Circolare numero 65 del 30-03-2017
Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’art.6, del D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni e integrazioni a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo previsto per le imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, finanziato per l’anno 2016 ai sensi del DI n. 17981/2015. Dopo aver richiamato i precedenti interventi del 2014 e del 2016, indica i soggetti ammessi ai benefici, gli adempimenti delle Sedi, le modalità di esposizione nel flusso UniEmens, il termine per il conguaglio e le registrazioni contabili tramite il nuovo conto dedicato.
Sgravi contributivi per contratti di solidarietà difensivi con CIGS per l’anno 2016
Sgravi contributivi per contratti di solidarietà difensivi con CIGS – anno 2016
La circolare fornisce le istruzioni operative per la fruizione della riduzione contributiva spettante alle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà ai sensi della normativa richiamata, con finanziamento a valere sulle risorse stanziate per il 2016. Il documento integra e dà seguito al decreto interministeriale n. 17981/2015, precisando adempimenti, modalità di esposizione in UniEmens, termini di conguaglio e registrazioni contabili.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama, in via preliminare, le precedenti comunicazioni già emanate in materia di sgravi contributivi per contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS. Vengono richiamati:
- la circolare n. 153/2014, che aveva illustrato le novità introdotte dal DL 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla L. 78/2014, all’art. 6 del DL 510/1996;
- la circolare n. 77 del 10 maggio 2016, relativa alla fruizione degli sgravi a valere sulle risorse 2015 e sulle residue del 2014.
Il fulcro della circolare è il decreto interministeriale n. 17981 del 14 settembre 2015, pubblicato il 15 settembre 2015, che disciplina i criteri di ammissione alla riduzione contributiva ex art. 6 del DL 510/1996 e successive modificazioni, in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL n. 726/1984, con riferimento alle risorse finanziarie stanziate a partire dal 2016.
Soggetti interessati e finalità delle istruzioni
Le istruzioni riguardano le aziende destinatarie dei decreti direttoriali di ammissione al beneficio per l’anno 2016. Tali decreti sono stati adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro i limiti delle disponibilità stanziate, sulla base delle stime effettuate dall’Istituto. La circolare specifica che le indicazioni servono a consentire il corretto conguaglio dello sgravio contributivo riconosciuto.
Adempimenti delle Sedi
La procedura per ottenere la riduzione contributiva deve essere attivata dal datore di lavoro interessato. La Sede competente, una volta verificata la documentazione prodotta dall’azienda e, in particolare, il decreto direttoriale di ammissione, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W".
Tale codice assume il significato di:
- azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS;
- azienda ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996;
- azienda autorizzata ai sensi del DI 14 settembre 2015, n. 17981.
Modalità di esposizione nel flusso UniEmens
Le aziende interessate devono esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato. A tal fine devono utilizzare il nuovo codice causale "L988", definito come "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984) anno 2016".
Nel flusso deve essere indicato anche il relativo importo. La circolare richiama, inoltre, la Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, per stabilire che il conguaglio deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare.
Misura dello sgravio
La circolare chiarisce che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi rappresentano la misura massima dell’agevolazione fruibile. Le aziende, quindi, devono conguagliare esclusivamente la quota effettivamente spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile del conguaglio degli sgravi contributivi finanziati per l’anno 2016, e identificati dal codice UniEmens "L988", viene istituito il nuovo conto GAW37239.
Il conto è destinato a rilevare gli sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1 del DL n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. n. 863/1984, nell’ambito dell’art. 5 del DL n. 34/2014, convertito dalla L. n. 78/2014, e del DI n. 17981 del 14 settembre 2015, per l’anno 2016.
La circolare precisa infine che la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, resta di competenza della Direzione generale. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 3.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama le precedenti istruzioni già fornite per gli sgravi contributivi relativi ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS. In particolare, si riferisce al DI n. 17981 del 14 settembre 2015, che disciplina i criteri di ammissione alla riduzione contributiva ex art. 6 del DL 510/1996 per le imprese con contratti di solidarietà ex artt. 1 e 2 del DL 726/1984, con riferimento alle risorse stanziate a partire dal 2016.
Aziende destinatarie dei decreti direttoriali
Le aziende interessate sono quelle destinatarie dei decreti direttoriali di ammissione al beneficio, adottati dal Ministero del lavoro entro i limiti delle disponibilità stanziate per il 2016. La circolare rinvia agli allegati che individuano le imprese ammesse e precisa che le istruzioni riguardano il conguaglio dello sgravio contributivo spettante.
Adempimenti delle Sedi INPS
La procedura per ottenere la riduzione contributiva è attivata su iniziativa del datore di lavoro. La Sede competente, verificata la documentazione prodotta dall’azienda e in particolare il decreto direttoriale di ammissione, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", con il significato di azienda ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996 per contratti di solidarietà accompagnati da CIGS ai sensi del DI 14 settembre 2015, n. 17981.
Compilazione del flusso UniEmens
Le aziende ammesse devono esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato utilizzando il nuovo codice causale "L988", riferito all’arretrato di conguaglio dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1 del DL 726/1984 per l’anno 2016. Va indicato il relativo importo nel campo previsto. Il conguaglio deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare.
Limite dell’agevolazione
Gli importi indicati nei decreti direttoriali e comunicati alle aziende rappresentano la misura massima dell’agevolazione fruibile. Le imprese possono porre a conguaglio soltanto la quota effettivamente spettante, calcolata in base ai trattamenti di integrazione salariale realmente fruiti.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile del conguaglio degli sgravi contributivi finanziati per l’anno 2016 e identificati dal codice UniEmens "L988", viene istituito il conto GAW37239. Il conto è destinato agli sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1 del DL 726/1984, convertito dalla legge 863/1984, nell’ambito dell’art. 5 del DL 34/2014 convertito dalla legge 78/2014 e del DI n. 17981 del 14 settembre 2015. La gestione dei rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri resta alla Direzione generale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 31 mar 2017Circolare numero 66 del 31-03-2017
- Circolare · 6 apr 2017Circolare numero 68 del 06-04-2017
- Circolare · 6 apr 2017Circolare numero 67 del 06-04-2017
- Circolare · 7 apr 2017Circolare numero 69 del 07-04-2017
- Circolare · 21 mar 2017Circolare numero 63 del 21-03-2017
- Circolare · 21 mar 2017Circolare numero 64 del 21-03-2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →