Ordinanza n. 2673/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per regolamento di competenza: dell'ordinanza cautelare del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 00129/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TRGA di Bolzano che aveva declinato la competenza in favore del TAR Lazio limitatamente all’impugnazione di due circolari del Ministero della Salute
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto regolamento di competenza contro l’ordinanza cautelare del TRGA di Bolzano, chiedendo in via principale di riconoscere la competenza del TRGA anche sulle domande di annullamento delle circolari ministeriali e, in subordine, di dichiarare competente il TAR Lazio sull’intera controversia. Il primo motivo censurava l’erronea applicazione degli artt. 13, comma 4-bis, e 15 c.p.a., sostenendo che la competenza del TRGA sugli atti principali — costituiti dai provvedimenti di esclusione dei minori dalla scuola dell’infanzia — dovesse attrarre anche quella relativa alle circolari ministeriali, ritenute non normative né amministrative generali e impugnate soltanto per contestarne l’applicazione amministrativa. Il secondo motivo lamentava la violazione del principio del simultaneus processus, poiché il giudice di primo grado aveva separato implicitamente la controversia, declinando la competenza solo su una parte della domanda. Le circolari erano state contestate anche per vizi propri, in quanto ritenute lesive della sfera giuridica dei ricorrenti per avere imposto regole vaccinali contrastanti con il diritto dell’Unione europea, con le autorizzazioni all’immissione in commercio dei vaccini e con il consenso informato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la declinatoria di competenza del TRGA limitatamente alle circolari ministeriali. Esse erano state impugnate come atti generali idonei a produrre effetti esterni e per vizi propri, non come meri atti interni o soltanto in via incidentale. Ai fini della competenza è irrilevante che l’impugnazione dell’atto sia formulata per quanto occorra o abbia rilievo secondario nell’economia del ricorso; rileva invece la natura dell’atto concretamente impugnato. La censura relativa al simultaneus processus è stata ritenuta fondata: operando l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., si configura una competenza per connessione nella quale la competenza sull’atto generale presupposto attrae quella sull’atto applicativo e sugli ulteriori atti impugnati. Poiché le circolari ministeriali, aventi efficacia sull’intero territorio nazionale, radicavano la competenza funzionale del TAR Lazio, tale competenza è stata dichiarata sull’intera controversia. Ai sensi dell’art. 15, comma 7, c.p.a., l’ordinanza cautelare del giudice incompetente perde efficacia allo scadere di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, salva la possibilità di riproporre la domanda cautelare al giudice competente. Le spese del regolamento sono state compensate tra le parti costituite in ragione della parziale fondatezza delle censure.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, c.p.a.
atti emessi da un organo statale aventi efficacia sull’intero territorio nazionale
Gli atti statali con efficacia sull’intero territorio nazionale radicano la competenza del TAR Lazio, sede di Roma.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
la competenza sull’atto generale “attrae” a sé quella sull’atto applicativo e sugli ulteriori atti impugnati
In presenza di connessione tra atto generale presupposto e atti applicativi, la competenza sul primo attrae quella sugli altri, consentendo la trattazione unitaria dell’intera controversia.
art. 15, commi 2 e 4, c.p.a.
incompetenza dell’adito TRGA di Bolzano a favore di quella del TAR del Lazio
La questione di competenza può essere definita mediante regolamento e la competenza territoriale o funzionale è individuata in relazione alla natura e agli effetti dell’atto impugnato.
art. 15, comma 7, c.p.a.
perdita di efficacia ... dell’ordinanza cautelare assunta dal Giudice di primo grado
La misura cautelare adottata dal giudice dichiarato incompetente perde efficacia decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza, salva la riproposizione della domanda davanti al giudice competente.
art. 16, comma 2, c.p.a.
compensare tra le parti costituite le stesse in ragione della parziale fondatezza del regolamento
Le spese del regolamento di competenza possono essere compensate quando le censure risultano parzialmente fondate.
art. 71 della direttiva 2001/83/CE
necessità inderogabile di una prescrizione medica per ogni prodotto vaccinale pediatrico
La disposizione è richiamata dai ricorrenti quale parametro europeo asseritamente violato dalle circolari ministeriali; il Consiglio di Stato non decide nel merito della relativa censura.
decisioni di autorizzazione all’immissione sul mercato dei vaccini HEXYON e PROQUAD
Sono richiamate dai ricorrenti come parametri asseritamente contrastanti con le circolari; la loro violazione non è esaminata nel merito nel regolamento di competenza.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera f)
Richiamato esclusivamente quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi dei minori e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
d.lgs. 196/2003, art. 52, commi 1, 2 e 5
Richiamato esclusivamente quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- Quando un atto statale è impugnato direttamente per vizi propri, in quanto ritenuto lesivo e idoneo a produrre effetti esterni sull’intero territorio nazionale, la competenza appartiene al TAR Lazio, sede di Roma, indipendentemente dalla rilevanza quantitativa o dalla formulazione subordinata dell’impugnazione nel ricorso.
- Ai fini della competenza, la natura dell’atto impugnato si determina sulla base delle censure effettivamente dedotte: un atto qualificato come circolare può rilevare come atto generale impugnabile quando il ricorrente ne contesti direttamente il contenuto lesivo e non soltanto l’interpretazione o l’applicazione amministrativa.
- In presenza di competenza per connessione ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la competenza sull’atto generale presupposto attrae quella sugli atti applicativi e sugli ulteriori atti connessi, imponendo la devoluzione dell’intera controversia al giudice competente sull’atto presupposto.
- La competenza sull’intera controversia deve essere individuata unitariamente quando la domanda riguarda atti presupposti e applicativi tra loro logicamente e giuridicamente connessi; non è corretta la separazione della causa mediante declinatoria limitata a un solo segmento della domanda.
- La dichiarazione di incompetenza comporta, ai sensi dell’art. 15, comma 7, c.p.a., la perdita di efficacia della misura cautelare adottata dal giudice incompetente dopo trenta giorni dalla pubblicazione della decisione sulla competenza, ferma la possibilità di riproporre la domanda cautelare davanti al giudice competente.
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