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Sentenza

Sentenza n. 5745/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento 1) degli avvisi prot. n. PG/2022/898001, prot. n. PG/2022/897947, nonché quello relativo al Signor Del Gaudio Terenzio rimasto all'interno del proprio appartamento al quale non può accedere per la posa in opera di sigilli al portone principale dell'immobile di Via Cisterna dell'Olio n. 10 (sgomberato in data 1.2.2023), tutti notificati il 12.12.2022 con il quale il Comune di Napoli, in esecuzione dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2018 (cfr. doc. 1 del 1° ricorso innanzi al TAR Campania - Napoli), ha ordinato lo sgombero di tutti gli appartamenti del Palazzo di Via Cisterna dell'Olio n. 10 cosiddetto “Palazzo Moscati”, e, in data 1 febbraio 2022, ha provveduto all'effettivo sgombero coatto (provvedimento che verrà censurato con motivi aggiunti innanzi al TAR – Campania – Napoli), nonostante il venir meno ab origine dell'efficacia dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 18/2018 in quanto, dalle “Valutazioni della Sicurezza” effettuate dalle Società di Ingegneria Tecno-In e Suburbia, S.r.L., incaricate dal Comune di Napoli, è emerso che: “le condizioni di sicurezza statica delle murature portanti principali non destano particolare preoccupazione...; il giudizio complessivo sullo stato delle murature sotto i carichi statici resta sostanzialmente positivo...; le condizioni statiche dei solai a struttura portante in acciaio e tavelloni sono tranquillizzanti risultando soddisfatte le verifiche di sicurezza..., la verifica di vulnerabilità sismica delle strutture portanti principali dell'edificio ha messo in luce una buona risposta dell'impianto strutturale...; l'esame della costruzione non ha messo in luce la presenza di dissesti che possano essere in qualche modo ricondotti a cedimenti in fondazione o a situazioni di sofferenza delle strutture fondali...” ergo, non sussiste oggi né sussisteva al momento dell'adozione contingibile ed urgente – come risulta dalle relazioni fornite dal Comune di Napoli - alcun pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante dal paventato crollo dello stabile, né sussiste alcun pericolo di crollo dei solai afferenti gli immobili condotti in locazione dai ricorrenti in quanto tutti i solai degli appartamenti dei ricorrenti sono stati rinforzati con travi in acciaio e, sul punto, dalla relazione peritale commissionata dal Comune, si evince che: “...i risultati delle verifiche di sicurezza relative ai solai in acciaio sono positivi...” non necessitando, quindi, di alcun tipo di intervento di consolidamento, come meglio specificato nella perizia di parte a firma dell'ingegnere Giovanni Caccavale; 2) di ogni atto preordinato, conseguente e connesso in uno e per quanto di ragione: a) delle valutazioni tecniche, degli atti istruttori e dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali la PA si è determinata a richiedere lo sgombero dell'immobile in assenza dei presupposti di legge di pericolosità e urgenza (per poi procedere allo sgombero in danno il 1° febbraio 2023); b) delle valutazione istruttorie, atti e provvedimenti, di estremi ignoti, con i quali la PA si è determinata 1) sul termine di rientro dei conduttori nei propri appartamenti, 2) sulle modalità di conservazione dei beni mobili e di tutto quanto i ricorrenti hanno lasciato nei loro appartamenti; 3) sull'assicurare un alloggio temporaneo e alternativo laddove sia necessario restare fuori delle proprie abitazioni in attesa dell'esecuzione dei lavori; 4) sulle ragioni per le quali – in mancanza di alcun pericolo di crollo – si impedisce ai conduttori di accedere alle loro abitazioni anche solo per recuperare lo stretto necessario per sopravvivere in quanto al momento sono tutti ospiti di parenti ed amici; 5) sulle ragioni per le quali non si è provveduto ad intercludere Via Cisterna dell'Olio con il rischio per tutti i cittadini che ogni giorno circolano per quella strada, in quanto il crollo di un palazzo involge un'area vasta centinaia di metri e a sgomberare gli stabili adiacenti posto che il crollo del palazzo può travolgere parte degli stabili adiacenti e con i muri perimetrali combacianti; c) dell'istruttoria, degli atti e dei provvedimenti, di estremi ignoti, con i quali la PA ha deciso di divellere i contatori delle utenze dalle pareti nonostante i conduttori continuino a pagare le relative utenze operazione incompatibile sia con lo sgombero per pubblica incolumità, sia per procedere ad opere di risanamento le uniche previste dalle relazioni peritali del Comune; 3) dell'istruttoria, atti e provvedimenti di estremi ignoti, con i quali la PA ha deciso di apporre sigilli al portone principale dello stabile intercludendo – in assenza di qualsivoglia presupposto di pericolo e urgenza - il passaggio ai conduttori anche per prelevare dagli appartamenti i loro effetti personali a seguito dello sgombero coatto intervenuto il 1° febbraio 2023 e per il quale pende ricorso innanzi al TAR Campania – Napoli; 4) nonché dell'istruttoria, atti e provvedimenti preordinati, connessi e conseguenti da cui possa derivare, in assenza dei presupposti di legge, la messa a reddito dell'intero stabile e/o la modifica della destinazione d'uso a danno delle famiglie che ci abitano – come emerge dagli stralci di giornale relativi allo sgombero – posto che lo sgombero non è accompagnato da alcuna tempistica in ordine al rientro dei conduttori nelle loro abitazioni, né da una esatta predeterminazione dei tempi di esecuzione dei lavori che, come emerge dalla relazione peritale effettuata dagli ingegneri incaricati dal Comune, sono di restyling e non di somma urgenza tali da giustificare lo sgombero coatto sia dell'intero stabile che dei singoli appartamenti che possono continuare ad essere abitati dai conduttori in quanto, come emerge dalla perizia dei tecnici comunali che da quella di parte, gli appartamenti abitati dai ricorrenti non necessitano di alcuna opera di manutenzione; 5) nonché per la nullità, inefficacia, annullamento dell'avviso di sgombero e del successivo sgombero coatto per non essere il Comune di Napoli proprietario dell'intero stabile di Via Cisterna dell'Olio n. 10 come attestato dal titolo di provenienza e dalla trascrizione fornita dallo stesso Comune di Napoli; 6) nonché per la declaratoria di nullità, annullamento, inefficacia ex tunc dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2018 in quanto emerge dalle perizie tecniche che la stessa era ab origine illegittimità per non essere mai stato il Palazzo Moscati in una situazione di pericolo di crollo; 7) nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti stante l'insussistenza di alcun pericolo di crollo del “Palazzo Moscati”: a) di ritornare nelle proprie abitazioni dove, allo stato, vi sono ancora tutti i loro effetti personali e per le quali continuano ad essere titolari delle utenze e a pagare i costi di gestione, previa declaratoria di illegittimità della chiusura del portone dell'intero stabile al quale sono stati apposti sigilli di ferro; b) in subordine e previo rientro nelle loro abitazioni a conoscere i tempi per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dello stabile come indicati nella relazione tecnica stilata dalle società di ingegneria su commissione del Comune; c) al risarcimento del danno derivante dall'illegittimo operato dell'amministrazione sin dal 2018, nonché per la mancanza di interventi di manutenzione dell'intero stabile lamentate nel tempo dai ricorrenti, nonché per quello derivante dalla perdita della propria abitazione in mancanza di tutti i legittimi presupposti di legge e di fatto per lo sgombero, in considerazione anche delle situazioni economiche e di salute in cui versano alcuni conduttori.

Giustizia amministrativa202301743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avvisi di sgombero notificati il 12 dicembre 2022, adottati in esecuzione dell’ordinanza contingibile e urgente n. 1/2018 relativa al Palazzo Moscati, oltre agli atti connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Quattro conduttori hanno impugnato gli avvisi di sgombero del Palazzo Moscati, sostenendo che il Comune non fosse proprietario dell’intero stabile e che mancassero i presupposti per lo sgombero, poiché le valutazioni tecniche disponibili non avrebbero evidenziato un pericolo di crollo. Hanno inoltre dedotto che lo sgombero non indicava tempi per il rientro nelle abitazioni; eccesso di potere per perseguimento di finalità diverse dalla tutela dell’incolumità; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 31-ter della l. n. 132/2018, per la mancata programmazione dello sgombero e l’assenza di assistenza abitativa concreta, in particolare per le famiglie in condizioni di disagio. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità, perché gli avvisi erano meramente esecutivi dell’ordinanza n. 1/2018 e perché la vicenda era già stata oggetto dei giudizi RG 2665/2020 e RG 3255/2020, definiti con le sentenze n. 6480/2023 e n. 6366/2023.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le censure. Ha rilevato che gli avvisi impugnati erano atti meramente esecutivi dell’ordinanza n. 1/2018 e che la sentenza n. 6480/2023, resa tra le stesse parti sulla medesima vicenda e sullo stesso bene della vita, aveva già definito il giudizio relativo all’ordinanza presupposta e agli atti terminali dello sgombero. Il giudicato precludeva quindi di rimettere in discussione la legittimità dell’ordinanza attraverso l’impugnazione di atti da essa derivati. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in € 2.000, oltre agli oneri indicati in dispositivo e al contributo unificato, se versato.

Massime di principio

  • Quando un atto impugnato ha natura meramente esecutiva di un provvedimento presupposto, le censure che mirano sostanzialmente a rimettere in discussione la legittimità di quest’ultimo non possono essere riproposte contro l’atto esecutivo se, tra le stesse parti e in relazione alla stessa vicenda e al medesimo bene della vita, si è già formato il giudicato sul provvedimento presupposto.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiAbuso del diritto e del processo

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