Cassazione Civile, Ordinanza n. 21993/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due investitori avevano convenuto in giudizio la banca chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione di alcuni ordini di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers e, in subordine, il risarcimento dei danni. La domanda era fondata su asserite carenze informative dell’intermediario e su un preteso conflitto di interessi. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell’appello, gli eredi di uno degli originari attori hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non provata la disponibilità dei titoli al momento del default Lehman e quindi la legittimazione/il danno; 2) violazione delle norme in tema di contratto quadro e intermediazione finanziaria, sostenendo la nullità degli ordini per mancato adeguamento del contratto alla disciplina TUF e Consob e l’erronea esclusione della rilevabilità d’ufficio della nullità; 3) violazione delle norme sulla forma del contratto quadro, deducendo che mancava la sottoscrizione dell’intermediario e che la produzione in giudizio non poteva sanare il vizio, oltre alla denunciata omessa rilevazione officiosa; 4) violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza dell’intermediario, contestando la prova della consegna del documento sui rischi, la completezza dell’informativa, la valutazione del profilo di rischio dei clienti e il mancato espletamento di prove testimoniali e c.t.u.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché, per un verso, il primo censurava in realtà una ratio decidendi ulteriore della sentenza impugnata e, per altro verso, i successivi motivi non superavano il giudizio di merito della Corte d’appello. In particolare: la sopravvenuta mancata disponibilità dei titoli al momento del default rilevava ai fini del danno; la disciplina sopravvenuta del TUF non travolgeva i contratti quadro validamente stipulati sotto il previgente regime; la mancanza della firma dell’intermediario non determinava di per sé nullità del contratto quadro, essendo sufficiente la sottoscrizione dell’investitore e la consegna di copia; quanto agli obblighi informativi, la Corte ha valorizzato l’accertamento di fatto della consegna del documento sui rischi, del rifiuto dei clienti di fornire informazioni, della valutazione dell’adeguatezza compiuta dall’intermediario sulla base della conoscenza in suo possesso e della ritenuta esperienza/rischiosità degli investitori. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ritiene però che la censura si risolva in una critica di merito non idonea a scalfire le rationes della decisione impugnata.
art. 115 c.p.c.
Invocato come parametro sulla valutazione delle prove; la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati dai ricorrenti.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita omessa pronuncia; la censura è respinta perché o nuova o comunque infondata nei suoi presupposti.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 5/2003
Invocato dai ricorrenti nel secondo motivo; la Corte non ravvisa violazione utile a fondare l’accoglimento.
artt. 23 ss. d.lgs. n. 58/1998
La Corte afferma che il ius superveniens del TUF non ha caducato i contratti quadro regolarmente stipulati sotto la disciplina precedente e non rende nulli gli ordini eseguiti in forza di tali contratti.
art. 30 reg. Consob n. 11522/1998
Norma richiamata sulla forma/contenuto del contratto quadro e sugli obblighi informativi; la Corte ne esclude un effetto retroattivo invalidante sui contratti già validamente conclusi.
artt. 1418 ss. c.c.
Richiamati in relazione alla dedotta nullità del contratto quadro e degli ordini; la Corte esclude che le violazioni lamentate conducano, nel caso concreto, alla nullità invocata.
art. 1421 c.c.
Richiamato per la rilevabilità d’ufficio della nullità; la Corte esclude che nel caso concreto vi fosse una nullità rilevabile o che potesse fondare l’accoglimento.
art. 17 d.lgs. n. 415 del 1996
Citato solo per ricostruire il quadro normativo applicabile ad alcuni contratti di investimento stipulati in epoca anteriore al TUF.
art. 7 reg. Consob n. 10943 del 1997
Citato come disciplina del periodo in cui era stato concluso uno dei contratti di investimento.
art. 9 reg. Consob n. 5387/1991
Richiamato come precedente disciplina del contenuto del contratto quadro, sostanzialmente sovrapponibile alle regolazioni successive.
art. 7 reg. Consob n. 8850/1994
Citato insieme agli altri regolamenti Consob quale disciplina previgente del contratto quadro.
art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998
La Corte ribadisce che il requisito della forma scritta del contratto quadro è rispettato se il contratto è redatto per iscritto e una copia è consegnata al cliente; è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore.
art. 21 ss. d.lgs. n. 58/1998
Norme sugli obblighi dell’intermediario finanziario richiamate per contestare l’adempimento informativo; la Corte ritiene insussistente la denunciata violazione.
art. 28 reg. Consob n. 11522/1998
Invocato in tema di consegna del documento sui rischi e di informativa; la Corte reputa provata la consegna e non ravvisa violazioni decisive.
art. 44 reg. Consob n. 11522/1998
Citato nel quarto motivo insieme alle altre norme sull’informazione e sulla valutazione di adeguatezza; il motivo è ritenuto infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per la regolazione del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Citato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, la mancata censura o il rigetto anche di una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori censure che non potrebbero comunque determinare la cassazione della sentenza.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; la rilevabilità officiosa di una questione non consente di superare i limiti propri del giudizio di cassazione.
- In tema di intermediazione finanziaria, il sopravvenuto TUF non travolge i contratti quadro validamente stipulati sotto la disciplina previgente: la nuova normativa non produce, per il solo fatto della sua entrata in vigore, la nullità degli ordini eseguiti in base a quei contratti.
- Per il contratto quadro relativo ai servizi di investimento, il requisito della forma scritta è soddisfatto se il contratto è redatto per iscritto e ne viene consegnata una copia al cliente; non è necessaria la sottoscrizione dell’intermediario, potendo il suo consenso desumersi anche da comportamenti concludenti.
- L’intermediario, anche se il cliente rifiuta di fornire informazioni sul proprio profilo finanziario e sugli obiettivi di investimento, non è esonerato dal valutare l’adeguatezza dell’operazione, dovendo compiere tale valutazione sulla base di tutte le informazioni comunque disponibili.
- La prova della consegna del documento sui rischi e della prestazione dell’informativa può essere desunta dagli atti e dagli accertamenti di merito; in cassazione non è sindacabile la rivalutazione del fatto, se la censura mira soltanto a sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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