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Sentenza

Sentenza n. 4498/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per l’annullamento, previa sospensiva – del giudizio di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale nei confronti del ricorrente per il settore concorsuale 12/D1 Diritto Amministrativo – II Fascia – Bando di cui al d.d. n. 1796 del 2023, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, disponendo il riesame della domanda da lui presentata da parte di una seconda Commissione valutatrice in composizione integralmente diversa dalla prima; - in via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati e adottare ogni altro atto idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente, ivi compresa l’attribuzione con riserva al ricorrente dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia o l’ordine di riesame della domanda presentata dal ricorrente da parte di una seconda Commissione valutatrice in composizione integralmente diversa dalla prima, ovvero, in subordine, l’accoglimento della domanda cautelare nelle forme previste dall’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Giustizia amministrativa202505858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/D1 - Diritto Amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio negativo della Commissione nazionale per l'abilitazione scientifica nazionale, chiedendone l'annullamento e il riesame da parte di una commissione diversa. La Commissione aveva riconosciuto il superamento dell'impatto della produzione scientifica, il possesso di almeno tre titoli e la consistenza, continuità, rigore metodologico e capacità di analisi critica delle pubblicazioni, ma aveva ritenuto la produzione prevalentemente descrittiva, monotematica e concentrata sul diritto del bilancio e sulla funzione giurisdizionale della Corte dei conti, senza sufficiente trattazione di altri temi e istituti generali del diritto amministrativo. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e dell'Allegato B del d.m. n. 120/2016 e delle disposizioni del d.P.R. n. 95/2016. In particolare, ha contestato: la ritenuta afferenza della produzione al diritto costituzionale anziché al diritto amministrativo; la valutazione negativa della concentrazione sul diritto del bilancio; l'asserita illegittimità del rilievo attribuito alla monotematicità; l'errata applicazione dei requisiti di maturità scientifica per la seconda fascia, che sarebbero meno rigorosi di quelli della prima fascia; la contraddittorietà tra il riconoscimento del rigore metodologico e dell'analisi critica e il giudizio finale negativo; il difetto di collegialità, in ragione dei giudizi individuali asseritamente positivi; e l'incoerenza tra il giudizio positivo sull'impatto della produzione e la non idoneità finale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il giudizio della Commissione. Ha chiarito che, ai sensi del d.m. n. 120/2016, il conferimento dell'ASN richiede congiuntamente una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica e il possesso dei titoli richiesti, nonché pubblicazioni complessivamente di qualità elevata secondo i criteri dell'art. 4. Il superamento degli indicatori bibliometrici e il possesso dei titoli non attribuiscono quindi automaticamente il diritto all'abilitazione. La Commissione può valutare negativamente, nell'ambito della complessiva maturità scientifica, una produzione concentrata su una tematica limitata e priva di adeguata apertura agli altri temi e istituti del settore concorsuale, anche quando riconosca elementi positivi quali rigore metodologico e capacità critica. Il giudizio è stato ritenuto sufficientemente motivato, sebbene sintetico, perché aveva individuato la natura prevalentemente descrittiva e monotematica delle pubblicazioni e l'assenza di approfondimento di altri temi generali del diritto amministrativo. Il TAR ha inoltre escluso che la Commissione avesse applicato criteri propri della prima fascia, osservando che il riferimento alla qualità e all'originalità della produzione era stato ricondotto alla conclusione secondo cui il candidato non aveva ancora raggiunto la maturità scientifica richiesta per la seconda fascia. È stata altresì ritenuta non decisiva la prospettata compenetrazione tra diritto amministrativo e diritto costituzionale, poiché il settore 12/D1 appartiene al macrosettore 12/D - Diritto Amministrativo e Tributario, distinto dal macrosettore 12/C - Diritto Costituzionale e Ecclesiastico. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Il testo richiama l'art. 16 quale base normativa dell'abilitazione scientifica nazionale e del reclutamento del personale accademico.

    L'ASN costituisce il presupposto del reclutamento del personale accademico ed è rilasciata da una commissione composta da professori qualificati nel settore di riferimento.

  • art. 4 d.P.R. 95/2016

    Il testo richiama il conferimento al Ministero del compito di determinare criteri, parametri, indicatori e modalità delle procedure di abilitazione.

    La disciplina regolamentare demanda al Ministero la definizione dei criteri e parametri per la valutazione dei candidati e delle modalità applicative della procedura.

  • art. 3 d.m. n. 120/2016

    Per la seconda fascia, la maturità scientifica è intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche, tale da conferire una posizione riconosciuta almeno nel panorama nazionale della ricerca.

    La valutazione deve considerare la maturità scientifica propria della fascia richiesta, senza confondere i requisiti della seconda fascia con quelli, più elevati, della prima fascia.

  • art. 4 d.m. n. 120/2016

    La Commissione valuta, tra l'altro, la coerenza con le tematiche del settore, la qualità, originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, il numero e tipo delle pubblicazioni, la continuità e la rilevanza nel settore concorsuale.

    La Commissione deve procedere a una valutazione complessiva delle pubblicazioni secondo una pluralità di criteri, tra cui la coerenza settoriale, la qualità, l'originalità, il rigore metodologico, la continuità e la rilevanza nel settore.

  • art. 5 d.m. n. 120/2016

    La Commissione accerta l'impatto della produzione scientifica e il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti ai sensi del comma 2.

    Il superamento dell'impatto della produzione e il possesso del numero minimo di titoli costituiscono condizioni necessarie, ma non esauriscono la valutazione richiesta per l'abilitazione.

  • art. 6 d.m. n. 120/2016

    La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le condizioni: valutazione positiva dell'impatto e possesso dei titoli; pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità "elevata".

    L'ASN presuppone il concorso delle condizioni relative ai titoli e all'impatto e della distinta valutazione positiva complessiva delle pubblicazioni; il conseguimento degli indicatori e dei titoli non determina automaticamente l'abilitazione.

  • Allegato A al d.m. n. 855/2015

    Il settore concorsuale 12/D1 - Diritto Amministrativo è ricompreso nel macrosettore 12/D - Diritto Amministrativo e Tributario, distinto dal macrosettore 12/C - Diritto Costituzionale e Ecclesiastico.

    La distinta collocazione normativa dei settori concorsuali rileva ai fini della verifica della coerenza della produzione scientifica con il settore per il quale è richiesta l'abilitazione.

Massime di principio

  • Nella procedura di abilitazione scientifica nazionale, il superamento degli indicatori relativi all'impatto della produzione scientifica e il possesso del numero minimo di titoli non attribuiscono automaticamente l'abilitazione, poiché è necessaria anche una distinta valutazione complessiva delle pubblicazioni come di qualità elevata.
  • La Commissione ASN può considerare negativamente la monotematicità o settorialità della produzione scientifica quando, valutata nel complesso, essa non dimostri una conoscenza sufficientemente ampia degli altri temi e istituti rilevanti del settore concorsuale, anche se le pubblicazioni presentano rigore metodologico, capacità critica e altri elementi positivi.
  • Il giudizio della Commissione ASN è adeguatamente motivato quando individua con sufficiente chiarezza i pregi delle pubblicazioni e, al contempo, le ragioni per cui tali pregi non compensano criticità quali il carattere prevalentemente descrittivo, la concentrazione su una sola tematica e l'assenza di confronto con altri ambiti generali del settore.
  • La valutazione della maturità scientifica per la seconda fascia deve essere compiuta secondo il parametro proprio della seconda fascia, ma il riconoscimento di una produzione metodologicamente rigorosa non impedisce di negare l'abilitazione se non risulta raggiunto il positivo livello complessivo di qualità e originalità richiesto dalla disciplina.
  • Il candidato all'ASN deve dimostrare la coerenza della produzione scientifica con il settore concorsuale per il quale presenta domanda; la distinta collocazione normativa dei settori concorsuali consente alla Commissione di valorizzare l'ampiezza e la pertinenza della produzione rispetto al settore richiesto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazione

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