Sentenza n. 3204/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. -OMISSIS- pubblicata il 21.06.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto somme per retribuzione professionale docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.799,27 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente supplente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, divenuta definitiva perché notificata al Ministero senza proposizione di appello. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docente per periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.799,27 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro. Ha inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di stile e non ha provato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era stata notificata al Ministero, non era stata appellata, era decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e l'Amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta della ricorrente e dopo la scadenza del termine assegnato. Il Commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese eventuali modifiche di bilancio, a carico dell'Amministrazione inadempiente; il relativo compenso rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha precisato che nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili soltanto le spese successive al giudicato funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari all'introduzione del giudizio, mentre non sono dovute le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di costi derivanti dalla libera scelta di un diverso rimedio esecutivo. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendo non equa la misura nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è stata invocata per chiedere la penalità di mora; il TAR ha tuttavia respinto la domanda di astreinte ritenendone non equa l'applicazione nel caso concreto.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce il termine per il completamento delle procedure amministrative necessarie all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione è richiamata per affermare che il compenso del Commissario ad acta rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
La previsione è richiamata quale base dell'applicazione analogica della regola sull'onnicomprensività del compenso del Commissario ad acta alle condanne al pagamento di somme di denaro.
artt. 474 ss. c.p.c.
Le spese degli atti di precetto e dell'esecuzione forzata civile non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza, poiché attengono a un diverso procedimento esecutivo scelto dal creditore.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme di denaro è ammissibile quando il titolo giudiziale sia definitivo, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari pecuniari, senza che l'amministrazione abbia dimostrato l'adempimento.
- Accertati l'inadempimento dell'amministrazione e il decorso del termine assegnato dalla legge, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un ulteriore termine e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari al pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili, come spese successive al giudicato, soltanto quelle funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari all'introduzione del giudizio; non sono invece dovute le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, derivando dalla scelta del creditore di utilizzare un rimedio diverso dall'ottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza, ma può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione non risulti equa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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