Sentenza n. 1399/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto prot. n. -OMISSIS- del 26.6.2025, comunicato ai sensi dell'art. 90 del d.lgs.vo 36/2023 con nota del 30.6.2025 (prot. n. -OMISSIS-) di aggiudicazione della gara “Procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento in concessione di servizi museali integrati nel Parco -OMISSIS- -OMISSIS-” (CIG -OMISSIS-), del verbale di gara n. -OMISSIS- del 25.2.2025 contenente la valutazione positiva di sostenibilità del piano economico finanziario dell'aggiudicatario nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti indicati nella narrativa del ricorso, nonché per la caducazione del contratto eventualmente stipulato. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-S.P.A. il 2\9\2025: per l’annullamento: - di ogni atto con cui la stazione appaltante e/o la Commissione hanno ammesso il ricorrente principale -OMISSIS- e l’offerta da esso proposta alla gara indetta dal Ministero della Cultura - Parco Archeologico di -OMISSIS- avente ad oggetto l’affidamento mediante procedura aperta della concessione dei servizi museali integrati del Parco (CIG -OMISSIS-) per un valore stimato in € 28.122.846,00 per una durata complessiva di 60 mesi, ivi incluso il Decreto n. -OMISSIS- del 26.06.2025 portante l’aggiudicazione unicamente per quanto occorra e solo nella parte in cui ammette il -OMISSIS- in graduatoria; - di tutti i verbali di Gara redatti dalla Commissione nonché comunque per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti che possano ledere in qualche modo gli interessi dell’odierna ricorrente incidentale, nei limiti delle censure qui dedotte. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-S.P.A. il 8\10\2025: per l’annullamento: - di ogni atto con cui la stazione appaltante e/o la Commissione hanno ammesso il ricorrente principale -OMISSIS- e l’offerta da esso proposta alla gara indetta dal Ministero della Cultura - Parco Archeologico di -OMISSIS- avente ad oggetto l’affidamento mediante procedura aperta della concessione dei servizi museali integrati del Parco (CIG -OMISSIS-) per un valore stimato in € 28.122.846,00 per una durata complessiva di 60 mesi, ivi incluso il Decreto n. -OMISSIS- del 26.06.2025 portante l’aggiudicazione unicamente per quanto occorra e solo nella parte in cui ammette il -OMISSIS-in graduatoria; - di tutti i verbali di Gara redatti dalla Commissione nonché comunque per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti che possano ledere in qualche modo gli interessi dell’odierna ricorrente incidentale, nei limiti delle censure qui dedotte. Si è costituito in giudizio il Parco Archeologico di -OMISSIS- resistendo alle censure proposte dalla ricorrente e chiedendo il loro rigetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione di servizi museali integrati e verbale di verifica positiva dell’adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente principale, secondo classificato, ha impugnato l’aggiudicazione di una procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati, contestando la verifica positiva del PEF dell’aggiudicataria. Ha dedotto la violazione degli artt. 185, comma 5, 177, comma 5, e 182, comma 5, del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e degli artt. 4 e 12 del capitolato, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, violazione dell’autovincolo e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che il PEF sovrastimasse i ricavi derivanti dalle visite speciali guidate e dal guardaroba, mediante l’aumento dei tassi di occupazione e di utilizzo, e sottostimasse i costi relativi all’adeguamento ISTAT del canone concessorio, agli oneri finanziari necessari a coprire perdite e investimenti e alle commissioni bancarie. L’aggiudicataria ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, contestando l’ammissione del ricorrente principale per difetto di procura del soggetto sottoscrittore dell’atto costitutivo dell’ATI, mendacità delle dichiarazioni, mancato rispetto dei limiti formali dell’offerta e omessa o erronea valutazione di illeciti professionali rilevanti ai fini dell’esclusione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto che il PEF abbia la funzione di dimostrare la capacità concreta del concorrente di eseguire la concessione per tutta la sua durata, assicurando l’equilibrio economico-finanziario e la realizzabilità dell’offerta. La valutazione della sostenibilità del PEF costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell’amministrazione ed è sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, macroscopica erroneità o evidente arbitrarietà. Nel caso concreto, le maggiori previsioni di ricavo per le visite speciali erano accompagnate da un corrispondente incremento dei costi di manodopera e promozione ed erano illustrate nella relazione e nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Anche l’incremento dell’utilizzo del guardaroba è stato ritenuto non irragionevole, in considerazione delle caratteristiche del Parco, dell’accorpamento con la biglietteria, della disponibilità di più spazi e della possibilità di applicare un corrispettivo maggiore entro il limite capitolare. Quanto ai costi, il canone aggiornato ISTAT risultava coperto dagli altri costi generali d’impresa e le commissioni bancarie erano state giustificate nella relazione di accompagnamento al PEF. Non sono stati quindi ravvisati difetti di istruttoria, carenze motivazionali o errori macroscopici. Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione della ragione più liquida: una volta respinto il ricorso principale, è venuto meno l’interesse dell’aggiudicataria a ottenere l’esclusione del ricorrente principale. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese in favore della stazione appaltante e delle controinteressate.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Disciplina la procedura aperta utilizzata per l’affidamento della concessione.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disposizione in base alla quale è stata comunicata l’aggiudicazione.
art. 185, comma 5, d.lgs. 36/2023
prima di assegnare il punteggio all’offerta economica, la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario
Impone alla commissione di verificare l’adeguatezza e la sostenibilità del PEF prima dell’attribuzione del punteggio economico.
art. 177, comma 5, d.lgs. 36/2023
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni che si assumono violate, senza ulteriore specificazione nella motivazione.
art. 182, comma 5, d.lgs. 36/2023
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni che si assumono violate, senza ulteriore specificazione nella motivazione.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
Richiamato nel ricorso incidentale quale disposizione che potrebbe comportare l’esclusione per grave illecito professionale o dichiarazioni mendaci; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso incidentale.
art. 42, comma 1, c.p.a.
Richiamato in relazione al ricorso incidentale e alla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ha fondato la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
Massime di principio
- Il piano economico-finanziario nelle concessioni serve a dimostrare la concreta capacità dell’operatore economico di eseguire la prestazione per l’intera durata del rapporto, mediante una prospettazione responsabile dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti, della gestione e del rendimento.
- La verifica dell’adeguatezza e della sostenibilità del PEF prevista dall’art. 185, comma 5, del d.lgs. 36/2023 costituisce una valutazione tecnica discrezionale riservata alla stazione appaltante.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione amministrativa di sostenibilità del PEF è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, macroscopica erroneità, evidente arbitrarietà o illogicità; non consente al giudice di sostituire le proprie valutazioni economico-tecniche a quelle dell’amministrazione.
- La sostenibilità di un PEF non è esclusa dalla previsione di ricavi superiori alle stime dell’amministrazione quando tali previsioni siano illustrate nell’offerta e accompagnate da corrispondenti costi, investimenti o strategie organizzative, e non risultino manifestamente implausibili.
- Il ricorso incidentale escludente dell’aggiudicataria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale dell’operatore concorrente sia respinto, poiché viene meno l’utilità concreta dell’accertamento dell’illegittima ammissione del ricorrente principale.
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