Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4482/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del decreto n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- adottato dal Capo della Polizia pro-tempore in data 07.04.2025, notificato a mani proprie in data 09.04.2025 mediante il quale è stato disposto l'annullamento del trasferimento dalla Questura di -OMISSIS- alla sezione Polizia Stradale di -OMISSIS-; - della comunicazione di preavviso di diniego, di cui all'art. 10-bis L. 241/1990, n. -OMISSIS-prot. -OMISSIS-, emessa in data 18.12.2024 dal Direttore del Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti e notificata a mani proprie in data 19.12.2024; di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione;

Giustizia amministrativa202501867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Capo della Polizia che ha annullato il trasferimento dalla Questura di provenienza a una sezione della Polizia Stradale, nonché preavviso di diniego del trasferimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 7 aprile 2025, notificato il 9 aprile 2025, con cui era stato annullato il trasferimento inserito con riserva nella tabella dei movimenti del personale pubblicata l’11 dicembre 2024, e il preavviso di diniego del 18 dicembre 2024. Ha dedotto: (1) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, perché il preavviso era stato comunicato solo dopo la pubblicazione della tabella, che a suo avviso costituiva l’atto conclusivo del procedimento, nonostante l’Amministrazione fosse già a conoscenza del parere negativo del Questore trasmesso il 4 dicembre 2024; (2) violazione dell’art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento; (3) violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, in mancanza dell’illegittimità dell’atto da rimuovere, e difetto di motivazione e contraddittorietà per l’uso alternato delle espressioni «revoca» e «annullamento»; (4) eccesso di potere, disparità di trattamento, violazione di imparzialità e proporzionalità, difetto di istruttoria e di motivazione rispetto alla valutazione di inopportunità del trasferimento e alle ragioni ostative riferite a una condanna definitiva del padre, ritenute collegate alla sede richiesta o a un’area territorialmente contigua.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi e il ricorso. Le censure relative agli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 sono state esaminate congiuntamente e respinte: il preavviso del 18 dicembre 2024 ha reso noto l’intendimento di negare il trasferimento e ha consentito all’interessato di presentare osservazioni entro dieci giorni; la sua comunicazione successiva alla pubblicazione della tabella non ha inciso sulle garanzie partecipative, poiché il trasferimento era stato inserito con riserva. È stato respinto anche il motivo sull’autotutela: l’inserimento in tabella era illegittimo perché l’Amministrazione non si era avveduta del parere sfavorevole già espresso il 4 dicembre 2024; tale illegittimità giustificava l’avvio dell’autotutela e, dopo la conferma del parere ostativo, l’annullamento del trasferimento. La diversa denominazione dell’atto nel preavviso e nel provvedimento finale non ne determina l’illegittimità; la motivazione, basata sulla conferma della ragione ostativa, è adeguata. Non occorreva una motivazione rafforzata, perché l’inserimento con riserva non aveva generato affidamento e l’Amministrazione era intervenuta in un breve lasso di tempo. Sono state respinte anche le censure sulla valutazione di inopportunità: essa rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile in presenza di manifesta illogicità, qui non ravvisata; inoltre, il ricorrente non aveva contestato le ragioni ostative del parere del Questore. Il ricorrente è stato condannato a pagare al Ministero dell’Interno le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La circostanza che tale nota sia stata comunicata successivamente alla pubblicazione della tabella dei movimenti del personale di ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, in data 11.12.2024, è dunque priva di rilievo e non ha inciso in alcun modo sulle garanzie partecipative tutelate dagli artt. 7 e 10 bis, l. n. 241/1990.

    La comunicazione successiva alla pubblicazione della tabella non viola l’obbligo di avvio del procedimento quando le garanzie partecipative risultano comunque assicurate mediante il preavviso e la possibilità di presentare osservazioni.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’amministrazione, con la comunicazione del 18.12.2024, ha rispettato le norme che regolano la partecipazione al procedimento, avendo consentito all’interessato di avere contezza dell’intenzione di negare il trasferimento, intervenendo in autotutela sulla decisione, assunta con riserva, di inserire il nominativo nella tabella dei movimenti del personale, e di avere a disposizione un termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni, a seguito delle quali il Questore di -OMISSIS- ha riesaminato l’istanza.

    Il preavviso è idoneo a garantire la partecipazione se informa l’interessato dell’intendimento negativo e gli consente di presentare osservazioni nel termine previsto, anche quando interviene dopo la pubblicazione di un inserimento provvisorio o subordinato a riserva.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Questa illegittimità costituisce il presupposto della decisione dell’amministrazione, di avviare un procedimento di autotutela, comunicata con la nota del 18.12.2024, e, a seguito della conferma del parere ostativo da parte del Questore, con provvedimento del 25.2.2025, di annullare il trasferimento.

    L’inserimento del trasferimento in tabella, avvenuto senza considerare un parere ostativo già espresso e subordinato alla mancanza di motivi ostativi, è illegittimo e costituisce presupposto per l’esercizio dell’autotutela.

  • art. 55, comma 1, d.P.R. 335/1982

    Come già affermato da questo Tribunale, l'amministrazione gode di ampia discrezionalità nel considerare situazioni potenzialmente foriere di incompatibilità ambientali, potendo legittimamente negare il trasferimento anche in presenza di pendenze penali riguardanti familiari del richiedente – a maggior ragione, nel caso di specie, per una condanna definitiva - qualora i fatti contestati presentino elementi di collegamento con la sede richiesta o di contiguità territoriale con essa (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 1388/2021).

    Nel valutare l’opportunità del trasferimento, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e può considerare fatti penalmente rilevanti riguardanti familiari del richiedente, se collegati alla sede richiesta o a un territorio contiguo; il sindacato giurisdizionale resta limitato alla manifesta illogicità.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Si tratta di una determinazione che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo in presenza di evidenti profili di manifesta illogicità che, nella specie, non possono ritenersi sussistenti, non essendo neppure contestate le ragioni ostative poste dal Questore a fondamento del proprio parere negativo.

    Le censure di disparità di trattamento e di violazione dell’imparzialità non determinano l’illegittimità della scelta discrezionale in assenza di evidenti profili di manifesta illogicità; nel caso concreto, le ragioni ostative non erano state contestate.

Massime di principio

  • La pubblicazione di un trasferimento del personale con riserva, subordinato all’assenza di motivi ostativi, non equivale a un trasferimento incondizionato né ingenera, di per sé, un affidamento tutelabile; l’Amministrazione può procedere all’autotutela quando rilevi che la decisione favorevole era stata adottata senza considerare un parere ostativo già espresso.
  • Le garanzie di partecipazione procedimentale possono ritenersi rispettate quando il preavviso di rigetto comunica l’intendimento negativo e consente all’interessato di presentare osservazioni per il termine previsto; la sua comunicazione successiva alla pubblicazione di un atto adottato con riserva non comporta automaticamente la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990.
  • La diversa qualificazione formale dell’intervento amministrativo come revoca o annullamento non è, da sola, decisiva per la legittimità dell’atto: occorre verificare la sostanza della decisione, il presupposto che la giustifica e la sua motivazione.
  • La valutazione dell’Amministrazione sull’opportunità di trasferire personale di polizia per ragioni di possibile incompatibilità ambientale è espressione di ampia discrezionalità; il giudice può sindacarla in presenza di manifesta illogicità. Possono rilevare anche fatti penalmente rilevanti riguardanti familiari del richiedente, quando presentino un collegamento con la sede richiesta o con un territorio contiguo.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.