Cassazione Civile, Ordinanza n. 07574/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria fondato su dodici cartelle di pagamento presupposte. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del contribuente contro la decisione di primo grado, ritenendo rituale la notifica sia dell'iscrizione ipotecaria sia delle cartelle e osservando che l'eventuale tardiva notifica di alcune cartelle doveva essere fatta valere impugnando gli atti stessi. In cassazione il ricorrente proponeva sei motivi: (1) nullità della notifica per violazione dell'art. 148 c.p.c., assumendo l'inesistenza giuridica della notifica perché la relata sarebbe stata apposta sul frontespizio e non in calce; (2) violazione degli artt. 2697 e 2699 c.c., art. 113 c.p.c., art. 18 d.P.R. 445/2000 e art. 2719 c.c. in tema di contestazione della documentazione prodotta dall'agente della riscossione; (3) violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, L. 212/2000 con riferimento alla cartella incorporata nell'iscrizione ipotecaria; (4) prescrizione del credito incorporato in una cartella relativa al contributo al servizio sanitario nazionale; (5) decadenza dal termine di iscrizione a ruolo per effetto degli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. 600/1973; (6) violazione dei termini dell'art. 25 d.P.R. 602/1973. La Corte ha rilevato anche un difetto di completamento della notifica del ricorso nei confronti di Roma Capitale, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio poiché il ricorso era prima facie inammissibile. Ha poi dichiarato inammissibili tutti i motivi, osservando tra l'altro che i primi due erano generici e non autosufficienti, perché non descrivevano le concrete modalità di notificazione né indicavano dove fosse stata sollevata la contestazione documentale; che i motivi terzo, quinto e sesto non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva affermato che i vizi delle cartelle dovevano essere dedotti impugnando le cartelle stesse, trattandosi di atti ritualmente notificati; e che il quarto motivo, oltre a essere formulato in modo non coerente con la prescrizione invocata, riguardava in ogni caso un credito di natura tributaria soggetto a prescrizione decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi per difetto di specificità, di autosufficienza o per mancato confronto con la ratio della decisione impugnata. Ha confermato, sul piano processuale, la correttezza della regola per cui, se gli atti presupposti risultano ritualmente notificati, i relativi vizi propri vanno fatti valere impugnando quegli stessi atti e non l'iscrizione ipotecaria che li richiama. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese in favore di Equitalia Sud s.p.a. e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 148 c.p.c.
La doglianza sulla notificazione era inammissibile perché formulata in modo generico e privo di indicazione delle concrete modalità di notifica.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la prova della notificazione e della documentazione prodotta, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
art. 2699 c.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alla documentazione prodotta; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per inammissibilità.
art. 113 c.p.c.
Invocato nel secondo motivo, ma senza specifico collegamento alla ratio della decisione o alla deduzione processuale della contestazione documentale.
art. 18 d.P.R. 445/2000
Richiamato per contestare la documentazione dell'agente della riscossione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 2719 c.c.
La Corte rileva che la questione sull'applicazione di tale norma non era stata adeguatamente dedotta nel giudizio di merito né riprodotta in cassazione con sufficiente specificità.
art. 6, commi 1 e 5, L. 212/2000
La censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata, che imponeva di far valere tali vizi impugnando la cartella notificata.
art. 3, commi 9-10, L. 335/1995
Invocato per dedurre la prescrizione del credito, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile; per il credito tributario in questione la Corte richiama la prescrizione decennale.
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
Le censure sulla decadenza dall'iscrizione a ruolo non superano la ratio della sentenza impugnata, perché avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando la cartella ritualmente notificata.
art. 36-ter d.P.R. 600/1973
Come sopra, il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 25 d.P.R. 602/1973
Anche la censura relativa ai termini di notifica della cartella è stata dichiarata inammissibile per mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 85 c.p.c.
Richiamato per il principio di perpetuatio dello ius postulandi del difensore della società di riscossione estinta, già costituita in giudizio prima della successione dell'ente subentrante.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Richiamati per giustificare la scelta di non disporre integrazione del contraddittorio quando il ricorso sia prima facie infondato o inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L'onere di specificità del ricorso per cassazione non richiede trascrizione integrale degli atti, ma impone di indicare e riassumere i documenti rilevanti e la loro collocazione processuale; nel caso concreto tale onere non è stato assolto.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il deposito dei documenti richiamati deve essere accompagnato da un riferimento idoneo a identificarne la fase processuale di produzione o formazione.
art. 6, par. 1, CEDU
Il principio di specificità del ricorso deve essere applicato senza eccessivo formalismo, ma resta comunque necessario un minimo di autosufficienza e localizzazione degli atti su cui si fonda il motivo.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
Ogni atto impugnabile può essere censurato solo per vizi propri, salvo gli atti presupposti non notificati; qui, essendo le cartelle ritualmente notificate, i vizi dovevano essere fatti valere con impugnazione delle stesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di nullità della notificazione deve essere sorretta da specificità e autosufficienza: occorre indicare le concrete modalità della notifica contestata, il contenuto essenziale degli atti rilevanti e la loro sede processuale, non essendo sufficiente un'affermazione astratta di principio.
- Il principio di autosufficienza va applicato in modo non formalistico, ma il ricorrente deve comunque mettere la Corte in condizione di controllare la censura attraverso una puntuale localizzazione degli atti e delle allegazioni nel fascicolo di merito.
- In materia tributaria, quando un atto presupposto risulta ritualmente notificato, i vizi propri di quell'atto devono essere fatti valere impugnando il medesimo atto; non è sufficiente dedurli contro l'atto consequenziale, come l'iscrizione ipotecaria.
- La Corte di cassazione non procede all'esame diretto degli atti per verificare l'invalidità della notificazione di un atto prodromico quando la relativa questione richiede un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili, anche se astrattamente riferite a norme che disciplinano decadenza, prescrizione o termini di iscrizione a ruolo.
- Le pretese relative al contributo al servizio sanitario nazionale, in quanto aventi natura tributaria, sono soggette al termine di prescrizione decennale.
- Quando il ricorso è prima facie inammissibile, il giudice può evitare integrazioni del contraddittorio o rinnovazioni di notifiche che comporterebbero solo un inutile allungamento del processo senza utilità difensiva effettiva.
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