Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37442/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per furto aggravato dalla destrezza; ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto delle eccezioni di nullità del giudizio di primo grado e dell'udienza preliminare, dedotte per omessa notifica all'imputato dei decreti di citazione e dell'avviso di conclusione indagini, poiché le notifiche erano state eseguite al difensore d'ufficio in forza di un decreto di latitanza ritenuto ingiustificato; lamentava inoltre errori della Corte territoriale sul momento in cui il difensore era venuto a conoscenza degli atti; 2) analoghi vizi in relazione all'inammissibilità dei motivi aggiunti e al diniego di rinnovazione dell'istruttoria per presunto difetto di connessione funzionale; 3) omessa confutazione delle doglianze sul valore probatorio del riconoscimento fotografico della persona offesa effettuato in indagini preliminari in assenza di contraddittorio, anche alla luce dell'attendibilità parziale della stessa in ordine ad altri fatti (lesioni) per i quali l'imputato era stato assolto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo il primo motivo che ha assunto carattere assorbente. Ha ritenuto illegittimo il decreto di latitanza emesso l'11/02/2020 perché privo di una adeguata motivazione effettivamente ancorata a fatti idonei a dimostrare la volontà dell'imputato di sottrarsi all'esecuzione della misura; il decreto non indicava circostanze atte a provare la conoscenza della misura da parte dell'imputato o la volontà di sottrarsi, e la motivazione successiva della Corte territoriale è apparsa insufficiente. Perciò è stata dichiarata la nullità assoluta del decreto di latitanza e delle notifiche eseguite ai sensi degli artt. 165 e 296 c.p.p. presso il difensore d'ufficio, nullità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 604 c.p.p., che ha comportato l'omessa citazione dell'imputato. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 296 c.p.p.

    «indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi»

    La Corte richiama il requisito introdotto/precisato dal d.lgs. n.150/2022: il decreto di latitanza deve indicare elementi concreti che dimostrino la conoscenza della misura da parte dell'imputato e la volontà di sottrarsene; le presunzioni sono ammesse ma devono essere fondate su una base fattuale adeguata e sulle abitudini di vita del ricercato.

  • art. 165 c.p.p.

    La notificazione effettuata presso il difensore d'ufficio ai sensi di questa norma è viziata se poggia su un decreto di latitanza nullo: la mancanza del presupposto (valida dichiarazione di latitanza) rende inefficace la sostituzione della notifica all'imputato.

  • art. 604 c.p.p.

    La nullità assoluta del decreto di latitanza e delle notifiche conseguenti è rilevabile d'ufficio dal giudice d'appello ai sensi di questa norma e travolge gli atti successivi che hanno informato l'imputato in sua assenza.

  • d.lgs. n.150/2022 (modifica art. 296 c.p.p.)

    «indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi»

    Il decreto legislativo ha innalzato il livello di precisione richiesto nella motivazione del decreto di latitanza: non bastano enunciazioni generiche sulle ricerche effettuate; devono essere indicati elementi che provino la conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi, ovvero fatti concreti che giustifichino le presunzioni adottate.

Massime di principio

  • Il decreto di latitanza può basarsi su presunzioni, ma queste devono essere ancorate a fatti concreti e alle abitudini di vita del ricercato: motivazioni vaghe o generiche sono insufficiente e rendono il decreto nullo.
  • La dichiarazione di latitanza non richiede necessariamente che l'imputato abbia effettiva conoscenza della misura, ma il decreto deve contenere elementi che dimostrino l'effettiva conoscenza o la volontà di sottrarsi; il d.lgs. 150/2022 richiede espressamente l'indicazione di tali elementi.
  • Se il decreto di latitanza è nullo, le notifiche eseguite presso il difensore d'ufficio ai sensi degli artt. 165 e 296 c.p.p. sono inefficaci e la nullità è assoluta e rilevabile d'ufficio (art. 604 c.p.p.), con conseguente annullamento degli atti successivi e della sentenza pronunciata in sua assenza.
  • Il giudice di merito non può colmare a posteriori, con motivazioni sviluppate in sede di appello, le carenze istruttorie e motivazionali del decreto di latitanza: la base fattuale deve risultare già dal provvedimento che lo ha dichiarato.
  • In situazioni analoghe è consigliabile verificare che il decreto di latitanza contenga l'elencazione degli accertamenti eseguiti e le ragioni per cui essi attestano la volontà di sottrarsi; in mancanza, va eccepita la nullità e contestata l'efficacia delle notifiche rese al difensore d'ufficio.
  • Sul valore probatorio di riconoscimenti effettuati in assenza di contraddittorio (es. riconoscimento fotografico nelle indagini) il giudice valuta con attenzione la attendibilità; tuttavia, in presenza di nullità della notifica per decreto di latitanza, tali questioni possono rimanere assorbite dal rilievo più generale della nullità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.