione non occasionale di rifiuti richiede elementi di minimalmente organizzazione: quantità rilevante, uso di mezzi idonei e altri indici probatori; la mera proprietà del veicolo o il dato soggettivo del produttore non sono dispositivi automatici ma possono essere presi in considerazione.
  • Per assimilare materiali a "sottoprodotto" e sottrarli alla disciplina dei rifiuti è necessario che emergano elementi probatori specifici che dimostrino il soddisfacimento delle condizioni normative; affermazioni generiche non sono sufficienti in giudizio.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede la sussistenza simultanea di tutti i presupposti: la sola prova dello smaltimento successivo non è necessariamente sufficiente se la valutazione complessiva del fatto (es. ingente quantitativo) contrasta con la tenuità.
  • Le circostanze attenuanti generiche dipendono da elementi positivi a favore dell'imputato; l'assenza di elementi favorevoli può giustificare il rifiuto senza un'analitica motivazione della scelta negativa.
  • In Cassazione è limitato il sindacato sui fatti e sulle valutazioni probatorie: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove senza contestare la logicità o la carenza motivazionale del giudice di merito sono inammissibili o manifestamente infondate.

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