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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9942/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna ottenuta in rito abbreviato: Douglas deduce violazione di legge e errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che la scarsa distanza spazio-temporale tra la sottrazione della borsetta e l'uso della carta prepagata giustifichi una diversa valutazione a prescindere dall'assenza di giustificazione del possesso della carta; Jody denuncia vizio di motivazione, contraddittorietà e carenza probatoria circa la sua partecipazione al reato (concorso) e chiede assoluzione dal capo relativo a ricettazione per mancanza di riscontri. Entrambi ripropongono censure già valutate e rigettate in appello.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e per insufficiente specificità ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., ritenendo che le doglianze costituiscano ricapitolazioni di censure di merito e doglianze fattuali non ammesse in cassazione. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la ricostruzione probatoria (uso illegittimo della carta, partecipazione e consapevolezza dei fratelli nell'illecito utile ottenuto nel bar). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    La Corte ha ritenuto che gli elementi probatori raccolti consentissero di attribuire ai fratelli una partecipazione consapevole e diretta all'utilizzo illecito della carta, con sufficiente apporto personale per ritenere il concorso nel reato

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte ha ritenuto non convincente la richiesta di assoluzione per ricettazione, confermando che la condotta rientrava nella ricettazione/illegittimo profitto derivante dall'uso della carta sottratta, sulla scorta della complessiva ricostruzione probatoria

  • artt. 110 e 493-ter cod. pen.

    La combinazione di norme è stata applicata per qualificare l'uso indebito della carta (493-ter) unitamente al concorso tra più persone (art. 110), con la Corte che ha valorizzato elementi quali utilizzo, partecipazione e consapevolezza

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato trattato nei limiti necessari per la motivazione, come previsto dall'art. 173 disp. att.; la Corte riporta i motivi in misura strettamente necessaria

  • art. 581, comma 1, e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (ammissibilità e specificità dei motivi)

    La Corte ha applicato i criteri di ammissibilità: i motivi che si limitano a contestazioni di fatto o riproducono censure già esaminate sono inammissibili se privi della specificità richiesta; le doglianze meramente alternative o ricostruzioni difensive ripetitive non superano il filtro di ammissibilità

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando le censure consistono in una mera rivalutazione dei fatti o offrono una lettura alternativa della prova già valutata dai giudici di merito: è necessario individuare un vizio giuridico specifico o una violazione di legge
  • Le deduzioni che riguardano valutazioni probatorie o la plausibilità di ricostruzioni alternative sono, di norma, doglianze non consentite in cassazione se non supportate da un chiaro profilo di violazione di legge o doglianza sulla motivazione sotto il profilo della logicità e consistenza
  • Per la configurazione del concorso nel reato (art. 110 c.p.) occorrono elementi che dimostrino un contributo personale e consapevole all'evento illecito; la mera presenza vicino all'autore materiale, senza altri elementi di contributo, può risultare insufficiente, ma la valutazione è rimessa al giudice del merito e difficilmente riformabile in cassazione
  • La requalificazione della condotta (es. ricettazione vs furto) richiede che il ricorrente indichi punti di diritto precisi o vizi di motivazione tali da dimostrare che sono stati travisati i fatti o le norme applicabili; argomentazioni generiche o ripetitive sono inammissibili
  • In sede di cassazione il ricorrente deve formulare motivi specifici e tipizzati: le censure generiche, la riproposizione delle stesse argomentazioni già disattese nei gradi precedenti e le doglianze di mero merito porteranno probabilmente all'inammissibilità del ricorso

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