Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21613/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto il pagamento di differenze retributive sostenendo di avere svolto, per un periodo significativo, mansioni dirigenziali presso l'Ispettorato territoriale Calabria di Reggio Calabria: dal settembre 2007 al luglio 2009 aveva diretto l'Ispettorato sostituendo il dirigente assegnato ad altro incarico; dal maggio 2008 al luglio 2011 aveva anche svolto le funzioni di funzionario delegato per pagamenti e spese di gestione. Domandava quindi il riconoscimento della retribuzione propria dell'attività dirigenziale, in particolare della retribuzione di posizione parte variabile, oltre ad altre voci collegate. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda, escludendo la retribuzione di posizione variabile per mancanza di graduazione delle funzioni e, comunque, per il periodo richiesto in cui non risultava riconoscibile lo svolgimento di funzioni dirigenziali; aveva inoltre escluso la retribuzione di risultato per mancanza di previa fissazione degli obiettivi e ogni ulteriore pretesa collegata all'incarico di funzionario delegato. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001 e delle clausole dei CCNL dell'Area I dirigenti richiamate in sentenza, nonché violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti c.c., sostenendo che la disciplina collettiva avrebbe imposto il riconoscimento della retribuzione di posizione parte variabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello si fondava su una duplice ratio decidendi, entrambe autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda sulla retribuzione di posizione parte variabile: da un lato la mancanza degli elementi necessari alla quantificazione e della graduazione delle funzioni dirigenziali; dall'altro la mancanza, nel periodo richiesto, dello svolgimento di funzioni dirigenziali riconoscibili ai fini della pretesa economica. I motivi di ricorso, invece, attaccavano solo la prima ratio, cioè la configurazione dell'istituto retributivo e la sua disciplina contrattuale, senza censurare specificamente l'altra autonoma ragione decisoria. Per questo, essendo rimasta intatta una delle rationes fondanti la decisione impugnata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come base legale della retribuzione di posizione dirigenziale e della graduazione delle funzioni da parte delle amministrazioni

  • art. 54 CCNL Dirigenti Area I del 21 aprile 2006

    richiamato per affermare che la retribuzione di posizione è correlata alle funzioni e responsabilità dirigenziali e richiede graduazione delle funzioni da parte dell'amministrazione

  • artt. 48 e 54 CCNL Dirigenti Area I del 21 aprile 2006

    invocati dal ricorrente per sostenere il diritto alla retribuzione di posizione parte variabile

  • artt. 20, 21 e 23 CCNL Dirigenti Area I del 12 febbraio 2010

    invocati dal ricorrente come disciplina contrattuale della retribuzione dirigenziale

  • artt. 5 e 6 CCNL Dirigenti Area I del 12 febbraio 2010

    invocati dal ricorrente come ulteriori norme contrattuali rilevanti per la retribuzione di posizione

  • art. 1362 c.c.

    invocato come criterio ermeneutico dei contratti

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per censurare il mancato coordinamento delle clausole contrattuali

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicata come vizio denunciato di violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a base della sentenza impugnata.
  • La censura che investe solo la corretta interpretazione della disciplina contrattuale è insufficiente se la sentenza di merito poggia anche su una distinta ratio relativa all'insussistenza in fatto del presupposto dello svolgimento delle funzioni cui la pretesa economica si collega.
  • Per ottenere differenze retributive correlate alla dirigenza, non basta invocare la disciplina astratta dell'istituto: occorre anche contestare e superare l'accertamento di merito sull'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali nel periodo domandato.
  • La retribuzione di posizione dirigenziale, secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte, è collegata alle funzioni e responsabilità attribuite e presuppone la graduazione delle funzioni da parte dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.