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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20860/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riqualificato l'impugnazione come appello cautelare (in luogo del ricorso per cassazione immediato) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, giudice competente per l'appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. Non è stata decisa la questione di merito sulla revoca o sostituzione della misura; gli uffici di cancelleria sono stati incaricati degli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare (custodia in carcere) emessa dal G.I.P. in relazione ai reati di tentato omicidio in concorso con Pietro Costanzo e rapina aggravata (fatto del 2/11/2020). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione: il suo comportamento non avrebbe evidenziato esercizio di violenza, i precedenti penali sarebbero ormai risalenti ed espiati, e il tempo trascorso dall'esecuzione del reato e della misura avrebbe indebolito le esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 279 cod. proc. pen.

    Richiama la competenza del giudice che procede; usato per descrivere la qualità del Tribunale come giudice che procede nel procedimento cautelare

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come riferimento formale per l'ordinanza impugnata (atto adottato nel subprocedimento cautelare)

  • art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

    "entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva"

    La Corte interpreta la norma nel senso che il ricorso immediato per cassazione è ammesso soltanto contro l'ordinanza 'genetica' che dispone la misura coercitiva, e non contro le ordinanze che decidono sulla revoca o sostituzione; quindi il rimedio corretto contro il rigetto è l'appello

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Individua l'appello quale rimedio esperibile contro i provvedimenti che decidono sulla revoca o sostituzione della misura cautelare; la Corte ha qualificato l'impugnazione come appello e disposto la trasmissione al giudice competente

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta.Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente"

    Fondamento per la riqualificazione dell'impugnazione proposta dal ricorrente e per l'ordine di trasmissione degli atti al giudice competente quando l'impugnazione è stata proposta al giudice sbagliato

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi alla trasmissione degli atti e alla gestione formale dell'impugnazione riqualificata

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata specificamente per gli adempimenti di cancelleria previsti in caso di trasmissione degli atti per impugnazione riqualificata

Massime di principio

  • Avverso il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare non si propone il ricorso immediato per cassazione ex art. 311(2), ma l'appello cautelare ex art. 310; se l'impugnazione è proposta al giudice sbagliato, il giudice la riqualifica e trasmette gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568(5).
  • La Corte non decide sul merito se l'impugnazione è proposta con la qualificazione processuale errata: prima verifica la competenza/forma e ordina la trasmissione; la sostanza della richiesta (revoca/sostituzione) sarà esaminata dal giudice dell'appello.
  • Le censure relative a presunta carenza di violenza, alla lontananza temporale dei precedenti e all'attenuazione delle esigenze cautelari richiedono valutazione di merito motivata dal giudice dell'appello; la mera doglianza motivazionale nel ricorso implicava la necessità di esame da parte del giudice competente e non poteva essere risolta in sede di verifica formale.
  • Il ricorso immediato per cassazione resta limitato alle ordinanze che dispongono la misura coercitiva originaria e solo per violazione di legge; ogni tentativo di utilizzarlo contro provvedimenti endoprocedimentali di rigetto della revoca va ricondotto all'appello.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare, è cruciale indicare e seguire il rimedio processuale corretto (appello vs. ricorso per cassazione) per evitare ritardi e ottenere che l'impugnazione sia effettivamente esaminata sul merito dal giudice competente.

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