Cassazione Civile, Ordinanza n. 21613/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto il pagamento di differenze retributive sostenendo di avere svolto, per un periodo significativo, mansioni dirigenziali presso l'Ispettorato territoriale Calabria di Reggio Calabria: dal settembre 2007 al luglio 2009 aveva diretto l'Ispettorato sostituendo il dirigente assegnato ad altro incarico; dal maggio 2008 al luglio 2011 aveva anche svolto le funzioni di funzionario delegato per pagamenti e spese di gestione. Domandava quindi il riconoscimento della retribuzione propria dell'attività dirigenziale, in particolare della retribuzione di posizione parte variabile, oltre ad altre voci collegate. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda, escludendo la retribuzione di posizione variabile per mancanza di graduazione delle funzioni e, comunque, per il periodo richiesto in cui non risultava riconoscibile lo svolgimento di funzioni dirigenziali; aveva inoltre escluso la retribuzione di risultato per mancanza di previa fissazione degli obiettivi e ogni ulteriore pretesa collegata all'incarico di funzionario delegato. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001 e delle clausole dei CCNL dell'Area I dirigenti richiamate in sentenza, nonché violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti c.c., sostenendo che la disciplina collettiva avrebbe imposto il riconoscimento della retribuzione di posizione parte variabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello si fondava su una duplice ratio decidendi, entrambe autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda sulla retribuzione di posizione parte variabile: da un lato la mancanza degli elementi necessari alla quantificazione e della graduazione delle funzioni dirigenziali; dall'altro la mancanza, nel periodo richiesto, dello svolgimento di funzioni dirigenziali riconoscibili ai fini della pretesa economica. I motivi di ricorso, invece, attaccavano solo la prima ratio, cioè la configurazione dell'istituto retributivo e la sua disciplina contrattuale, senza censurare specificamente l'altra autonoma ragione decisoria. Per questo, essendo rimasta intatta una delle rationes fondanti la decisione impugnata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come base legale della retribuzione di posizione dirigenziale e della graduazione delle funzioni da parte delle amministrazioni
art. 54 CCNL Dirigenti Area I del 21 aprile 2006
richiamato per affermare che la retribuzione di posizione è correlata alle funzioni e responsabilità dirigenziali e richiede graduazione delle funzioni da parte dell'amministrazione
artt. 48 e 54 CCNL Dirigenti Area I del 21 aprile 2006
invocati dal ricorrente per sostenere il diritto alla retribuzione di posizione parte variabile
artt. 20, 21 e 23 CCNL Dirigenti Area I del 12 febbraio 2010
invocati dal ricorrente come disciplina contrattuale della retribuzione dirigenziale
artt. 5 e 6 CCNL Dirigenti Area I del 12 febbraio 2010
invocati dal ricorrente come ulteriori norme contrattuali rilevanti per la retribuzione di posizione
art. 1362 c.c.
invocato come criterio ermeneutico dei contratti
art. 1363 c.c.
richiamato per censurare il mancato coordinamento delle clausole contrattuali
art. 360, n. 3, c.p.c.
indicata come vizio denunciato di violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a base della sentenza impugnata.
- La censura che investe solo la corretta interpretazione della disciplina contrattuale è insufficiente se la sentenza di merito poggia anche su una distinta ratio relativa all'insussistenza in fatto del presupposto dello svolgimento delle funzioni cui la pretesa economica si collega.
- Per ottenere differenze retributive correlate alla dirigenza, non basta invocare la disciplina astratta dell'istituto: occorre anche contestare e superare l'accertamento di merito sull'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali nel periodo domandato.
- La retribuzione di posizione dirigenziale, secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte, è collegata alle funzioni e responsabilità attribuite e presuppone la graduazione delle funzioni da parte dell'amministrazione.
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