Sentenza n. 10486/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento ricorso per la riassunzione del procedimento innanzi al TAR Lazio - Roma a seguito di ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, adottata in data 3.12.2025 e comunicata il 5.12.2025, emessa nel procedimento RG -OMISSIS-, di declaratoria del difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento Prot. n. -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Viterbo in data 13.06.2025 e notificata al ricorrente in data 14.06.2025, con allegata richiesta di pagamento, in un'unica soluzione, della somma di euro 6566,40
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione di pagamento relativa alla restituzione di 6.566,40 euro per costi di accoglienza indebitamente usufruiti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha riassunto davanti al TAR, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario di Roma, l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia adottata in seguito alla revoca delle misure di accoglienza. La revoca traeva origine da un accertamento della Guardia di Finanza, secondo cui il ricorrente aveva percepito nel 2024 un reddito netto complessivo di 9.288,81 euro, superiore all'importo annuo dell'assegno sociale per il 2024, pari a 6.947,33 euro. Il provvedimento aveva inoltre valorizzato l'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo iniziato nell'agosto 2023 e proseguito per tutto il 2024. Il ricorrente contestava la legittimità della revoca e della conseguente richiesta restitutoria, richiamando le proprie dichiarazioni dei redditi e quelle rese nel colloquio personale e sostenendo, secondo quanto riferito in sentenza, l'illegittimità del provvedimento prefettizio.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dopo avere informato le parti della possibilità di immediata decisione nel merito. Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che la Prefettura avesse correttamente applicato l'art. 23, commi 1, lettera d), e 6, del d.lgs. 142/2015: l'accertata disponibilità di mezzi economici sufficienti impone la revoca delle misure di accoglienza e comporta l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per le misure indebitamente usufruite. Il superamento dell'importo annuo dell'assegno sociale e la continuità del rapporto di lavoro costituivano dati oggettivi sufficienti; pertanto, le dichiarazioni dei redditi e quelle rese nel colloquio personale sono state ritenute irrilevanti. L'ordinanza-ingiunzione relativa alla restituzione di 6.566,40 euro è stata quindi ritenuta legittima. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio nel merito in camera di consiglio, quando siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, il contraddittorio e l'istruttoria siano completi e le parti siano state sentite.
art. 14 d.lgs. 142/2015
Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell'assegno sociale
L'accesso alle misure di accoglienza presuppone la dichiarazione di insufficienza dei mezzi di sussistenza, valutata dalla Prefettura in rapporto all'importo annuo dell'assegno sociale.
art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015
Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: (…) d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti
L'accertamento oggettivo della disponibilità di mezzi economici sufficienti costituisce presupposto per la revoca delle misure di accoglienza.
art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015
Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito
La revoca per disponibilità di mezzi economici sufficienti determina l'obbligo del richiedente di rimborsare i costi delle misure di accoglienza indebitamente usufruite.
Massime di principio
- Ai fini della revoca delle misure di accoglienza, l'accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti può essere fondato sul superamento dell'importo annuo dell'assegno sociale, assunto quale parametro normativo di valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza.
- La disponibilità di mezzi economici sufficienti, una volta oggettivamente accertata, impone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), del d.lgs. 142/2015; la continuità del rapporto di lavoro costituisce ulteriore elemento rilevante della disponibilità economica.
- La revoca delle misure di accoglienza per disponibilità di mezzi economici sufficienti comporta, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. 142/2015, l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per le misure indebitamente usufruite.
- In presenza di un accertamento oggettivo del superamento della soglia reddituale rilevante e della disponibilità di mezzi economici sufficienti, le dichiarazioni dei redditi o le dichiarazioni rese nel colloquio personale non sono idonee, secondo la decisione, a escludere la legittimità della revoca e della conseguente restituzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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