Sentenza n. 223/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 499 del 12 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 499 del 12 luglio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Siena, passata in giudicato il 27 marzo 2025, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 e aveva condannato il Ministero alla corresponsione, tramite la carta, dell’importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione il 17 ottobre 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il giudicato non risultava eseguito. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempienza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, anche al pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale ulteriore inadempienza, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale per l’assegnazione della carta elettronica destinata all’aggiornamento e alla formazione dei docenti, con attribuzione dell’importo annuale previsto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio applicabile prima dell’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione debitrice; nel caso concreto il termine era decorso prima della proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Quando un giudicato favorevole nei confronti di una pubblica amministrazione non risulta eseguito e sono decorsi i termini eventualmente previsti per l’adempimento, il creditore può ottenere l’ottemperanza mediante ordine giudiziale di esecuzione integrale del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a subentrare nell’esercizio dell’attività necessaria qualora il termine decorra inutilmente.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del titolo, compreso il pagamento delle somme ancora dovute, entro il termine stabilito dal giudice e su richiesta della parte interessata.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce la decisione del giudizio di ottemperanza quando dagli atti risulti l’inadempimento del giudicato e siano stati ritualmente instaurati contraddittorio e giudizio.
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