Sentenza n. 718/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza a una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza n. 1034 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 26 settembre 2024 e passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di 3.000 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione e oltre le spese di lite, in relazione al diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 18 febbraio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L’amministrazione si è costituita, ma non ha dedotto di avere già adempiuto né ha allegato fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale conteneva una condanna pecuniaria, era passato in giudicato e non risultava eseguito. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare alla ricorrente la Carta del docente e di accreditarvi l’importo dovuto per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, nonché le spese di lite e gli accessori. Ha assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di subdelega, stabilendo che il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni e riferire al Tribunale sugli adempimenti compiuti. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva davanti al giudice amministrativo.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Gli interessi o la rivalutazione spettano dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione delle somme o del beneficio dovuto.
art. 39, comma 1, c.p.a.
La disciplina del processo amministrativo consente l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile, inclusa la disciplina della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
art. 93 c.p.c.
In presenza della dichiarazione di antistatarietà, le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori della parte vittoriosa.
d.m. 55/2014
Le spese di lite nel giudizio di ottemperanza sono state liquidate, in via analogica, facendo riferimento ai minimi tariffari previsti per le procedure esecutive mobiliari, considerate la fascia di valore e la non particolare complessità della controversia.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato contiene una condanna dell’amministrazione e, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, l’ente non dimostra di avere adempiuto né allega fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione.
- In sede di ottemperanza a una condanna relativa alla Carta del docente, l’amministrazione deve dare integrale esecuzione al titolo mediante il rilascio della Carta e l’accredito dell’importo riconosciuto per gli anni scolastici considerati dal giudicato, comprensivo di interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può prevedere la facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente della stessa amministrazione, quando ciò sia funzionale all’effettiva attuazione del giudicato.
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