Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2504/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento: 1. della nota prot. 265040/u del 18.12.2024 trasmessa in pari data con cui l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud ha rigettato l’istanza di revisione prezzi avanzata dal R.T.I. Elisicilia s.r.l. con riferimento al “contratto di appalto per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio attiva per i presidi ospedalieri dell'ASL Napoli 3 SUD previsto al punto 42, lett. c) del Titolo V di cui all'Allegato III del D.M. 19/03/2015 – CIG 8631463C96 - ID GARA: 8049203”; 2. delle Deliberazioni a firma del Direttore Generale dell’ASL NA 3 Sud, di proroga del contratto in essere “…per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni previsti nella Deliberazione del D.G. dell’ASL Napoli 3 Sud n. 544 del 11/06/2021 e successiva Deliberazione del D.G. n. 1468 del 04/12/2023…”; e segnatamente: - Deliberazione n. 1468 del 04/12/2023; - n. 1176 del 01/08/2024; - n. 1468 del 04/12/2023; - n. 117 del 31/01/2025, se ed in quanto lette ed interpretate come disposizioni escludenti la clausola revisionale del contratto, se ed in quanto possa occorrere; nonché per l’accertamento del diritto alla revisione prezzi, con condanna dell’Amministrazione a corrispondere l’adeguamento dei prezzi e gli arretrati maturati.

Giustizia amministrativa202500834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di revisione prezzi e deliberazioni di rinnovo e proroga del contratto, nella parte eventualmente interpretata come escludente la revisione dei corrispettivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'operatore economico affidatario del servizio di vigilanza antincendio per i presidi ospedalieri dell'ASL Napoli 3 Sud ha impugnato il diniego della revisione prezzi e le deliberazioni di rinnovo e proroga del contratto, chiedendo l'accertamento del diritto all'adeguamento dei corrispettivi e al pagamento degli arretrati. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della clausola 7.3 del capitolato, dell'art. 106, comma 1, lettera c), del d.lgs. 50/2016, dei principi di equilibrio contrattuale, buona fede e risultato, nonché difetto di istruttoria e motivazione e contraddittorietà. Ha sostenuto che gli aumenti del costo del lavoro derivassero dal rinnovo del CCNL Vigilanza privata e Servizi fiduciari e, in subordine, dal rinnovo del CCNL Sorveglianza antincendio, indicato in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, quantificando una pretesa di € 390.253,34. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e della clausola 7.3 del capitolato, sostenendo che la clausola revisionale e la disciplina legale imponessero l'adeguamento dei prezzi e che le formule contenute nelle deliberazioni di proroga, relative alla prosecuzione del rapporto agli stessi patti e condizioni, non potessero escludere tale revisione. Ha inoltre invocato l'incidenza dell'inflazione, dell'aumento dei prezzi di acquisto e delle conseguenze del conflitto russo-ucraino, quantificando ulteriori arretrati per € 620.847,46.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti. Ha ritenuto che la clausola 7.3 del capitolato, pur richiamando la possibilità di applicare la normativa vigente dopo i primi dodici mesi, non contenesse indicazioni chiare, precise e inequivocabili sulla portata, natura e condizioni delle modifiche dei prezzi, come richiesto dall'art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016. Anche considerando il richiamo alla normativa vigente come riferito all'art. 106, comma 1, lettera c), la ricorrente non ha provato la sussistenza di circostanze eccezionali, impreviste e imprevedibili rilevanti nello specifico rapporto contrattuale. Il rinnovo del CCNL Vigilanza e servizi fiduciari, decorrente dal 1° giugno 2023, non è stato ritenuto sufficiente, poiché in sede di verifica dell'anomalia la ricorrente aveva dichiarato di applicare il CCNL Sorveglianza antincendio; pertanto, l'aumento riferito al diverso CCNL Vigilanza e servizi fiduciari è stato considerato estraneo al rapporto. Quanto al CCNL Sorveglianza antincendio, l'allegazione di un incremento medio del costo del lavoro del 7,63% è stata ritenuta non documentata e comunque non accompagnata dalla deduzione della sua eccezionalità e imprevedibilità. Sono state inoltre ritenute generiche le allegazioni sugli incrementi inflattivi e sui maggiori costi di approvvigionamento; tali aumenti sono stati considerati scarsamente rilevanti in un appalto nel quale prevale il costo del lavoro dipendente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 1, lettera a), d.lgs. 50/2016

    Le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono possibili se previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

    La clausola revisionale deve determinare in modo chiaro, preciso e inequivocabile la portata, la natura e le condizioni delle modifiche dei prezzi; un generico rinvio alla normativa vigente non è sufficiente.

  • art. 106, comma 1, lettera c), d.lgs. 50/2016

    La necessità di modifica deve essere determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.

    La revisione fondata su circostanze sopravvenute richiede la prova di fatti eccezionali, imprevisti e imprevedibili, rilevanti nello specifico rapporto contrattuale e causalmente collegati all'aumento dei costi; non bastano aumenti riferiti a un diverso CCNL o allegazioni generiche sull'inflazione.

  • art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016

    La disposizione è richiamata quale base normativa delle proroghe contrattuali, ma la controversia è decisa principalmente sulla mancanza dei presupposti per la revisione prezzi.

  • art. 7.3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

    I prezzi saranno quelli indicati nell’offerta prescelta, e sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio [...] Decorsi i primi 12 mesi dall’inizio del servizio, su richiesta dell’Affidatario ed a partire dalla medesima data della richiesta formale, si potrà procedere con l’applicazione della normativa vigente in materia.

    La clausola non costituisce una disciplina revisionale completa, poiché rinvia genericamente alla normativa vigente senza definire parametri, condizioni e misura dell'adeguamento.

Massime di principio

  • Una clausola di revisione prezzi contenuta nella documentazione di gara soddisfa i requisiti dell'art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016 solo se stabilisce in modo chiaro, preciso e inequivocabile la portata, la natura e le condizioni delle modifiche; il mero rinvio alla normativa vigente non è sufficiente.
  • La revisione prezzi fondata sull'art. 106, comma 1, lettera c), del d.lgs. 50/2016 richiede la prova, da parte dell'appaltatore, di circostanze eccezionali, impreviste e imprevedibili che abbiano inciso sullo specifico rapporto contrattuale e determinato un aumento dei costi oltre l'alea contrattuale.
  • L'aumento derivante dal rinnovo di un contratto collettivo nazionale di lavoro può giustificare la revisione dei prezzi soltanto se il CCNL e i relativi costi riguardano concretamente il rapporto contrattuale dedotto in giudizio; non è sufficiente invocare il rinnovo di un diverso CCNL rispetto a quello dichiarato e utilizzato dall'operatore in sede di verifica dell'anomalia.
  • La mera allegazione di incrementi inflattivi, aumenti dei prezzi praticati dai fornitori o eventi macroeconomici non dimostra l'eccezionalità e imprevedibilità richiesta per la revisione prezzi, soprattutto quando l'appalto è caratterizzato dalla prevalenza del costo del lavoro; occorre una allegazione e prova specifica dell'incidenza degli eventi sull'equilibrio del contratto.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblico
RamiContratti pubblici
IstitutiDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.