Cassazione Civile, Ordinanza n. 39295/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società impugnava, nel merito, un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005 con cui erano stati contestati maggiori ricavi non contabilizzati per euro 74.972, fondati sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore (Ge.ri.co.). In appello, la commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi dell'Ufficio, ritenendo sufficiente il richiamo allo scostamento e reputando non provata dal contribuente la specificità della propria situazione aziendale; aveva inoltre condiviso la ricostruzione dell'Ufficio sulle immobilizzazioni e giudicato generiche le deduzioni difensive della società. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi e sosteneva che la CTR avesse ignorato la corretta rielaborazione delle voci patrimoniali e l'incidenza di costi per lavoro dipendente, anche di soci e familiari, che avrebbero dimostrato la congruità dei ricavi dichiarati e l'inattendibilità dello studio di settore. Con il secondo motivo denunciava violazione della disciplina sugli studi di settore, sostenendo che essi non costituiscono presunzione legale relativa e che, comunque, l'accertamento doveva essere sorretto dalla grave incongruenza tra dichiarato e risultanze dello studio, requisito che la CTR non aveva considerato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la censura sull'omesso esame di fatti decisivi fosse infondata perché la CTR aveva preso in considerazione sia la ricostruzione delle immobilizzazioni sia le circostanze addotte dalla società, escludendo che vi fosse stato un vero omesso esame. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il richiamo allo scostamento dagli studi di settore non basta da solo a sorreggere l'accertamento, essendo necessario che lo scostamento integri una grave incongruenza, presupposto richiesto dalla disciplina applicabile anche agli avvisi notificati dopo il 1 gennaio 2007. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo accertamento in fatto sulla reale entità dello scostamento e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
rileva come vizio denunciabile l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma la censura è infondata se il fatto risulta comunque esaminato dal giudice di merito.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331
richiamato dal ricorrente come base normativa della disciplina degli studi di settore.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331
la Corte afferma che il presupposto della grave incongruenza tra ricavi dichiarati e risultanze degli studi di settore è necessario per legittimare l'accertamento, anche per gli avvisi notificati dopo il 1 gennaio 2007.
art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione ai presupposti dell'accertamento induttivo; non è sufficiente il mero scostamento dai risultati degli studi senza la grave incongruenza prevista dalla legge.
art. 10, comma 1, l. 8 maggio 1998, n. 146
la disposizione continua a rinviare all'art. 62-sexies, che non può considerarsi implicitamente abrogato dopo le modifiche del 2006.
art. 1, comma 23, l. 27 dicembre 2006, n. 296
le modifiche introdotte non eliminano il riferimento all'art. 62-sexies nella disciplina degli studi di settore.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il mero scostamento tra reddito dichiarato e risultato dello studio non è di per sé sufficiente: occorre verificare che esso integri una grave incongruenza, secondo il parametro normativo applicabile.
- Gli studi di settore non operano come presunzione legale assoluta o autosufficiente; l'Ufficio deve comunque motivare l'accertamento e il giudice deve controllare la concreta attendibilità della ricostruzione alla luce delle specifiche circostanze del caso.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è infondato quando il fatto dedotto risulta comunque considerato dal giudice di merito, ancorché valutato diversamente rispetto alla prospettazione della parte.
- In presenza di elementi specifici addotti dal contribuente per spiegare lo scostamento dagli studi di settore, il giudice deve accertarne puntualmente la rilevanza ai fini della concreta affidabilità dello studio utilizzato.
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