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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31376/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, senza esaminare nel merito le censure sull'asserito vizio di motivazione e sulla mancata verifica di cause di non punibilità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado del 12 gennaio 2024, aveva escluso la contestata aggravante, rideterminato la pena in quattro anni di reclusione e disposto la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L'imputato ha proposto ricorso deducendo vizi di motivazione: ha sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe verificato la ricorrenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e che la conferma del giudizio di responsabilità sarebbe stata fondata su argomentazioni incomplete, assertive e prive di adeguati riscontri probatori. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dall'interessato, circostanza che ne determina l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per sostenere che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato dalle Sezioni Unite come disposizione modificata dalla legge n. 103 del 2017, nel quadro delle regole sulla proposizione dell'impugnazione.

  • art. 613 c.p.p.

    Richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Base normativa per dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato nel dispositivo finale per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Indicata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. rilevante per la rappresentanza tecnica nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi provvedimento, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità.
  • Va distinta la legittimazione a proporre l'impugnazione dalla modalità di proposizione: la prima riguarda la titolarità sostanziale del diritto, la seconda il suo esercizio processuale, che in cassazione esige necessaria rappresentanza tecnica.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso emerge in modo immediato e assorbente, la Corte può dichiararla de plano senza affrontare le questioni di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMaltrattamenti contro familiari e conviventi
RamiProcesso penaleDelitti contro la famiglia
IstitutiNullità processuale

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