Ordinanza n. 1520/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore di Napoli emesso il 13.10.2025 recante diniego di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro al ricorrente, nonché d’ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Napoli recante diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, chiedendone la sospensione cautelare. La fattispecie riguarda la mancata instaurazione del rapporto di lavoro per il quale era stato rilasciato il nulla osta, dovuta, secondo quanto documentato e rappresentato all'Amministrazione, a circostanze riconducibili al datore di lavoro originario e non alla volontà del lavoratore. Il ricorrente ha inoltre documentato di essersi attivato per reperire una nuova occupazione e di avere stipulato un diverso contratto di lavoro prima della definizione del procedimento, sostenendo così l'effettività del proprio inserimento socio-economico e la propria buona fede.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego, ritenendo sussistenti profili di fondatezza. In coerenza con il proprio orientamento, la Sezione ha ritenuto possibile il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione anche quando il rapporto di lavoro con il datore che aveva richiesto il nulla osta non sia mai stato instaurato ab initio, purché la mancata instaurazione dipenda da cause non imputabili al lavoratore in buona fede e questi abbia instaurato, prima della definizione del procedimento, un diverso rapporto di lavoro. Tale conclusione è stata fondata sui principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, che impongono una valutazione concreta e bilanciata degli interessi e delle circostanze sopravvenute, evitando di penalizzare automaticamente e in modo sanzionatorio il lavoratore incolpevole che abbia fatto affidamento sull'ingresso regolare in Italia. La trattazione di merito è stata fissata per il 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Il diniego del permesso di soggiorno non può fondarsi automaticamente sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro per il quale era stato rilasciato il nulla osta quando tale mancata instaurazione dipenda da cause non imputabili al lavoratore in buona fede.
- È possibile il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione anche se il rapporto di lavoro originariamente collegato al nulla osta non è mai stato instaurato, qualora il lavoratore abbia reperito, prima della definizione del procedimento, una diversa occupazione documentata.
- Nella valutazione della posizione dello straniero, l'Amministrazione deve considerare concretamente le circostanze sopravvenute e bilanciare gli interessi coinvolti, in applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, evitando effetti automaticamente sanzionatori nei confronti del lavoratore incolpevole che abbia fatto affidamento sull'ingresso regolare.
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