Cassazione Penale, Ordinanza n. 02278/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, deducendo due censure. Con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo che il termine prescrizionale relativo al reato contestato fosse ormai decorso. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non avesse esaminato i motivi aggiuntivi depositati nel giudizio di gravame via PEC il 9 ottobre 2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché fondato sull'erroneo presupposto che il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 74 del 2000 fosse di anni 7 e mesi 6, anziché di anni 10. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che i motivi aggiunti depositati il 9 ottobre 2023 erano scollegati dai motivi principali e, pertanto, essendo questi ultimi inammissibili, non vi era obbligo di statuire su di essi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 74 del 2000
La Corte lo richiama come norma incriminatrice del reato contestato e, ai soli fini della verifica della prescrizione, afferma che il relativo termine prescrizionale è di dieci anni, non di sette anni e sei mesi.
art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, il termine estintivo va determinato sulla base della disciplina vigente del reato contestato; il ricorso è manifestamente infondato se assume un termine diverso da quello previsto dall'ordinamento.
- I motivi aggiunti o comunque le deduzioni depositate nel giudizio di impugnazione devono essere logicamente e processualmente collegati ai motivi principali; se questi ultimi sono inammissibili, non sussiste un obbligo della Corte di pronunciarsi su censure autonome ma scollegate.
- La mancata deduzione di un motivo ammissibile rende il ricorso inammissibile, con conseguente applicazione dell'art. 616 c.p.p. e della sanzione pecuniaria, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per infondatezza manifesta o per difetto di specifico collegamento delle censure, la decisione di merito resta ferma e la parte ricorrente soccombe nel giudizio di legittimità.
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