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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17663/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società debitrice)

La controversia

Il professionista aveva presentato domanda di insinuazione al passivo della società debitrice per Euro 30.464,53, chiedendo la prededuzione ex art. 111 l.f. del compenso maturato per l’attività svolta in relazione alla domanda di concordato preventivo con riserva e agli adempimenti successivi fino all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Il giudice delegato aveva ammesso il credito per la minor somma di Euro 15.999,87 con privilegio ex art. 2751-bis c.c.; l’opposizione ex art. 98 l.f. era stata rigettata dal Tribunale di Bologna. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, e 161, comma 7, l.f., sostenendo: a) che tra concordato "prenotativo" e amministrazione straordinaria vi fosse consecuzione idonea a fondare la prededuzione; b) che la funzionalità della prestazione ex art. 111, comma 2, l.f. non richiedesse l’apertura del concordato preventivo; c) che, per le attività svolte dopo il deposito della domanda con riserva, il credito fosse comunque prededucibile perché relativo ad "atti legalmente compiuti dal debitore" ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.f., e che l’attività del professionista, in esecuzione del mandato conferito prima della domanda, costituisse ordinaria amministrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 42093/2021 sulla prededucibilità del credito del professionista solo se la prestazione, anteriore o posteriore alla domanda ex art. 161 l.f., sia funzionale alle finalità della prima procedura e vi sia stato accesso alla procedura di concordato preventivo con ammissione ex art. 163 l.f. Nel caso concreto ha ritenuto insussistenti i presupposti della funzionalità e della consecuzione, perché la procedura di concordato non era mai stata aperta né era stata depositata proposta e piano; il debitore aveva optato direttamente per l’amministrazione straordinaria, senza che potesse configurarsi una procedura prenotativa idonea a fondare la prededuzione. Ha inoltre escluso che l’art. 161, comma 7, l.f. potesse essere utilizzato per riconoscere la prededuzione del credito del professionista. Le spese sono state compensate integralmente per la novità e il recente chiarimento giurisprudenziale sul tema; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, legge fallimentare

    La prededuzione richiede che il credito sia funzionale alle finalità della procedura e, nel caso prospettato, la funzionalità non è riconoscibile se la procedura di concordato non è stata aperta e non vi è consecuzione tra procedure.

  • art. 161, comma 7, legge fallimentare

    La disposizione non viene ritenuta idonea a fondare la prededuzione del credito del professionista incaricato della predisposizione della domanda di concordato con riserva.

  • art. 161, comma 6, legge fallimentare

    È richiamata come base del deposito della domanda di concordato con riserva.

  • art. 163, legge fallimentare

    L’ammissione alla procedura di concordato è presupposto rilevante per la funzionalità della prestazione ai fini della prededuzione.

  • art. 98, legge fallimentare

    Norma processuale richiamata per l’opposizione allo stato passivo.

  • art. 2751-bis c.c.

    È il privilegio riconosciuto in sede di ammissione parziale del credito.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    È posto a fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

    È richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 2 DL 347/2003

    È richiamato dal ricorrente quale possibile accesso alla procedura di amministrazione straordinaria.

Massime di principio

  • Il credito del professionista incaricato di assistere il debitore nell’accesso a una procedura concorsuale è prededucibile solo se la prestazione è effettivamente funzionale, secondo un giudizio ex ante, alle finalità della procedura e a condizione che vi sia il presupposto della consecuzione tra procedure.
  • La mera presentazione di una domanda di concordato con riserva non basta, da sola, a fondare la prededuzione del compenso del professionista quando la procedura di concordato non sfocia nell’apertura ex art. 163 l.f. e il debitore accede direttamente ad altra procedura.
  • L’art. 161, comma 7, l.f. non può essere interpretato nel senso di attribuire automaticamente prededuzione al credito del professionista per attività svolte in funzione della domanda di concordato, poiché la norma tutela principalmente terzi che forniscano beni o servizi alla continuazione dell’attività d’impresa.
  • La consecuzione tra procedure concorsuali richiede un effettivo elemento di congiunzione, tale che una procedura si evolva nell’altra; in mancanza di tale continuità, non è possibile traslare la prededuzione dalla prima alla seconda procedura.
  • La funzionalità della prestazione del professionista deve essere apprezzata in concreto e in via ex ante, ma non può prescindere dall’effettivo ingresso del debitore nella procedura concorsuale cui l’attività era preordinata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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