Sentenza del 13/10/2021 n. 9050 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
notificazioni tributarie - messo comunale - requisiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notificazione tributaria sostenendo che il messo comunale non fosse legittimato perché non era stata adottata la specifica delibera di nomina da parte della Giunta municipale; deduceva quindi la nullità della notifica ai sensi dell'art. 160 c.p.c. e richiamava i principi generali degli artt. 156 e 157 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la legittimazione del messo comunale ad eseguire notificazioni tributarie discende direttamente dalla legge (art. 56 d.P.R. n. 633/1972) e che è sufficiente l'inquadramento "nella pianta organica" dell'amministrazione con quella specifica mansione, come accertato dal giudice di merito. Ne consegue che la mancata adozione di una delibera formale di nomina da parte della Giunta non integra una delle nullità previste dall'art. 160 c.p.c. né rileva ai sensi degli artt. 156 e 157 c.p.c.: la notificazione è stata quindi dichiarata valida e il ricorso è stato respinto (richiamo: Cass. sentenza n. 29966 del 19/11/2019).
Norme richiamate
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Attribuisce direttamente la legittimazione del messo comunale a procedere alle notificazioni tributarie; il giudice ne ricava che non è necessaria una delibera municipale specifica se risulta l'inquadramento nella pianta organica con tale mansione.
art. 160 c.p.c.
Norma che elenca le ipotesi specifiche di nullità della notificazione: la Corte ha ritenuto che l'assenza della delibera di nomina non rientra tra queste ipotesi.
art. 156 c.p.c.
Richiamato nei principi generali in tema di notificazione; la Corte ha escluso che i principi generali possano trasformare in nullità la mera carenza formale della delibera quando la legittimazione risulta dalla legge e dall'inquadramento nella pianta organica.
art. 157 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. per i principi generali relativi alla notificazione; interpretato in senso restrittivo rispetto alla nullità quando sia accertata la legittimazione di fatto del messo.
Massime di principio
- La legittimazione del messo comunale a notificare atti tributari può discendere direttamente dalla legge: è sufficiente che risulti l'inquadramento nella pianta organica con la specifica mansione.
- L'assenza di una delibera formale di nomina da parte della Giunta municipale non costituisce automaticamente una nullità della notificazione ai sensi dell'art. 160 c.p.c.; bisogna verificare se la norma richiamata prevede espressamente tale nullità.
- Per contestare efficacemente una notificazione effettuata da un messo comunale è necessario provare che manchi totalmente la qualifica richiesta dalla legge (ossia che non vi sia alcun inquadramento o attribuzione della mansione), non basta la mera irregolarità formale della delibera.
- Gli artt. 156 e 157 c.p.c., richiamati come principi generali, non vanno interpretati in modo da estendere le ipotesi di nullità oltre quelle espressamente indicate dall'art. 160 c.p.c., salvo che sia dimostrabile un pregiudizio concreto o una violazione di regole essenziali della notificazione.
- Chi riceve una notifica può quindi verificare: a) se il messo risulta inquadrato nella pianta organica con la mansione di messo comunale; b) eventuali altri vizi formali sostanziali della procedura di notificazione (es. destinatario errato, mancata indicazione dell'ufficiale, comprovata impossibilità di ricezione).
- In sintesi, le impugnazioni fondate solo sulla mancata formalità amministrativa (mancata delibera) sono deboli se esiste comunque prova dell'effettiva qualifica del soggetto notificatore.
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