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Sentenza

Sentenza n. 794/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, deducendo, in primo luogo, che l’amministrazione non avrebbe considerato la documentazione relativa all’avvio di un tirocinio extracurricolare retribuito con un’indennità mensile di 1.000 euro. In via subordinata, ha sostenuto che il tirocinio costituiva una concreta prospettiva di stabile inserimento lavorativo e che la Questura avrebbe dovuto effettuare una valutazione non vincolata. Ha inoltre lamentato l’omessa considerazione dei legami familiari in Italia, consistenti nella convivenza con il fratello e con la madre, asseritamente affetta da grave depressione e bisognosa di assistenza. Il diniego era motivato dall’insufficienza del reddito, dall’assenza di attività lavorativa regolare significativa, dalla mancata dichiarazione di redditi da lavoro autonomo e dalle prolungate assenze dal territorio italiano.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Quanto al tirocinio, ha rilevato che, dopo la scadenza del primo permesso per attesa occupazione, il rinnovo è subordinato al possesso del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo dell’assegno sociale. Nel 2025 tale importo era pari a 7.002,97 euro, mentre il ricorrente aveva percepito dal tirocinio soltanto 3.533 euro; inoltre, il tirocinio non era stato completato perché il ricorrente aveva lasciato l’Italia prima della scadenza. È stata quindi esclusa la rilevanza della prospettiva di futura occupazione e affermato il carattere vincolato del diniego in assenza del requisito reddituale. Quanto ai legami familiari, il giudice ha rilevato che non erano stati allegati e provati i presupposti richiesti per i genitori a carico: la madre, ultrasessantacinquenne, conviveva in Italia con un altro figlio e non era stato dimostrato che quest’ultimo fosse impossibilitato a sostenerla per gravi motivi di salute. In ogni caso, i legami familiari erano stati considerati dall’amministrazione e ragionevolmente ritenuti recessivi rispetto all’assenza di attività lavorativa e alle prolungate assenze dall’Italia. La documentazione sanitaria della madre, inoltre, non era stata prodotta nel procedimento, era priva di traduzione asseverata e proveniva da un medico marocchino non specialista. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    decorso il termine di durata del primo permesso per attesa occupazione, “trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)”

    Il rinnovo del permesso per attesa occupazione, dopo la scadenza del primo titolo, presuppone il possesso dei requisiti reddituali previsti per il ricongiungimento familiare.

  • art. 29, comma 3, lettera b), d.lgs. 286/1998

    un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale

    Il reddito minimo pari almeno all’assegno sociale costituisce requisito imprescindibile per il rinnovo del permesso per attesa occupazione; in sua assenza la Questura è vincolata al rigetto.

  • art. 29, comma 1, lettera d), d.lgs. 286/1998

    genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute

    Per attivare la valutazione dei legami familiari rispetto a un genitore ultrasessantacinquenne occorre allegare e provare, tra l’altro, l’impossibilità degli altri figli di provvedere al sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    valutazione “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato”

    La valutazione dei legami familiari è dovuta quando siano allegati e provati i presupposti normativi; essa non impedisce comunque di ritenere recessivi tali legami rispetto ad altri elementi negativi, quali la mancata integrazione lavorativa e le prolungate assenze dal territorio.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Dopo la scadenza del primo permesso di soggiorno per attesa occupazione, il rinnovo è subordinato al possesso di un reddito annuo da fonti lecite almeno pari all’importo dell’assegno sociale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, comma 11, e 29, comma 3, lettera b), d.lgs. 286/1998.
  • Il requisito reddituale previsto per il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione è presupposto imprescindibile e, in sua assenza, la Questura esercita un potere vincolato di diniego, senza dover valutare discrezionalmente prospettive future di inserimento lavorativo.
  • La mera percezione di un’indennità di tirocinio inferiore alla soglia reddituale richiesta non soddisfa il requisito per il rinnovo del permesso per attesa occupazione; è inoltre rilevante la mancata conclusione del tirocinio quando il titolare si sia allontanato dall’Italia prima della scadenza.
  • La valutazione dei legami familiari prevista dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 presuppone l’allegazione e la prova dei requisiti specifici stabiliti dall’art. 29, comma 1, lettera d), per il familiare a carico; in particolare, per un genitore ultrasessantacinquenne occorre dimostrare l’impossibilità degli altri figli di provvedere al sostentamento per documentati gravi motivi di salute.
  • Anche quando i legami familiari debbano essere valutati, l’amministrazione può ritenerli recessivi rispetto alla carenza di integrazione lavorativa e alle prolungate assenze dal territorio nazionale, purché tale ponderazione sia ragionevole e adeguatamente espressa nel provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito redditualeLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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