Sentenza n. 10541/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante per l'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 28 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha chiesto inoltre che il Ministero fosse condannato ad adottare un provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudice ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, e che il termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, decorre dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine era scaduto al momento della proposizione del ricorso, determinando il silenzio-inadempimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero e gli ha ordinato di esaminare la specifica posizione della ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il termine è stato ritenuto congruo in considerazione dell'elevato numero di istanze analoghe pendenti. Il Ministero dovrà valutare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in Spagna, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa. Nell'esame dovrà considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare il livello, la durata e la qualità della formazione, valutare l'eventuale equipollenza e, ove necessario, disporre misure compensative proporzionate. In caso di inutile decorso del termine di 120 giorni, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, nel quadro della disciplina applicabile al riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
Richiede che l'autorità competente valuti il titolo estero considerando l'insieme delle competenze acquisite, l'equipollenza e, se necessario, misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce la base per l'adozione di eventuali misure compensative proporzionate quando sussistano differenze rilevanti tra la formazione estera e i requisiti nazionali.
art. 6 decreto-legge 173/2022, convertito dalla legge 604/2022
Individua la nuova denominazione del Ministero dell'Istruzione, oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell'Unione europea decorre dalla presentazione della documentazione completa e, decorso inutilmente il termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, si configura il silenzio-inadempimento dell'autorità competente.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando la complessità o l'elevato numero di procedimenti analoghi renda necessario un periodo più ampio per l'esame concreto della posizione dell'interessato.
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, l'autorità competente deve esaminare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando il livello, la durata e la qualità della formazione, senza limitarsi al raffronto formale tra i titoli.
- Quando emergano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l'autorità competente deve valutare l'equipollenza sostanziale del titolo e, ove necessario, adottare misure compensative opportune e proporzionate, anziché negare automaticamente il riconoscimento.
- Nel giudizio sul silenzio, il giudice può disporre preventivamente la nomina di un commissario ad acta, stabilendo che intervenga entro un ulteriore termine qualora l'amministrazione non ottemperi all'ordine di provvedere.
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