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Sentenza

Sentenza n. 1769/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento -del provvedimento del 21.08.2025 dell’Istituto IC Comprensivo “ Santagata” con sede in Gricignano di Aversa, nonché del PEI, di tutti gli atti susseguenti e prodromici; ⁃ per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico.

Giustizia amministrativa202504438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione dell'istituto scolastico che aveva assegnato al minore 18 ore settimanali di sostegno, anziché la copertura dell'intero orario scolastico, nonché mancata redazione del PEI e mancato svolgimento del GLO

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di alunno disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dell'istituto scolastico di assegnare al minore, riconosciuto in situazione di disabilità grave e bisognoso di sostegno intensivo, soltanto 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario scolastico di 25 ore e della richiesta di copertura integrale. Sono state dedotte violazione di legge, anche in relazione ai principi costituzionali e alle norme internazionali, nonché eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione. La contestazione riguardava, in particolare, l'assenza del PEI, la mancata convocazione del GLO e l'assegnazione delle ore sulla base dell'organico disponibile, senza una previa valutazione individualizzata delle esigenze dell'alunno. Nonostante una precedente ordinanza cautelare avesse ordinato la redazione del PEI e la quantificazione delle ore secondo la normativa vigente, l'amministrazione non aveva redatto il PEI né documentato lo svolgimento del GLO.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi e ha accolto il ricorso. Ha dichiarato illegittima la comunicazione impugnata perché l'assegnazione delle 18 ore era stata effettuata senza PEI, senza previa riunione del GLO, senza adeguato supporto istruttorio e documentale e sulla base dell'organico di fatto e di diritto, parametro non idoneo a comprimere il diritto al sostegno scolastico. Il giudice ha affermato che il PEI, elaborato e approvato dal GLO, è lo strumento necessario per determinare le ore di sostegno in relazione alle esigenze concrete dell'alunno e che, in attesa della sua redazione, doveva essere assicurata la copertura dell'intero orario scolastico, considerata la documentata necessità di sostegno intensivo. Ha accertato il diritto del minore alla redazione del PEI e all'assistenza secondo la quantificazione risultante dal PEI, imponendo all'amministrazione di provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale del personale scolastico, con termine ulteriore di trenta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La controversia sull'assegnazione del sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.

  • art. 3 l. 104/1992

    La disposizione collega la condizione di disabilità certificata al diritto alle prestazioni e ai sostegni necessari, distinguendo tra sostegno ordinario e sostegno intensivo; il sostegno intensivo ricorre quando la compromissione rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

  • art. 12, comma 5, l. 104/1992

    successivamente all'accertamento della condizione di disabilità ... è redatto un profilo di funzionamento ... ai fini ... della predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)

    Il profilo di funzionamento costituisce documento propedeutico alla predisposizione del PEI e alla definizione delle misure di sostegno.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017

    Il PEI è elaborato e approvato dal GLO e deve esplicitare, tra l'altro, la proposta del numero di ore di sostegno, sulla base degli obiettivi, dei bisogni e delle modalità di inclusione dell'alunno.

  • art. 9, comma 10, d.lgs. 66/2017

    La quantificazione delle ore di sostegno deve essere fondata sulla proposta del GLO e sul supporto tecnico e motivazionale risultante dal PEI.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Il giudice può adottare misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta e ad assicurare l'attuazione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta già in sede di cognizione.

  • art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 62/2024

    I sostegni comprendono servizi, interventi, prestazioni e benefici individuati in relazione alla condizione di disabilità e graduati anche in funzione della frequenza, durata e continuità, distinguendosi in sostegno e sostegno intensivo.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. 66/2017

    Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili

    La disposizione non consente di giustificare la mancata attribuzione del sostegno necessario quando sia in gioco il nucleo costituzionalmente garantito del diritto all'inclusione scolastica.

  • art. 7, comma 2-bis, d.lgs. 66/2017

    la realizzazione delle misure attuative ... avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale

    I limiti organizzativi e finanziari non possono prevalere sul diritto al sostegno individualizzato, che richiede, se necessario, la deroga all'organico esistente.

Massime di principio

  • L'assegnazione delle ore di sostegno a un alunno con disabilità deve essere preceduta dalla redazione del PEI e dalla partecipazione del GLO; una quantificazione effettuata autonomamente dal dirigente scolastico o dall'istituto, senza tali presupposti, è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione.
  • Il PEI è lo strumento necessario per determinare, sulla base delle esigenze individuali dell'alunno, il numero di ore di sostegno e le modalità dell'inclusione scolastica; sono illegittime sia la mancata redazione del PEI sia la mancata o insufficiente quantificazione delle ore, nonché l'assegnazione di un numero di ore inferiore a quello previsto dal PEI.
  • Il diritto dell'alunno con disabilità al sostegno scolastico necessario per l'inclusione effettiva è un diritto costituzionalmente garantito e non può essere compresso per ragioni di carenza di organico, indisponibilità di risorse finanziarie o mancato adeguamento dell'organico alle esigenze concrete.
  • In assenza del PEI, quando la documentazione attesta una situazione di disabilità grave con necessità di sostegno intensivo, l'amministrazione deve assicurare provvisoriamente la copertura dell'intero orario scolastico, ferma la successiva quantificazione definitiva da parte del GLO e del PEI.
  • Il giudice amministrativo, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, può ordinare direttamente alla pubblica amministrazione la redazione del PEI e l'assegnazione delle ore di sostegno, fissando un termine e nominando già in sede di cognizione un commissario ad acta per il caso di inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiurisdizione e ripartoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOttemperanza e commissario ad acta

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