Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/12/2016 n. 25159 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Opera ha impugnato per cassazione la sentenza che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ICI 2008 e le relative sanzioni per un immobile di sua proprietà, concesso in locazione a una società commerciale che vi gestiva una casa di cura. Ha contestato, da un lato, la legittimazione dell’azienda comunale a svolgere l’attività di accertamento e riscossione, sostenendo che tale potestà spettasse esclusivamente al Comune; dall’altro, ha sostenuto l’applicabilità dell’esenzione ICI prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali, valorizzando la natura non commerciale dell’ente proprietario, la destinazione sanitaria dell’immobile e l’impiego dei canoni locativi per finalità istituzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l’attività dell’Azienda Speciale, poiché svolta in forza di una convenzione con il Comune ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, limitatamente a liquidazione, accertamento e riscossione del tributo, senza esercizio della potestà regolamentare o impositiva riservata al Comune. Ha inoltre escluso l’esenzione ICI, perché l’immobile non era utilizzato direttamente dall’ente proprietario, ma era locato a una società commerciale, anche se operante nel settore sanitario e convenzionata con il SSN. È stata ritenuta irrilevante la destinazione dei canoni alle finalità istituzionali dell’ente. L’Opera è stata condannata al pagamento di 7.000 euro per compensi professionali, oltre spese generali, accessori di legge e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti indicati dalla normativa e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali e altre attività meritevoli.

    L’esenzione richiede sia un requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell’ente, sia un requisito oggettivo, consistente nella destinazione esclusiva dell’immobile all’attività agevolata. È inoltre necessaria l’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente possessore; la locazione a una società commerciale esclude l’agevolazione, anche se l’attività svolta è sanitaria o assistenziale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), ora art. 73, comma 1, lett. c)

    Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

    La disposizione individua i soggetti che possono astrattamente beneficiare dell’esenzione, ma la sola natura non commerciale dell’ente non è sufficiente: devono essere rispettate anche le condizioni oggettive di utilizzo diretto ed esclusivo dell’immobile.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 53

    Disciplina della potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate e dell’affidamento a terzi dei servizi di accertamento e riscossione.

    Il Comune può affidare mediante convenzione a un soggetto terzo le attività operative di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi. Il concessionario dispone anche della legittimazione processuale nelle controversie relative a tali attività, mentre restano al Comune le scelte regolamentari e gli elementi di imposizione riservati all’autorità comunale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012

    Ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

    A seguito del rigetto del ricorso, la parte ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Per l’esenzione ICI relativa ad attività assistenziali non basta che il proprietario sia un ente non commerciale o che i redditi siano destinati a finalità istituzionali: l’immobile deve essere utilizzato direttamente dall’ente e destinato esclusivamente all’attività agevolata.
  • La concessione dell’immobile in locazione a una società commerciale normalmente esclude l’esenzione, anche quando il conduttore svolga attività sanitaria, assistenziale, convenzionata con il SSN o di interesse pubblico.
  • L’utilizzazione indiretta dell’immobile prevale sulla finalità solidaristica dell’attività svolta al suo interno: la natura commerciale del conduttore e il rapporto locativo impediscono di considerare soddisfatto il requisito dell’utilizzo diretto.
  • Un ente o azienda comunale può accertare e riscuotere l’ICI se opera sulla base di una specifica convenzione prevista dalla legge; ciò non significa che possa determinare autonomamente aliquote o altri elementi essenziali del tributo.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare separatamente il requisito soggettivo dell’ente proprietario, il requisito oggettivo dell’attività svolta e la modalità concreta di utilizzo dell’immobile, distinguendo tra gestione diretta e locazione a terzi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.