Cassazione Penale, Sentenza n. 9942/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna ottenuta in rito abbreviato: Douglas deduce violazione di legge e errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che la scarsa distanza spazio-temporale tra la sottrazione della borsetta e l'uso della carta prepagata giustifichi una diversa valutazione a prescindere dall'assenza di giustificazione del possesso della carta; Jody denuncia vizio di motivazione, contraddittorietà e carenza probatoria circa la sua partecipazione al reato (concorso) e chiede assoluzione dal capo relativo a ricettazione per mancanza di riscontri. Entrambi ripropongono censure già valutate e rigettate in appello.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e per insufficiente specificità ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., ritenendo che le doglianze costituiscano ricapitolazioni di censure di merito e doglianze fattuali non ammesse in cassazione. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la ricostruzione probatoria (uso illegittimo della carta, partecipazione e consapevolezza dei fratelli nell'illecito utile ottenuto nel bar). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La Corte ha ritenuto che gli elementi probatori raccolti consentissero di attribuire ai fratelli una partecipazione consapevole e diretta all'utilizzo illecito della carta, con sufficiente apporto personale per ritenere il concorso nel reato
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto non convincente la richiesta di assoluzione per ricettazione, confermando che la condotta rientrava nella ricettazione/illegittimo profitto derivante dall'uso della carta sottratta, sulla scorta della complessiva ricostruzione probatoria
artt. 110 e 493-ter cod. pen.
La combinazione di norme è stata applicata per qualificare l'uso indebito della carta (493-ter) unitamente al concorso tra più persone (art. 110), con la Corte che ha valorizzato elementi quali utilizzo, partecipazione e consapevolezza
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato nei limiti necessari per la motivazione, come previsto dall'art. 173 disp. att.; la Corte riporta i motivi in misura strettamente necessaria
art. 581, comma 1, e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (ammissibilità e specificità dei motivi)
La Corte ha applicato i criteri di ammissibilità: i motivi che si limitano a contestazioni di fatto o riproducono censure già esaminate sono inammissibili se privi della specificità richiesta; le doglianze meramente alternative o ricostruzioni difensive ripetitive non superano il filtro di ammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando le censure consistono in una mera rivalutazione dei fatti o offrono una lettura alternativa della prova già valutata dai giudici di merito: è necessario individuare un vizio giuridico specifico o una violazione di legge
- Le deduzioni che riguardano valutazioni probatorie o la plausibilità di ricostruzioni alternative sono, di norma, doglianze non consentite in cassazione se non supportate da un chiaro profilo di violazione di legge o doglianza sulla motivazione sotto il profilo della logicità e consistenza
- Per la configurazione del concorso nel reato (art. 110 c.p.) occorrono elementi che dimostrino un contributo personale e consapevole all'evento illecito; la mera presenza vicino all'autore materiale, senza altri elementi di contributo, può risultare insufficiente, ma la valutazione è rimessa al giudice del merito e difficilmente riformabile in cassazione
- La requalificazione della condotta (es. ricettazione vs furto) richiede che il ricorrente indichi punti di diritto precisi o vizi di motivazione tali da dimostrare che sono stati travisati i fatti o le norme applicabili; argomentazioni generiche o ripetitive sono inammissibili
- In sede di cassazione il ricorrente deve formulare motivi specifici e tipizzati: le censure generiche, la riproposizione delle stesse argomentazioni già disattese nei gradi precedenti e le doglianze di mero merito porteranno probabilmente all'inammissibilità del ricorso
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