Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1818/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento sia per quanto riguarda il ricorso principale, sia per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 22.06.2023 dagli intervenienti ad opponendum: - della determinazione della Provincia di Asti n. 297 del 31.01.2023, comunicata via pec in pari data, contenente il giudizio negativo di compatibilità ambientale sull'istanza presentata dalla società ricorrente per la realizzazione di un crossodromo in Castagnole Monferrato, frazione Valenzani, località Valle Randolo, e il diniego della domanda di rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) a norma dell'art. 27 bis D.lgs. 152/2006; - del provvedimento unico del Responsabile dello Sportello Unico di Area Vasta n. 22 del 31.03.2023 di conclusione negativa del procedimento unico avviato a norma dell'art. 8 D.P.R. 160/2010; - di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi e, in particolare, dei 'contributi' prodotti nel procedimento dall'A.S.L. AT (nota del 17.10.2022) e da A.R.P.A. Piemonte (note del 14.10.2022 e del 06.12. 2022).

Giustizia amministrativa202300295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio negativo di compatibilità ambientale, diniego del PAUR e provvedimento unico negativo ex art. 8 d.P.R. 160/2010 relativi alla realizzazione e all’esercizio di un crossodromo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato i provvedimenti negativi relativi al progetto di un impianto di motocross, deducendo: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e difetto di motivazione per omessa o insufficiente valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; violazione dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006, contraddittorietà, violazione dei principi di buona fede, collaborazione e legittimo affidamento, sostenendo di avere acquisito la disponibilità delle aree contestate nel precedente procedimento e che la prosecuzione dell’istruttoria avesse ingenerato affidamento sul superamento delle criticità; violazione dell’art. 11 d.P.R. 380/2001, assumendo che i contratti di affitto costituissero titolo sufficiente per la presentazione del progetto, indipendentemente dalla loro durata; violazione dell’art. 6 l.r. Piemonte 52/2000 e della deliberazione della Giunta regionale n. 85-3802/2001, sostenendo che l’inserimento delle aree limitrofe nella fascia cuscinetto acustica non richiedesse la disponibilità delle aree o il consenso dei proprietari; violazione dei principi di precauzione, legalità e ragionevolezza, dell’art. 3 d.P.R. 304/2001, difetto di istruttoria e motivazione, contestando le criticità acustiche e sanitarie valorizzate dall’amministrazione; ulteriore violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per non avere esaminato una proposta tardiva di modifica progettuale consistente nell’inserimento di una barriera arborea antirumore. Gli interventori ad opponendum hanno proposto ricorso incidentale subordinato, deducendo la violazione dell’art. 8 d.P.R. 160/2010, ritenendo tale disciplina applicabile ai soli impianti produttivi e non a un impianto sportivo quale il crossodromo.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all’art. 10-bis l. 241/1990, affermando che l’amministrazione non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga l’effettiva considerazione complessiva delle osservazioni e delle ragioni del loro mancato accoglimento. Nel caso concreto, il provvedimento aveva dato atto delle osservazioni e aveva confermato, con motivazione complessivamente sufficiente, le criticità relative alla disponibilità delle aree, all’impatto acustico e alla tardività della modifica progettuale proposta. Il TAR ha poi esaminato congiuntamente le censure relative alla disponibilità giuridica dei terreni e le ha respinte. La fascia cuscinetto acustica è stata considerata parte integrante e necessaria del progetto, sicché il proponente doveva disporre anche dei terreni inclusi nella fascia oppure ottenere uno specifico assenso dei proprietari. L’inserimento di tali aree nella fascia cuscinetto comporta infatti una diversa classificazione acustica, con vincoli e limitazioni per i proprietari. È risultato pacifico che la società avesse perso la disponibilità del mappale 165 e che il nuovo proprietario avesse revocato il consenso alla variazione acustica. Quanto ai mappali 436 e 437, il contratto di affitto era stato sottoscritto da uno solo dei comproprietari, per un generico uso sportivo e senza specifica autorizzazione alla realizzazione di un impianto di motocross; inoltre, alcuni comproprietari non avevano mai prestato il proprio assenso e uno aveva manifestato la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza il 24 ottobre 2027. La durata del contratto era rilevante perché il progetto prevedeva l’esercizio dell’impianto per trent’anni: la disponibilità destinata a cessare dopo pochi anni non era quindi idonea a sostenere né la realizzazione né l’esercizio dell’intervento. Il Collegio ha escluso anche la contraddittorietà dell’azione amministrativa e la lesione del legittimo affidamento. La convocazione e lo svolgimento della conferenza di servizi, anche dopo un primo preavviso di diniego, non implicavano il superamento delle criticità né vincolavano l’amministrazione al rilascio dei titoli, potendo la conferenza costituire la sede per gli approfondimenti istruttori. La mancanza della piena disponibilità di tutti i terreni è stata ritenuta ragione sufficiente a sorreggere i dinieghi; le ulteriori censure sulle criticità acustiche, sanitarie e sulla modifica progettuale sono state assorbite in applicazione del principio relativo agli atti plurimotivati. Il ricorso incidentale, proposto in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità e la parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’amministrazione deve valutare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola argomentazione; è sufficiente una motivazione complessiva dalla quale emerga che le osservazioni sono state considerate e non ritenute accoglibili.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Richiamato quale base normativa del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale; la decisione conferma la legittimità del diniego fondato sulla carenza di disponibilità delle aree.

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    La legittimazione del conduttore a chiedere il titolo edilizio o autorizzatorio presuppone comunque un consenso del proprietario, espresso o implicito ma inequivoco, all’esecuzione dello specifico intervento; un contratto generico e privo dell’assenso di tutti i comproprietari non è sufficiente.

  • art. 8 d.P.R. 160/2010

    Richiamato quale disciplina del procedimento unico per l’insediamento di attività produttive; la questione sulla sua applicabilità al crossodromo non è stata esaminata perché il ricorso incidentale subordinato è divenuto improcedibile.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    La circostanza relativa alla durata trentennale dell’esercizio dell’impianto, dedotta dagli interventori e non contestata dalla ricorrente, è stata considerata acquisita al processo.

  • art. 6 l.r. Piemonte 52/2000

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla classificazione acustica; il TAR ha ritenuto necessario, per la specifica fascia cuscinetto funzionale al progetto, il possesso delle aree o l’assenso dei proprietari.

  • deliberazione Giunta regionale Piemonte n. 85-3802 del 6 agosto 2001

    Le linee guida regionali sulla fascia cuscinetto acustica sono state interpretate nel senso che tale fascia, quando è prevista come elemento necessario di uno specifico progetto imprenditoriale, incide sulla posizione dei proprietari delle aree e richiede la relativa disponibilità o il loro assenso.

  • art. 3 d.P.R. 304/2001

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione dell’impatto acustico; le relative censure sono state assorbite perché la carenza di disponibilità delle aree costituiva autonoma ragione sufficiente a confermare il diniego.

Massime di principio

  • Quando un progetto autorizzatorio comprende una fascia cuscinetto acustica necessaria alla sua realizzazione, le aree incluse nella fascia costituiscono parte integrante dell’intervento: il proponente deve disporne giuridicamente oppure deve acquisire uno specifico assenso dei proprietari alla variazione della classificazione acustica e all’asservimento funzionale delle aree.
  • Il conduttore è legittimato a chiedere titoli edilizi o autorizzatori solo se dispone del consenso del proprietario, anche implicito ma inequivoco, alla realizzazione dello specifico intervento; un contratto di affitto stipulato da uno solo dei comproprietari, riferito a un generico uso sportivo e non accompagnato dall’assenso degli altri comproprietari, non è sufficiente per un’opera che alteri radicalmente lo stato dei luoghi.
  • La disponibilità dell’area deve essere adeguata non solo alla realizzazione dell’opera, ma anche alla durata dell’esercizio dichiarato: un contratto destinato a scadere pochi anni dopo l’ipotetico rilascio dei titoli non costituisce titolo idoneo quando il progetto prevede un’attività pluridecennale e il mancato rinnovo è stato manifestato dal proprietario.
  • L’obbligo di esaminare le osservazioni rese in risposta al preavviso di rigetto non impone una replica analitica a ogni argomento; è sufficiente una motivazione complessiva, anche implicitamente reiettiva, dalla quale risulti che l’amministrazione ha considerato le osservazioni e le ragioni del loro mancato accoglimento.
  • La convocazione e lo svolgimento della conferenza di servizi non determinano il superamento delle criticità emerse né generano un affidamento qualificato sul rilascio del titolo, poiché la conferenza può costituire la sede degli approfondimenti istruttori e l’amministrazione conserva il dovere di verificare, sino alla decisione finale, tutti i presupposti di legge.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, il rigetto delle censure contro una ragione autonoma, sufficiente a sorreggere la decisione, consente di respingere il ricorso senza esaminare le ulteriori censure rivolte contro gli altri motivi del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.