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Sentenza

Sentenza n. 6004/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina dirigenziale n. 24300 del 12/12/2022 della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE della Regione Emilia Romagna (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI EDELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL''ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6AGOSTO 2015, N. 125”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente delle delibere: - n. 284 del 06/09/2019 dell''Azienda Usl di Piacenza; - n. 667 del 05/09/2019 dell''Azienda Usl di Parma; - n. 334 del 20/09/2019 dell''Azienda Usl di Reggio Emilia; - n. 267 del 06/09/2019 dell''Azienda Usl di Modena; - n. 325 del 04/09/2019 dell''Azienda Usl di Bologna; - n. 189 del 06/09/2019 dell''Azienda Usl di Imola; - n. 183 del 06/09/2019 dell''Azienda Usl di Ferrara; - n. 295 del 18/09/2019 dell''Azienda Usl della Romagna; - n. 969 del 03/09/2019 dell''Azienda Ospedaliera di Parma; - n. 333 del 19/09/2019 dell''Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; - n. 137 del 05/09/2019 dell''Azienda Ospedaliera di Modena; - n. 212 del 04/09/2019 dell''Azienda Ospedaliera di Bologna; - n. 202 del 05/09/2019 dell''Azienda Ospedaliera di Ferrara; - n. 260 del 06/09/2019 dell''Istituto Ortopedico Rizzoli Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ID&CO S.R.L. il 28\3\2025: - della Determinazione n. 25860 del 27 novembre 2024 della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto “ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015- 2018”, comunicata con provvedimento prot. n. 24/01/2025.0073840.U della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”, e la ridefinizione delle quote di ripiano, in ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale, trasmesso a mezzo PEC in data 24 gennaio 2025; - della Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 03/02/2025, avente ad oggetto “Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per li anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”, comunicata con provvedimento prot. n. 06/02/2025.0121095.U della Regione Emilia Romagna, trasmesso a mezzo PEC in data 6 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202303531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione delle quote di ripiano dovute per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché la successiva rideterminazione delle quote e il differimento dei termini di pagamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici e quantificava le rispettive quote di ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti statali e interistituzionali, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, la circolare ministeriale, l'accordo e l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, il decreto ministeriale recante le linee guida e gli atti delle aziende sanitarie regionali relativi alla certificazione del fatturato. Con motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti regionali successivi adottati in ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 della Corte costituzionale, nonché il differimento dei termini di pagamento. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente aveva chiesto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, ma tale pronuncia richiede la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento dell'importo ridotto previsto dalla norma. Poiché la Regione non aveva comunicato l'avvenuto versamento, non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione dell'avvenuto pagamento risultava idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; il giudice ha quindi dichiarato l'improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto dopo la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto; in assenza di tale comunicazione, l'eventuale venir meno dell'interesse alla decisione conduce all'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    La disposizione individua il quadro normativo dei provvedimenti regionali e provinciali relativi alle quote di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    Richiamato per le modalità di partecipazione da remoto alla camera di consiglio.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025, per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali relativi al pay-back sui dispositivi medici, presuppone la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.
  • Quando il pagamento determina il venir meno dell'interesse alla decisione, ma non risultano integrati i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mancata comunicazione regionale dell'accertamento del pagamento impedisce la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, anche se il pagamento o la relativa dichiarazione rendono non più attuale l'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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