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Sentenza

Sentenza n. 4716/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione seconda), -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202305036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare della consegna di rigore per tre giorni, irrogata dal Comandante della Scuola sottufficiali della Marina militare di Taranto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

L'interessato aveva impugnato la sanzione disciplinare sostenendo, in appello, il difetto di istruttoria, l'irragionevolezza, l'illogicità e la superficialità della motivazione, nonché la violazione dell'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 per asseriti atti ritorsivi nei confronti di un whistleblower. La sanzione era stata adottata perché, in una comunicazione e-mail istituzionale inviata quale presidente di una commissione di concorso, il militare aveva criticato la condotta dell'Ufficio Personale Militare, ipotizzando che si fosse sottratto a un'attività di propria competenza, con violazione dei doveri relativi alla dipendenza gerarchica, all'esecuzione degli ordini, al contegno del militare e alle relazioni con i superiori. L'appellante sosteneva inoltre che la condotta non integrasse alcuna fattispecie punibile con la consegna di rigore, perché lo scritto non era offensivo della dignità di singole persone. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo non irrazionale né illogica la valutazione amministrativa, anche in ragione dei toni utilizzati nell'e-mail.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, annullando la sanzione disciplinare. Ha ritenuto assorbente la censura di irragionevolezza, illogicità e arbitrarietà della misura. La consegna di rigore, quale più severa sanzione di corpo, può essere inflitta solo per comportamenti specificamente previsti dall'art. 751 r.m. La fattispecie richiamata dall'amministrazione richiede comportamenti, apprezzamenti o giudizi gravemente lesivi della dignità personale di un militare o di una categoria di militari. Nel caso concreto, l'e-mail conteneva una critica alla linea di condotta dell'Ufficio Personale Militare, pertinente al ruolo dell'interessato quale presidente di una commissione di concorso e formulata con continenza: non conteneva giudizi sulla persona responsabile della struttura né espressioni incompatibili con dignità e decoro. Le ulteriori violazioni concernenti il rispetto della linea gerarchica nelle comunicazioni potevano avere rilievo disciplinare, ma non erano punibili con la consegna di rigore ai sensi delle disposizioni applicabili. Il giudice ha precisato che non occorre annullare il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico, qualificato come mero fatto abilitante il ricorso giurisdizionale contro il provvedimento originario. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 1358, comma 6, e 1362, comma 1, c.m.

    La consegna di rigore, quale più severa tra le sanzioni di corpo, non può essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall'art. 751 r.m.

    La sanzione è soggetta a un principio di tipicità: può essere irrogata esclusivamente per condotte riconducibili alle fattispecie espressamente previste dalla normativa militare.

  • art. 751, comma 1, lettera a), n. 16, r.m.

    comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria

    La fattispecie richiede cumulativamente che l'offesa riguardi la dignità personale di un militare o di una categoria e che abbia carattere grave.

  • art. 732, commi 1, 2 e 3a, r.m.

    imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro

    Il divieto di espressioni incompatibili con dignità e decoro non consente di qualificare come grave offesa una critica pertinente e continente, priva di attacchi personali.

  • artt. 715, comma 2, e 735 r.m.

    La violazione della dipendenza gerarchica e della linea gerarchica nelle comunicazioni può essere disciplinarmente rilevante, ma non rientra, di per sé, tra le condotte punibili con la consegna di rigore.

  • art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico abilita l'interessato a proporre ricorso giurisdizionale contro il provvedimento originario.

  • art. 54-bis d.lgs. 165/2001

    La dedotta tutela del whistleblower e il carattere ritorsivo della sanzione sono stati prospettati dall'appellante, ma la decisione è stata definita sulla base dell'autonomo e assorbente vizio di irragionevolezza, illogicità e arbitrarietà della sanzione.

Massime di principio

  • La consegna di rigore, quale più severa sanzione disciplinare di corpo, è soggetta al principio di tipicità e può essere irrogata soltanto per condotte specificamente contemplate dalla disposizione sanzionatoria applicata.
  • La fattispecie dei comportamenti gravemente lesivi della dignità personale richiede sia un'offesa riferita alla dignità personale di un militare o di una categoria di militari, sia la gravità dell'offesa; non è sufficiente una generica violazione dei doveri gerarchici o comunicativi.
  • Una critica rivolta alla linea di condotta di un ufficio, formulata in modo pertinente rispetto alle funzioni svolte dal militare e con modalità continenti, non integra una grave lesione della dignità personale quando non contiene giudizi sulla persona del responsabile né espressioni incompatibili con dignità e decoro.
  • La violazione della linea gerarchica nelle comunicazioni può essere disciplinarmente rilevante, ma non può giustificare la consegna di rigore se non è riconducibile a una delle specifiche fattispecie previste dalla disposizione che tipizza tale sanzione.
  • Il silenzio-rigetto formatosi su un ricorso gerarchico costituisce un mero fatto che abilita l'interessato a ricorrere in sede giurisdizionale contro il provvedimento originario e non richiede un autonomo annullamento giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereDifetto di istruttoria

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