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Sentenza

Sentenza n. 649/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 884/2024 emessa in data 28 novembre 2024 dal Tribunale di Monza.

Giustizia amministrativa202502994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che riconosceva il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, condannando inoltre il Ministero al rimborso delle spese legali. La domanda è stata proposta poiché l'Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia. La ricorrente ha altresì richiesto l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza. Ha accertato che la sentenza era passata in giudicato e che era stata notificata al Ministero il 4 dicembre 2024; ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere investito dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere nei successivi centoventi giorni, senza compenso. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché, considerata la modesta entità della somma dovuta, la penalità avrebbe avuto una consistenza meramente simbolica e sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza civile da eseguire.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale condizione applicabile all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche della pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, in relazione alla modesta entità dell'obbligazione, risulterebbe iniqua e avrebbe soltanto una funzione simbolica.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile all'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, per la modesta entità dell'obbligazione principale, avrebbe una consistenza meramente simbolica e risulterebbe quindi iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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