Sentenza n. 4020/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01025/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ANAS di regolarizzazione di un accesso carrabile preesistente sulla strada statale SS18
Esito
Favorevole al resistente (gestore stradale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un accesso carrabile a servizio di un fabbricato commerciale, autorizzato nel 1989 e sottoposto a revisione generale ai sensi del nuovo codice della strada del 1992. Dopo l'invito di ANAS a rinnovare o regolarizzare l'accesso, l'interessata presentava istanza il 30 gennaio 2019. ANAS respingeva la richiesta il 20 luglio 2022, rilevando l'esistenza di un accesso alternativo dalla parallela strada comunale, collegabile mediante una rampa alla parte sopraelevata del fabbricato, nonché la pericolosità dell'accesso sulla strada statale perché non conforme ai parametri del codice della strada. L'appello contro la sentenza del TAR Calabria deduceva: violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, sostenendo il carattere positivo e conclusivo di una nota ANAS del 20 febbraio 2019 e la formazione del silenzio-assenso; violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; mancata indicazione di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, assumendo che si trattasse di revoca dell'autorizzazione del 1989; violazione del legittimo affidamento; difetto di motivazione per mancata considerazione del limite di velocità di 70 km/h; difetto di istruttoria per omessa considerazione dei ridotti volumi di traffico; illogicità della motivazione per avere imposto di fatto l'utilizzo del solo accesso comunale e la realizzazione di una rampa interna, senza considerare le difficoltà di manovra connesse alla presenza di un albero e di un impianto del gas.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR e rigettato integralmente l'appello. La nota del 20 febbraio 2019 è stata ritenuta interlocutoria, perché chiedeva l'integrazione della pratica con la prova del pagamento degli oneri istruttori e prevedeva, in mancanza, l'archiviazione. Il silenzio-assenso non poteva formarsi, poiché le procedure riguardanti la sicurezza della circolazione stradale, quando mirano alla tutela dell'incolumità delle persone e alla prevenzione di pericoli diffusi, rientrano nell'ambito della pubblica incolumità escluso dall'art. 20 della legge n. 241/1990. La comunicazione di avvio non era dovuta, essendo il procedimento stato avviato con istanza di parte. Il diniego non costituiva revoca dell'autorizzazione del 1989, ma rigetto dell'istanza di regolarizzazione richiesta dall'art. 22, comma 2, del codice della strada; pertanto non occorreva indicare sopravvenuti motivi di pubblico interesse né effettuare la ponderazione propria dell'autotutela. La revisione generale delle autorizzazioni preesistenti, prevista dal nuovo codice della strada, escludeva inoltre il consolidamento di un legittimo affidamento, tanto più che l'autorizzazione originaria risaliva soltanto a tre anni prima. Il limite di velocità di 70 km/h è stato ritenuto indicativo della pericolosità del tratto e non elemento idoneo a escluderla. La pericolosità non dipende esclusivamente dai volumi di traffico, ma anche da fattori qualitativi quali velocità consentita e geometria della strada. Infine, l'imposizione dell'utilizzo dell'accesso comunale e della realizzazione di una rampa interna non è stata ritenuta sproporzionata o irragionevole: l'appellante non aveva dimostrato ostacoli economici insuperabili né difficoltà tecniche con allegazioni puntuali, come fotografie, planimetrie o relazioni tecniche. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone la conclusione del procedimento, ma non è stato violato perché la nota del 20 febbraio 2019 aveva natura interlocutoria e il procedimento si è concluso con il diniego di regolarizzazione.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è dovuta nei procedimenti iniziati su istanza di parte.
art. 20 l. 241/1990
Il silenzio-assenso è escluso per i procedimenti concernenti la pubblica incolumità; tale esclusione opera per le procedure relative alla sicurezza della circolazione stradale finalizzate alla tutela dell'integrità fisica delle persone e alla prevenzione di pericoli diffusi.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La disciplina della revoca, compresa la necessità di considerare sopravvenuti motivi di pubblico interesse, non si applica al rigetto di un'istanza di regolarizzazione di un accesso preesistente.
art. 22, comma 2, d.lgs. 285/1992
Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
La disposizione impone la revisione e la regolarizzazione degli accessi e delle diramazioni già esistenti e autorizzati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada; l'amministrazione deve verificarne la conformità alle nuove prescrizioni.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Il nuovo codice della strada ha introdotto un generale obbligo di sottoporre a verifica di compatibilità anche gli accessi carrabili preesistenti e già autorizzati.
Massime di principio
- L'art. 22, comma 2, del codice della strada impone la regolarizzazione degli accessi e delle diramazioni già esistenti e autorizzati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, sicché il rigetto dell'istanza di adeguamento per difformità dalle nuove prescrizioni costituisce diniego di regolarizzazione e non revoca dell'originaria autorizzazione.
- Il silenzio-assenso non si forma nei procedimenti relativi alla sicurezza della circolazione stradale quando l'attività amministrativa è funzionale alla tutela della pubblica incolumità, alla prevenzione di pericoli diffusi e alla protezione dell'integrità fisica delle persone.
- La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta quando il procedimento è stato formalmente promosso da un'istanza del privato, anche se l'istanza è stata presentata a seguito di un invito dell'amministrazione.
- Nella valutazione della pericolosità di un accesso su strada, l'amministrazione può considerare non solo i volumi di traffico, ma anche elementi qualitativi quali il limite di velocità e la conformazione geometrica del tratto stradale.
- In materia di sicurezza della circolazione, possono essere imposti al privato oneri tecnici ed economici, come la realizzazione di un accesso alternativo o di una rampa interna, purché non risultino eccessivamente sproporzionati o irragionevoli; chi ne deduce l'insostenibilità deve allegare e dimostrare puntualmente gli ostacoli economici o tecnici.
- La preesistenza di un'autorizzazione per un accesso carrabile non consolida un legittimo affidamento contrario alla revisione generale imposta dal nuovo codice della strada.
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